Sentenza 5 luglio 1999
Massime • 1
Nella fase delle indagini preliminari, sulla istanza di restituzione dei beni, ai sensi dell'art. 263, quarto comma, c.p.p., è competente a pronunciarsi il pubblico ministero con decreto avverso il quale può essere proposta opposizione davanti al g.i.p. Conseguentemente, qualora l'istanza di restituzione sia stata proposta direttamente a quest'ultimo e questi abbia provveduto, il provvedimento emesso deve essere annullato, in sede di appello, dal tribunale del riesame, il quale deve trasmettere gli atti al pubblico ministero. Qualora, invece, il tribunale si sia limitato a dichiarare l'inammissibilità dell'appello, la Corte di cassazione deve annullare senza rinvio la relativa ordinanza, disponendo la trasmissione degli atti all' organo inquirente.
Commentario • 1
- 1. Sequestro probatorio: il GIP non può decidere sull'istanza di restituzione durante le indagini (Cass. Pen. n. 39411/2025)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 dicembre 2025
Con la sentenza n. 39411/2025, la Sesta Sezione penale afferma che nelle indagini preliminari, la richiesta di restituzione di un bene sottoposto a sequestro probatorio può essere decisa esclusivamente dal Pubblico Ministero. Se il GIP interviene prima che vi sia opposizione a un formale decreto reiettivo del PM, l'atto del giudice è affetto da nullità assoluta per incompetenza funzionale. Un principio noto, ma troppe volte disatteso. 1. Il caso Il procedimento nasce dal sequestro probatorio di beni riferibili a un soggetto indagato per esercizio abusivo della professione sanitaria (art. 348 c.p.), nella specie l'esercizio dell'attività di osteopata senza titolo abilitante. La difesa …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/07/1999, n. 2544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2544 |
| Data del deposito : | 5 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 05/07/1999
1. Dott. FR Romano Consigliere SENTENZA
2. " Ugo Scelfo " N. 2544
3. " Ilario Martella " REGISTRO GENERALE
4. " Arturo Cortese " N. 9001/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da
IN FR, n. 12.09.1958
IN FA, n. 26.12.1971
avverso l'ordinanza emessa il giorno 25.01.1999 dal tribunale di Bari Visti gli atti, l'ordinanza denunziata, e i ricorsi;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Arturo Cortese;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con ordinanza emessa il giorno 25.01.1999 il tribunale di Bari dichiarava inammissibile l'appello proposto da IN FR e IN FA avverso l'ordinanza in data 14.12.1998 del GIP del Tribunale di Trani reiettiva dell'istanza di restituzione di due telefoni cellulari, due carte telefoniche relative a utenze cellulari, due carte telefoniche relative a utenze cellulari e un orologio Rolex da polso sottoposti a sequestro probatorio. Premettendo che il GIP aveva illustrato le ragioni dell'inaccoglibilità dall'istanza, individuate nell'impossibilità di addivenire alla richiesta diversa definizione giuridica del fatto (da corruzione e concussione) nel corso del procedimento incidentale, rilevava il Tribunale che l'istanza andava in prime cure presentata al P.M. ex art. 263, comma 4, cpp., nonché, eventualmente in seconde cure, con l'opposizione, al giudice.
Propongono ricorso, con deduzioni varie, i sequestrati. DIRITTO
Pregiudizialmente a qualsiasi altra considerazione, va rilevato che, vertendosi nella specie in tema di sequestro probatorio e in fase di indagini preliminari, sull'istanza di restituzione dei beni, a sensi dell'art. 263, comma 4, cpp., era ed è competente a pronunciarsi il P.M. con decreto opponibile al GIP. Tale avviso ha del resto espresso in motivazione la stessa ordinanza impugnata, che non ne ha però tratto le dovute conseguenze, consistenti, nell'annullamento d'ufficio dell'ordinanza del GIP, con trasmissione degli atti al competente P.M. (Cass. cc. III/ 1315/96). A tanto deve, perciò, provvedere questa Corte, previo annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
P. Q. M.
Visti gli artt. 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza e quella del GIP del Tribunale di Trani in data 14.12.1998 e dispone la trasmissione dagli atti al P.M. presso il Tribunale di Trani per la decisione sul dissequestro ex art. 263, comma 4, cpp.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 1999.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 1999