Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/07/1999, n. 2544
CASS
Sentenza 5 luglio 1999

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Massime1

Nella fase delle indagini preliminari, sulla istanza di restituzione dei beni, ai sensi dell'art. 263, quarto comma, c.p.p., è competente a pronunciarsi il pubblico ministero con decreto avverso il quale può essere proposta opposizione davanti al g.i.p. Conseguentemente, qualora l'istanza di restituzione sia stata proposta direttamente a quest'ultimo e questi abbia provveduto, il provvedimento emesso deve essere annullato, in sede di appello, dal tribunale del riesame, il quale deve trasmettere gli atti al pubblico ministero. Qualora, invece, il tribunale si sia limitato a dichiarare l'inammissibilità dell'appello, la Corte di cassazione deve annullare senza rinvio la relativa ordinanza, disponendo la trasmissione degli atti all' organo inquirente.

Commentario1

  • 1Sequestro probatorio: il GIP non può decidere sull'istanza di restituzione durante le indagini (Cass. Pen. n. 39411/2025)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 dicembre 2025

    Con la sentenza n. 39411/2025, la Sesta Sezione penale afferma che nelle indagini preliminari, la richiesta di restituzione di un bene sottoposto a sequestro probatorio può essere decisa esclusivamente dal Pubblico Ministero. Se il GIP interviene prima che vi sia opposizione a un formale decreto reiettivo del PM, l'atto del giudice è affetto da nullità assoluta per incompetenza funzionale. Un principio noto, ma troppe volte disatteso. 1. Il caso Il procedimento nasce dal sequestro probatorio di beni riferibili a un soggetto indagato per esercizio abusivo della professione sanitaria (art. 348 c.p.), nella specie l'esercizio dell'attività di osteopata senza titolo abilitante. La difesa …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/07/1999, n. 2544
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2544
Data del deposito : 5 luglio 1999

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