Sentenza 30 novembre 2011
Massime • 1
La titolarità del permesso di soggiorno in capo ad un cittadino straniero non costituisce condizione pregiudiziale per ottenere la riabilitazione. (Nella specie, la Corte ha annullato un decreto emesso dal Presidente del tribunale di sorveglianza di declaratoria di inammissibilità di una richiesta di riabilitazione, per non essere stato prodotto il permesso di soggiorno).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/11/2011, n. 47339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47339 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 30/11/2011
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - rel. Consigliere - N. 3857
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - N. 15329/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) BA AMETH N. IL 08/08/1978;
avverso il decreto n. 3261/2010 TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA, del 19/01/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO ZAMPETTI;
lette le conclusioni del P.G. Dott. GIALANELLA Antonio che ha chiesto annullamento senza rinvio.
OSSERVA
1. Con decreto ex art. 666 c.p.p., comma 2, emesso in data 19.01.2011, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Bologna dichiarava inammissibile l'istanza di riabilitazione proposta dal senegalese Ba Ameth sul rilievo che non era stato prodotto il permesso di soggiorno in copia conforme.-
2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'anzidetto condannato che motivava l'impugnazione deducendo l'erroneità della decisione atteso che il permesso di soggiorno non costituisce requisito per la riabilitazione.-
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte depositava quindi requisitoria con la quale richiedeva annullamento senza rinvio.- 4. Il ricorso, fondato nei termini di cui alla seguente motivazione, deve trovare accoglimento.- Ed invero è del tutto pacifico che la titolarità di un permesso di soggiorno, in capo ad un cittadino straniero, non costituisce condizione pregiudiziale per il riconoscimento della riabilitazione ex artt. 178 e 179 c.p.. La mancanza di tale documento, pertanto, non è condizione per la richiesta in parola, di tal che non può essere proceduralmente corretto dichiarare l'istanza inammissibile de plano "per difetto delle condizioni di legge". Si imponeva dunque l'ordinaria procedura camerale con partecipazione delle parti, ex art. 683 c.p.p. e art.666 c.p.p., commi 3 e 4, onde anche valutare, in contraddittorio, se l'eventuale irregolare presenza sul territorio dello Stato sia stata concretamente causa di difetto del requisito della costante buona condotta. Sul punto, peraltro (che è stato l'unico profilo motivazionale dell'impugnato decreto), deve anche essere rilevato come ai sensi dell'art. 683 c.p.p., comma 2, al richiedente la riabilitazione spetti "indicare gli elementi dai quali può presumersi la sussistenza delle condizioni previste dall'ari 179 Cp", al Tribunale "acquisire la documentazione necessaria". Anche sotto tale profilo, dunque, il decreto impugnato risulta contra legem (su tutti tali punti v. Cass. Pen. Sez. 1, n. 22114 in data 29.05.2011, Rv. 250448, Riadh). Esso va dunque annullato senza rinvio per violazione di legge. Gli atti vanno quindi trasmessi al Tribunale di competenza per l'ulteriore corso.-
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Sorveglianza di Bologna.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 novembre 2011. Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011