Cass. pen., sez. III, sentenza 12/03/1999, n. 1026
CASS
Sentenza 12 marzo 1999

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Massime1

In tema di sequestro probatorio, la restituzione delle cose sottoposte a sequestro,durante la fase delle indagini preliminari, può essere richiesta solo al pubblico ministero procedente da parte dell'interessato, il quale potrà rivolgersi al g.i.p. solo in sede di opposizione contro l'eventuale decreto reiettivo emesso dal pubblico ministero. Ne consegue che se l'interessato, in questa fase, adisce direttamente il g.i.p. il provvedimento che questi emette, previo parere del p.m., deve considerarsi affetto da nullità assoluta per incompetenza funzionale.

Commentario1

  • 1Sequestro probatorio: il GIP non può decidere sull'istanza di restituzione durante le indagini (Cass. Pen. n. 39411/2025)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 dicembre 2025

    Con la sentenza n. 39411/2025, la Sesta Sezione penale afferma che nelle indagini preliminari, la richiesta di restituzione di un bene sottoposto a sequestro probatorio può essere decisa esclusivamente dal Pubblico Ministero. Se il GIP interviene prima che vi sia opposizione a un formale decreto reiettivo del PM, l'atto del giudice è affetto da nullità assoluta per incompetenza funzionale. Un principio noto, ma troppe volte disatteso. 1. Il caso Il procedimento nasce dal sequestro probatorio di beni riferibili a un soggetto indagato per esercizio abusivo della professione sanitaria (art. 348 c.p.), nella specie l'esercizio dell'attività di osteopata senza titolo abilitante. La difesa …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 12/03/1999, n. 1026
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1026
Data del deposito : 12 marzo 1999

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