Sentenza 9 dicembre 2016
Massime • 1
Ai fini della alienazione di cose in sequestro che possono alterarsi (art. 260, comma terzo, cod. proc. pen.), rileva anche il progressivo intrinseco deprezzamento del bene in ragione del trascorrere del tempo; ne consegue che è legittima la vendita di una autovettura oggetto di sequestro per equivalente, in quanto funzionale alla ottimizzazione della fruttuosità della misura ablatoria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/12/2016, n. 1916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1916 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2016 |
Testo completo
019 16-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 09/12/2016 Composta da: Sent. n. sez. 2238/2016 GIACOMO FUMU Presidente - REGISTRO GENERALE ANTONIO PRESTIPINO N.22143/2016 LUCIA AIELLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI Rel. Consigliere - GIOVANNI ARIOLLI - ha pronunciato la seguente G SENTENZA sul ricorso proposto da: UA NG EN nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 31/03/2016 del GIP TRIBUNALE di FIRENZE sentita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO 1. YU HO FE ricorre per cassazione avverso il provvedimento con cui il G.I.P. del Tribunale di Firenze in data 31/3/2016 ha rigettato l'istanza di opposizione alla vendita di un'autovettura di proprietà della ricorrente. Deduce la violazione di legge e, in particolare, dell'art. 260 cod. proc. pen., disposizione che regola la vendita di beni deteriorabili, osservando come nel caso di specie nessuna alterazione tale da giustificare la vendita era ravvisabile rispetto ad un'autovettura. Né per alterazione poteva ritenersi la perdita del valore del bene, con la conseguenza che il provvedimento di vendita adottato dal giudice non solo era illegittimo, ma anche abnorme.
2. Il Procuratore generale presso questa Corte, con memoria del 14/10/2016, ha chiesto il rigetto del ricorso poiché non fondato. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso non è fondato.
3.1. Infatti, per come correttamente evidenziato dallo stesso giudice di merito, nel caso in esame la vendita dell'auto in questione (unitamente ad altre sequestrate) era funzionale alla massimizzazione dei risultati inerenti la fruttuosità del sequestro per equivalente, nel cui ambito i beni mobili oggetto di apprensione costituivano il valore corrispondente al profitto illecito, suscettibile, in ragione della tipologia dei reati che lo hanno prodotto (art. 12 quinques, comma 2, 1. n. 356/92), di confisca obbligatoria. In tale prospettiva la cosa non rileva in sé, ma in quanto espressiva di valore prossimo o corrispondente a quello da tutelare, ossia il valore equivalente all'ammontare del profitto illecito. Ne consegue, pertanto, che in sede di amministrazione di tali beni è necessario preservarne il valore evitandone il deterioramento con operazioni che possono ragionevolmente consistere nella loro vendita immediata con relativa acquisizione del prezzo. Ciò che è avvenuto nel caso di specie, mediante l'adozione di un provvedimento di vendita che, per un verso, costituisce legittimo esercizio delle prerogative funzionali del giudice della cautela reale e, per altro, da puntualmente conto delle ragioni che rendevano necessario ed opportuno procedere all'alienazione, mediante un giudizio di fatto coerentemente argomentato e, dunque, non censurabile in sede di legittimità.
3.2. Inoltre, il presupposto per l'applicazione della norma censurata, da ritenersi regolatrice in via analogica anche delle modalità di esecuzione del 2 sequestro preventivo (da cui origina il vincolo reale oggetto del presente giudizio adottato ai sensi degli artt. 321 codice di rito e 12 sexies legge n. 356/1992), è rappresentato dalla "deperibilità" della cosa e, pertanto, nella fattispecie in parola rientrano tutte le cose che sono suscettibili di modificazione sostanziale e/o strutturale, nonché quelle res che per la loro natura possono risultare dannose, o anche solo fastidiose per la salute pubblica (si pensi al caso di merci che possono "andare a male", quindi alterarsi o che possono determinare l'emissione di esalazioni nauseabonde). Il concetto di deterioramento, però, non deve essere inteso in un'accezione prettamente fisica, ben potendo essere compreso in tale nozione anche il deprezzamento, cioè la perdita del valore intrinseco della cosa sequestrata, in aderenza anche con la giurisprudenza di questa Corte in tema di danneggiamento, ove si è evidenziato che nel concetto di deterioramento rientra anche la modificazione della cosa altrui che ne diminuisce in modo apprezzabile il valore o ne impedisce anche parzialmente l'uso, così dando luogo alla necessità di un intervento ripristinatorio dell'essenza e della funzionalità della cosa stessa (Sez. 2, n. 28793 del 16/6/2005, Rv. 232006). Nel complesso, va infatti evidenziato che all'autorità giudiziaria è attribuito il potere di determinare una conseguenza che va ben oltre a quella connessa naturalmente all'imposizione del vincolo coercitivo, perché viene a realizzarsi il trasferimento, in capo al giudice o al pubblico ministero, di uno dei contenuti del diritto di proprietà: la facoltà di disporre definitivamente di un bene. E ciò tanto più nel caso in esame, laddove il vincolo reale è strumentale alla confisca. Del resto, l'alternativa posta nella disposizione in esame tra alienazione e distruzione richiama necessariamente un vaglio in ordine alla circostanza se la res possa o meno avere un valore economico, salvo poi verificare se, pur avendolo, abbia natura intrinsecamente criminosa o pericolosa che preclude all'autorità giudiziaria la possibilità di rimetterla in circolazione.
4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 9/12/2016 Il PrésidentePrest Il Consigliere estensore DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE Giacomo Fumu Giovanni Ariolli 16 GEN. 2017 IL CANCHere Claudia Pianelli毛