Cass. pen., sez. V, sentenza 25/09/2008, n. 41283
CASS
Sentenza 25 settembre 2008

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In tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto alla creazione letteraria non può scriminare offese gratuitamente rivolte ad un soggetto identificato o, comunque, facilmente identificabile e privo di rilievo nella dimensione storica e sociale rappresentata, in quanto non è mai lecita la rappresentazione negativa di persone che non abbiano significative responsabilità individuali; né detta individuazione è necessaria ai fini del risultato d'espressione artistica o di critica sociale, conseguibile anche con riferimenti generici o di fantasia; d'altro canto, l'esercizio del diritto di critica scrimina l'offesa, altrimenti illecita, solo nei limiti in cui essa sia indispensabile per l'esercizio del diritto costituzionalmente garantito dall'art. 21, con la conseguenza che rimangono ugualmente punibili le espressioni "gratuite", cioè non necessarie all'esercizio del diritto, in quanto inutilmente volgari, umilianti o dileggianti.

Commentario1

  • 1Libertà di pensiero e personalità morale dell’individuo tra diritto ed illecito
    Basso Alessandro Michele · https://www.diritto.it/ · 3 giugno 2010

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 25/09/2008, n. 41283
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41283
Data del deposito : 25 settembre 2008

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