Sentenza 25 settembre 2008
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto alla creazione letteraria non può scriminare offese gratuitamente rivolte ad un soggetto identificato o, comunque, facilmente identificabile e privo di rilievo nella dimensione storica e sociale rappresentata, in quanto non è mai lecita la rappresentazione negativa di persone che non abbiano significative responsabilità individuali; né detta individuazione è necessaria ai fini del risultato d'espressione artistica o di critica sociale, conseguibile anche con riferimenti generici o di fantasia; d'altro canto, l'esercizio del diritto di critica scrimina l'offesa, altrimenti illecita, solo nei limiti in cui essa sia indispensabile per l'esercizio del diritto costituzionalmente garantito dall'art. 21, con la conseguenza che rimangono ugualmente punibili le espressioni "gratuite", cioè non necessarie all'esercizio del diritto, in quanto inutilmente volgari, umilianti o dileggianti.
Commentario • 1
- 1. Libertà di pensiero e personalità morale dell’individuo tra diritto ed illecitoBasso Alessandro Michele · https://www.diritto.it/ · 3 giugno 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/09/2008, n. 41283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41283 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 25/09/2008
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - N. 3496
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 12559/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AL LO, n. a Milano il 2 luglio 1935;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento depositata il 19 dicembre 2007;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. NAPPI Aniello;
Udite le conclusioni del P.M. Dott. SALZANO Francesco, che ha chiesto il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Trento, in riforma della decisione assolutoria di primo grado, ha dichiarato la colpevolezza di LO AL in ordine al delitto di diffamazione ai danni di VI IA, definito stronzo, traditore, ottuso nel libro autobiografico "Sandokan, storia di camorra", stampato a Cles nell'aprile 2004.
Hanno ritenuto i giudici del merito che l'opera di LO AL sia un'apprezzabile rappresentazione realistica di un contesto sociale infiltrato dalla camorra, descritto con la tecnica coinvolgente "dell'io narrante". Ma ciò non esclude l'illiceità delle offese gratuitamente rivolte a una persona facilmente identificabile e tuttavia estranea al contesto criminale, imprenditoriale e politico stigmatizzato nell'opera letteraria. Ricorre per cassazione LO AL e propone tre motivi d'impugnazione.
Con il primo motivo il ricorrente deduce vizi di motivazione della decisione impugnata in ordine all'effettiva offensività delle frasi controverse, lamentando che i giudici del merito abbiano omesso di considerare il contesto dei rapporti tra compagni di scuola media in cui quelle frasi si inserivano.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 51 c.p., lamentando il mancato riconoscimento dell'esimente dell'esercizio del diritto alla creazione letteraria, destinata a rappresentare realisticamente anche attraverso il linguaggio la personalità di un adolescente dolce e mite, che decide di abbandonare per sempre la sua terra d'origine.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce omessa motivazione in ordine alle argomentazioni della sentenza assolutoria di primo grado, pronunciata sulla base di un precedente giurisprudenziale nel quale era stata riconosciuta l'esimente del diritto di cronaca all'autore di un libro antologico che riportava espressioni forti e anche offensive, idonee a rappresentare realisticamente la realtà sociale descritta.
2. Occorre premettere che non è qui in discussione una questione di fatto, la cui decisione è censurabile in cassazione solo per vizi della motivazione, perché è appunto indiscusso in fatto che il querelante fu qualificato con parole oggettivamente offensive nel libro pubblicato dall'imputato.
Ciò di cui si discute con il ricorso è una questione di diritto, vale a dire l'effettiva offensività o comunque l'applicabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto a una condotta le cui connotazioni in fatto sono certe e definite.
È vero infatti che il significato delle parole dipende dall'uso che se ne fa e dal contesto comunicativo in cui si inseriscono. Tuttavia il contesto sociale della comunicazione può valere a definire non solo il significato in sè delle parole, incluso l'eventuale loro generica portata offensiva, ma anche il significato dell'azione che con quelle parole risulti in concreto effettivamente compiuta.
Occorre dunque distinguere se viene in discussione solo il significato di una comunicazione testuale, come può accadere appunto in materia di diffamazione a mezzo stampa, ovvero il significato di un comportamento comunicativo nel suo complesso, come avviene invece in tema di ingiuria. Più precisamente occorre stabilire se rileva solo ciò che si è voluto dire ovvero anche ciò che si è voluto fare con le parole controverse.
Nel primo caso si tratta così di accertare se un determinato enunciato sia effettivamente offensivo della reputazione altrui ovvero se tale offesa sia giustificata a norma dell'art. 51 c.p.. E quindi si pone solo una questione di qualificazione giuridica, che può essere risolta direttamente anche dal giudice di legittimità. Nel secondo caso si tratta di stabilire quale fu l'effettivo comportamento in discussione. E quindi si pone innanzitutto una questione di fatto, estranea al sindacato di legittimità. Ponendosi dunque nel caso in esame una questione di diritto, non rilevano le carenze di motivazione denunciate con il terzo motivo del ricorso, perché il vizio di motivazione viene in rilievo nel giudizio di legittimità solo con riferimento alla decisione di merito sul fatto.
Le questioni di diritto rilevanti sono invece quelle poste con i primi due motivi del ricorso, nei quali il ricorrente sostiene che il contesto dei rapporti scolastici privava di offensività le frasi controverse e invoca comunque l'esercizio del diritto di creazione letteraria, rilevando come la riproduzione del linguaggio tipico della realtà sociale rappresentata escludeva l'illiceità di quelle frasi, anche se considerate offensive.
Sennonché, quanto al primo motivo del ricorso, è proprio il contesto dei rapporti rappresentati nel romanzo a enfatizzare il significato intenzionalmente offensivo delle parole espressive del risentimento e del disprezzo manifestato dall'autore narrante nei confronti del compagno di scuola, dal quale s'era sentito tradito per squallido opportunismo. Il contesto della comunicazione può effettivamente privare di offensività parole che hanno normalmente una tale portata, ma solo quando valga a modificarne il significato, rivelandone un impiego anomalo o inusitato, ad esempio a fini di gioco o di finzione teatrale. Mentre nel caso in esame il contesto rappresentato nel libro esaltava piuttosto che escludere la portata offensiva delle parole impiegate.
Quanto al secondo motivo, va rilevato che il diritto alla creazione letteraria non può scriminare offese gratuitamente rivolte a una persona bene identificata e priva di rilievo individuale nella dimensione storica o sociale rappresentata.
Certamente l'opera letteraria può rappresentare anche contesti sociali e storici reali e può denunciarne con qualificazioni negative vizi e responsabilità. Ma non è mai lecita la negativa rappresentazione di persone che non hanno significative responsabilità individuali, perché ai fini del risultato di espressione artistica o di critica sociale non è necessario renderne possibile l'individuazione. Lo stesso diritto di critica non è giustificabile quando si manifesti in offese gratuite. In realtà la critica negativa dell'operato altrui non è di per sè offensiva, quando sia socialmente rilevante, perché non può considerarsi lesiva della reputazione altrui l'argomentata espressione di un dissenso rispetto a comportamenti di interesse pubblico. L'esigenza di ricorrere al diritto di critica come scriminante, anziché come criterio per l'accertamento della stessa esistenza di un'offesa, si pone nei casi in cui l'espressione della critica comporti necessariamente anche valutazioni negative circa le qualità morali o intellettuali o psichiche del destinatario. In questi casi l'inevitabilità del collegamento alla critica scrimina l'offesa, che sarebbe illecita, ma solo nei limiti in cui essa è indispensabile per l'esercizio del diritto costituzionalmente garantito. Sicché rimangono egualmente punibili quelle espressioni che la giurisprudenza definisce appunto "gratuite", nel senso di non necessarie all'esercizio del diritto, in quanto inutilmente volgari o umilianti o dileggianti (Cass. sez. 5^, 16 dicembre 1998, Ferrara, m. 212342, Cass. sez. 5^, 19 maggio 1998, Diaconale, m. 211482). Nè la condotta dell'imputato può trovare giustificazione nel diritto di cronaca, cui si riferisce il precedente giurisprudenziale invocato (Cass. sez. 5^, 24 settembre 2001, D'Orta, m. 220255). In quel caso si trattava infatti di un'opera antologica che riportava gli scritti scolastici di bambini che avevano espresso i propri giudizi su un personaggio televisivo. Sicché per un verso le parole offensive non esprimevano valutazioni dell'autore, ma erano riportate al solo scopo di rappresentare un ambiente sociale e culturale. Per altro verso quelle parole si riferivano a un personaggio televisivo, quindi a un personaggio pubblico, la cui individuazione era indispensabile per rendere l'effettivo significato del contesto comunicativo rappresentato.
Nel caso in esame invece non v'era alcuna necessità di rendere riconoscibile VI NG nel personaggio spregevolmente rappresentato da LO RI. Ciò che era necessario alla comunicazione artistica e critica era il riferimento all'ottuso e opportunista rampollo di una famiglia benestante di commercianti. E a tal fine sarebbero stati sufficienti riferimenti generici o di fantasia.
Il contenuto offensivo del libro non è quindi giustificabile, perché del tutto gratuito.
Il ricorso va pertanto rigettato.
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2008