Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/11/2025, n. 37801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37801 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
Composta da:
RG BE
MA MA AL
EP RI
CH VI
SA NE
37801-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE
ha pronunciato la seguente
- Presidente-
- Relatore -
SENTENZA
Sent. n. sez. 1242 UP 08/10/2025 R.G.N. 21032/2025
sul ricorso proposto da:
UG RD nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EP RI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale GASPARE STURZO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Andrea Veglia, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Velletri, emessa il 5 febbraio 2014, ha ritenuto il ricorrente colpevole del reato di tentata estorsione commesso in data 11 maggio 2016 nei confronti di PE EN, così qualificata parte della imputazione originaria di estorsione consumata, dichiarando di non doversi procedere per la restante parte, in relazione al fatti del 5 marzo 2016, qualificati come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in quanto estinti per prescrizione.
La Corte ha confermato la condanna del ricorrente al risarcimento del danno nei confronti della parte civile. La Corte ha ritenuto che il ricorrente il quale aveva avuto un incidente stradale con la persona offesa aveva richiesto a quest'ultima una prima somma di danaro pari a 500 euro per i danni patiti dalla sua autovettura (fatto ricondotto nell'ambito dell'art. 393 cod.pen. e dichiarato prescritto), per poi, successivamente, richiedere con minaccia la somma ulteriore di 1400 euro non riconducibile a nessuna pretesa lecita in quanto ricondotta a lesioni personali, giudicate inesistenti, patite dal passeggero trasportato dall'imputato in quel frangente, indicato nel di lui coniuge in stato di gravidanza.
2. Ricorre per cassazione RD GI, deducendo, con unico motivo, vizio della motivazione in ordine alla mancata qualificazione del fatto dell'11 maggio 2016 in esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La ricostruzione offerta dalla Corte di appello a supporto della qualificazione giuridica in termini di tentata estorsione della seconda richiesta di danaro sarebbe illogica. Non rileverebbe la mancata documentazione delle lesioni, la dinamica del sinistro non sarebbe stata adeguatamente ricostruita, il lasso temporale tra la prima e la seconda richiesta non era eccessivo ed irrilevante sarebbe il mancato esercizio dell'azione giudiziaria. Sarebbe contraddittorio il fatto che la Corte abbia scomposto in due segmenti una condotta che aveva preso corpo da un unico evento, il sinistro stradale, rispetto al quale la pretesa del ricorrente era da lui avvertita come legittima, avendo egli richiesto alla persona offesa la sottoscrizione del modello CID.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo generico e, comunque, manifestamente infondato.
1. La motivazione della sentenza impugnata è priva di vizi rilevabili in questa sede. La Corte di appello, a fronte della contestazione di un episodio di estorsione consumata snodatosi in due distinti momenti fattuali (l'11 marzo e l'11 maggio 2016), ha ritenuto che solo in relazione alla prima minacciosa richiesta di danaro in concomitanza all'incidente stradale avvenuto l'11 marzo 2016 il ricorrente non aveva perpetrato una estorsione ai danni della vittima ma solo il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Ciò in quanto quella pretesa della quale non si contesta in ricorso la portata minacciosa - era collegata ad un effettivo danno subito dall'autovettura del ricorrente.
2
m
Al contrario, la seconda, altrettanto minacciosa, richiesta di danaro per un importo più cospicuo, pari ad euro 1400, traeva causa da presunte lesioni personali subite dal coniuge del ricorrente che si trovava in macchina con quest'ultimo il giorno dell'incidente. Tali lesioni personali non sono state ritenute dalla Corte di appello effettivamente sussistenti;
ciò, sulla base di una serie di valutazioni di merito del tutto plausibili, che la sentenza impugnata ha indicato nella assenza di documentazione delle lesioni, nel lasso di tempo di due mesi intercorso dall'incidente, nella mancanza di una azione giudiziaria intentata dal ricorrente contro la vittima, nel fatto non a caso obliterato in ricorso che l'imputato aveva interrotto bruscamente la conversazione telefonica non facendosi mai più sentire con la vittima allorquando aveva compreso che la telefonata era ascoltata da terzi soggetti che si trovavano con la persona offesa. Si tratta di una ricostruzione esaustiva, lineare e priva di manifeste illogicità o contraddizioni, alla quale il ricorrente oppone considerazioni inerenti a presunti vizi motivazionali e non a violazioni di legge, da ritenersi relegate al merito del giudizio. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso, il 08/10/2025. Il Consigliere estensore Giuseppe Sgadari Gruff Salmi
Il Presidente Sergio Beltran
M
4
COR
DEPOSITATO IN CANCELLARIA SECONDA SEZIONE PENALE
IL
20 NOV. 2025 PUNZIONARIO GILA AKYO GIUDIZIARIO
IL FUNZIONARIO AU IA
3