CASS
Sentenza 11 aprile 2023
Sentenza 11 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/04/2023, n. 15208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15208 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE IP RO LE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Francesca Ceroni ha concluso per la inammissibilità del ricorso. udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 15208 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 08/03/2023 Ritenuto in fatto Con ricorso depositato il 26 maggio 2022 De IL OI IC ha proposto impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste del 11 gennaio 2022, che - in parziale riforma della sentenza del g.u.p. del tribunale di Udine in sede di rito abbreviato - lo ha assolto dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale limitatamente alla distrazione di beni mobili - di cui al capo A - ed ha rideterminato la pena principale , per le rimanenti contestazioni di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta semplice documentale, nonché ridotto le pene accessorie in misura pari a quella della pena principale. I motivi, esposti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., sono i seguenti: 1.erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla pena applicata (art. 606 comma 1 lett. b) e lettera e)). Si deduce che nell'appello l'imputato aveva lamentato l'eccessività della pena irrogata, l'esclusione della tenuità del danno e del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla circostanza aggravante del n. 1) dell'art. 219 I.f. e sulla recidiva. La Corte territoriale, tuttavia, ha disatteso il motivo, affermando come la pena base determinata dal primo giudice fosse prossima ai minimi edittali. Tale giudizio si discosterebbe dall'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che impone al giudice di secondo grado di dare conto dei criteri adottati nell'esercizio del proprio potere discrezionale quando la pena irrogata dal primo giudice diverga in modo significativo dall'applicazione dei minimi edittali. Il giudice di prime cure ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con giudizio di mera equivalenza rispetto alle aggravanti, evidenziando pluralità delle condotte distrattive e della commissione del reato di bancarotta semplice, intensità di dolo, gravità del danno e della condotta successiva ai reati;
ma tanto avrebbe esposto contrastando le ragioni coevemente illustrate a sostegno del giudizio di comparazione tra le attenuanti generiche e le aggravanti, sottolineando il buon comportamento processuale del prevenuto, anche successivo ai reati perpetrati;
2.mancanza di motivazione ex art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. per non aver riconosciuto l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 219 comma 3 I.f. , con particolare riferimento alla bancarotta semplice documentale. Si lamenta che la sentenza di primo grado è stata impugnata anche per il mancato riconoscimento di tale circostanza attenuante, ma la Corte di merito avrebbe omesso di motivare, limitandosi a condividere il giudizio espresso in primo grado circa l'entità significativa delle distrazioni patrimoniali e la gravità complessiva delle condotte realizzate. In sostanza, il giudice di merito è tenuto a motivare la mancata concessione delle invocate attenuanti con riferimento a tutti i reati contestati e riconosciuti in sentenza - che conservano la propria autonomia - tra i quali vi è anche quello di bancarotta semplice documentale che, in 1 astratto, "può incidere sull'attivo" laddove non consenta la ricostruzione del patrimonio o del volume degli affari. La Corte territoriale avrebbe trascurato tale profilo, né avrebbe doverosamente espresso le ragioni in base alle quali la irregolare tenuta della contabilità avrebbe provocato danno alla massa dei creditori. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile in quanto generico e comunque manifestamente fondato. 1.Quanto al primo motivo, esso - per un verso - in nulla si confronta con le argomentazioni della sentenza gravata, che, nel rispondere alla censura dei motivi di appello, ha correttamente giudicato la pena base di 4 anni di reclusione, quantificata dal primo giudice, come prossima al minimo edittale di 3 anni, non senza valutare l'avvenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche - che hanno invero eliso le circostanze aggravanti e la recidiva, ritenuta sussistente - e la determinazione finale della pena con la riduzione prevista per l'accesso al rito abbreviato, al di sotto del minimo di legge;
per altro verso, esso è manifestamente infondato, non ravvisandosi contraddittorietà alcuna nel giudizio di comparazione tra le circostanze attenuanti generiche - riconosciute per il buon comportamento processuale - e le circostanze aggravanti, che richiede proprio il ponderato raffronto tra gli indici valutativi favorevoli - tra i quali la condotta successiva alla commissione del reato - e sfavorevoli all'imputato e che, nel caso in esame, è stato compiutamente illustrato. 2.Quanto al secondo motivo di ricorso, premesso che le sentenze di merito hanno affermato la responsabilità del ricorrente per una pluralità di condotte dissipative e distrattive, è bene ricordare, sia pure sinteticamente, quali siano gli approdi giurisprudenziali consolidati in tema di bancarotta per distrazione e riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità nel delitto di bancarotta. Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo e non è dunque necessaria, per la sua sussistenza, la prova che la condotta abbia causato un effettivo pregiudizio ai creditori, il quale rileva esclusivamente ai fini della eventuale configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 219, primo comma, r.d. n. 267 del 1942 (Sez. 5, n. 11633 del 08/02/2012, Rv. 252307) e dell'attenuante di cui al terzo comma della medesima disposizione. Affinché sussista un danno per i creditori è necessario che il soddisfacimento delle loro ragioni non sia stato solo messo in pericolo, ma realmente pregiudicato. Occorre, in sostanza, che i loro crediti non abbiano potuto integralmente soddisfarsi sul patrimonio del debitore. z Anche ai fini della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 219, primo comma, r.d. n. 267 del 1942, mentre il più risalente orientamento di questa Corte di cassazione faceva riferimento alla sola entità del passivo (Sez. 5, n. 5927 del 21/11/1989 - dep.1990, Rv. 184139), l'orientamento oggi del tutto prevalente è nel senso che la valutazione del danno va effettuata con riferimento non all'entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, bensì alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta;
pertanto, il giudizio relativo alla particolare tenuità - o gravità - del fatto non si riferisce al singolo rapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, né a singole operazioni commerciali o speculative dell'imprenditore decotto, ma va posta in relazione alla diminuzione — non percentuale, ma globale — che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti (Sez. 1, n. 12087 del 10/10/2000, Rv. 217403; conf. Sez. 5, n. 8690 del 27/04/1992, Rv. 191565). Infatti, l'art. 219 r.d. n. 267 del 1942 in funzione aggravante o attenuante considera il danno patrimoniale, il quale, ancorché misurato al tempo del fallimento, è solo quello che consegue ai fatti di bancarotta» (Sez. 5, n. 15613 del 05/12/2014). Tale orientamento si è poi consolidato essendo stato ribadito il principio di diritto in forza del quale, in tema di reati fallimentari, l'entità del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all'esecuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di riparto dell'attivo, ed indipendentemente dalla relazione con l'importo globale del passivo (Sez. 5, n. 49642 del 02/10/2009, Rv. 245822; conf. Sez. 5, n. 8037 del 03/06/1998, Rv. 211637; Sez. 5, n. 13285 del 18/01/2013, Rv. 255063). Ebbene, la sentenza della Corte territoriale si è attenuta a tali principi, sottolineando - da un lato - l'infondatezza dell'assunto difensivo - comunque irrilevante - dell'avvenuta diminuzione del passivo prima della dichiarazione dello stato di insolvenza e condividendo - dall'altro - il giudizio contenuto nella pronuncia del primo giudice a riguardo della significativa entità del danno cagionato ai creditori dai fatti di bancarotta , valutato nella sua globalità e con riferimento agli "importi sottratti alla procedura concorsuale" (pag.11). Ne viene che la valutazione dell'entità del danno - in termini di gravità o tenuità - non deve essere parametrata ad ogni singola condotta contestata o al singolo addebito d'imputazione, ma deve essere effettuata con riferimento all'entità delle risorse complessivamente sottratte ai creditori per tramite, ove riconosciute consumate, delle condotte depauperative. Il motivo di ricorso risulta dunque aspecifico - perché non affronta gli argomenti della sentenza impugnata - e, comunque, manifestamente infondato. 3.Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., stanti le cause dell'inammissibilità, che non consentono di escluderne la colpa, il ricorrente deve essere condannato - oltre al pagamento delle spese processuali - anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 8 marzo 2023 Il co ìqre estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Francesca Ceroni ha concluso per la inammissibilità del ricorso. udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 15208 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 08/03/2023 Ritenuto in fatto Con ricorso depositato il 26 maggio 2022 De IL OI IC ha proposto impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trieste del 11 gennaio 2022, che - in parziale riforma della sentenza del g.u.p. del tribunale di Udine in sede di rito abbreviato - lo ha assolto dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale limitatamente alla distrazione di beni mobili - di cui al capo A - ed ha rideterminato la pena principale , per le rimanenti contestazioni di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di bancarotta semplice documentale, nonché ridotto le pene accessorie in misura pari a quella della pena principale. I motivi, esposti nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., sono i seguenti: 1.erronea applicazione della legge penale e contraddittorietà della motivazione con riferimento alla pena applicata (art. 606 comma 1 lett. b) e lettera e)). Si deduce che nell'appello l'imputato aveva lamentato l'eccessività della pena irrogata, l'esclusione della tenuità del danno e del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla circostanza aggravante del n. 1) dell'art. 219 I.f. e sulla recidiva. La Corte territoriale, tuttavia, ha disatteso il motivo, affermando come la pena base determinata dal primo giudice fosse prossima ai minimi edittali. Tale giudizio si discosterebbe dall'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che impone al giudice di secondo grado di dare conto dei criteri adottati nell'esercizio del proprio potere discrezionale quando la pena irrogata dal primo giudice diverga in modo significativo dall'applicazione dei minimi edittali. Il giudice di prime cure ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche con giudizio di mera equivalenza rispetto alle aggravanti, evidenziando pluralità delle condotte distrattive e della commissione del reato di bancarotta semplice, intensità di dolo, gravità del danno e della condotta successiva ai reati;
ma tanto avrebbe esposto contrastando le ragioni coevemente illustrate a sostegno del giudizio di comparazione tra le attenuanti generiche e le aggravanti, sottolineando il buon comportamento processuale del prevenuto, anche successivo ai reati perpetrati;
2.mancanza di motivazione ex art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p. per non aver riconosciuto l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 219 comma 3 I.f. , con particolare riferimento alla bancarotta semplice documentale. Si lamenta che la sentenza di primo grado è stata impugnata anche per il mancato riconoscimento di tale circostanza attenuante, ma la Corte di merito avrebbe omesso di motivare, limitandosi a condividere il giudizio espresso in primo grado circa l'entità significativa delle distrazioni patrimoniali e la gravità complessiva delle condotte realizzate. In sostanza, il giudice di merito è tenuto a motivare la mancata concessione delle invocate attenuanti con riferimento a tutti i reati contestati e riconosciuti in sentenza - che conservano la propria autonomia - tra i quali vi è anche quello di bancarotta semplice documentale che, in 1 astratto, "può incidere sull'attivo" laddove non consenta la ricostruzione del patrimonio o del volume degli affari. La Corte territoriale avrebbe trascurato tale profilo, né avrebbe doverosamente espresso le ragioni in base alle quali la irregolare tenuta della contabilità avrebbe provocato danno alla massa dei creditori. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile in quanto generico e comunque manifestamente fondato. 1.Quanto al primo motivo, esso - per un verso - in nulla si confronta con le argomentazioni della sentenza gravata, che, nel rispondere alla censura dei motivi di appello, ha correttamente giudicato la pena base di 4 anni di reclusione, quantificata dal primo giudice, come prossima al minimo edittale di 3 anni, non senza valutare l'avvenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche - che hanno invero eliso le circostanze aggravanti e la recidiva, ritenuta sussistente - e la determinazione finale della pena con la riduzione prevista per l'accesso al rito abbreviato, al di sotto del minimo di legge;
per altro verso, esso è manifestamente infondato, non ravvisandosi contraddittorietà alcuna nel giudizio di comparazione tra le circostanze attenuanti generiche - riconosciute per il buon comportamento processuale - e le circostanze aggravanti, che richiede proprio il ponderato raffronto tra gli indici valutativi favorevoli - tra i quali la condotta successiva alla commissione del reato - e sfavorevoli all'imputato e che, nel caso in esame, è stato compiutamente illustrato. 2.Quanto al secondo motivo di ricorso, premesso che le sentenze di merito hanno affermato la responsabilità del ricorrente per una pluralità di condotte dissipative e distrattive, è bene ricordare, sia pure sinteticamente, quali siano gli approdi giurisprudenziali consolidati in tema di bancarotta per distrazione e riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità nel delitto di bancarotta. Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo e non è dunque necessaria, per la sua sussistenza, la prova che la condotta abbia causato un effettivo pregiudizio ai creditori, il quale rileva esclusivamente ai fini della eventuale configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 219, primo comma, r.d. n. 267 del 1942 (Sez. 5, n. 11633 del 08/02/2012, Rv. 252307) e dell'attenuante di cui al terzo comma della medesima disposizione. Affinché sussista un danno per i creditori è necessario che il soddisfacimento delle loro ragioni non sia stato solo messo in pericolo, ma realmente pregiudicato. Occorre, in sostanza, che i loro crediti non abbiano potuto integralmente soddisfarsi sul patrimonio del debitore. z Anche ai fini della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 219, primo comma, r.d. n. 267 del 1942, mentre il più risalente orientamento di questa Corte di cassazione faceva riferimento alla sola entità del passivo (Sez. 5, n. 5927 del 21/11/1989 - dep.1990, Rv. 184139), l'orientamento oggi del tutto prevalente è nel senso che la valutazione del danno va effettuata con riferimento non all'entità del passivo o alla differenza tra attivo e passivo, bensì alla diminuzione patrimoniale cagionata direttamente ai creditori dal fatto di bancarotta;
pertanto, il giudizio relativo alla particolare tenuità - o gravità - del fatto non si riferisce al singolo rapporto che passa tra fallito e creditore ammesso al concorso, né a singole operazioni commerciali o speculative dell'imprenditore decotto, ma va posta in relazione alla diminuzione — non percentuale, ma globale — che il comportamento del fallito ha provocato nella massa attiva che sarebbe stata disponibile per il riparto, ove non si fossero verificati gli illeciti (Sez. 1, n. 12087 del 10/10/2000, Rv. 217403; conf. Sez. 5, n. 8690 del 27/04/1992, Rv. 191565). Infatti, l'art. 219 r.d. n. 267 del 1942 in funzione aggravante o attenuante considera il danno patrimoniale, il quale, ancorché misurato al tempo del fallimento, è solo quello che consegue ai fatti di bancarotta» (Sez. 5, n. 15613 del 05/12/2014). Tale orientamento si è poi consolidato essendo stato ribadito il principio di diritto in forza del quale, in tema di reati fallimentari, l'entità del danno provocato dai fatti configuranti bancarotta patrimoniale va commisurata al valore complessivo dei beni che sono stati sottratti all'esecuzione concorsuale, piuttosto che al pregiudizio sofferto da ciascun partecipante al piano di riparto dell'attivo, ed indipendentemente dalla relazione con l'importo globale del passivo (Sez. 5, n. 49642 del 02/10/2009, Rv. 245822; conf. Sez. 5, n. 8037 del 03/06/1998, Rv. 211637; Sez. 5, n. 13285 del 18/01/2013, Rv. 255063). Ebbene, la sentenza della Corte territoriale si è attenuta a tali principi, sottolineando - da un lato - l'infondatezza dell'assunto difensivo - comunque irrilevante - dell'avvenuta diminuzione del passivo prima della dichiarazione dello stato di insolvenza e condividendo - dall'altro - il giudizio contenuto nella pronuncia del primo giudice a riguardo della significativa entità del danno cagionato ai creditori dai fatti di bancarotta , valutato nella sua globalità e con riferimento agli "importi sottratti alla procedura concorsuale" (pag.11). Ne viene che la valutazione dell'entità del danno - in termini di gravità o tenuità - non deve essere parametrata ad ogni singola condotta contestata o al singolo addebito d'imputazione, ma deve essere effettuata con riferimento all'entità delle risorse complessivamente sottratte ai creditori per tramite, ove riconosciute consumate, delle condotte depauperative. Il motivo di ricorso risulta dunque aspecifico - perché non affronta gli argomenti della sentenza impugnata - e, comunque, manifestamente infondato. 3.Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., stanti le cause dell'inammissibilità, che non consentono di escluderne la colpa, il ricorrente deve essere condannato - oltre al pagamento delle spese processuali - anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 8 marzo 2023 Il co ìqre estensore Il Presidente