CASS
Sentenza 28 settembre 2023
Sentenza 28 settembre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/09/2023, n. 39474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39474 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: CI TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 39474 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 19/06/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino riformava parzialmente in favore dell'imputato, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il tribunale di Verbania, in data 22.6.2017, aveva condannato CO NA alle pene, principali e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai reati di furto pluriaggravato e di ricettazione aggravata, in rubrica ascrittigli, aventi a oggetto una serie di veicoli pesanti. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte della corte territoriale, che ha posto a fondamento della sua decisione, con motivazione manifestamente illogica e contraddittoria, la chiamata di correità di DI IG, sfornita di adeguati elementi di riscontro. Osserva, al riguardo, il ricorrente che alcun rilievo, a differenza di quanto affermato dalla corte territoriale, può essere attribuito alla circostanza che l'DI, con riferimento agli altri correi, nei confronti dei quali si è proceduto separatamente, sia stato ritenuto credibile, avendo la corte di appello errato nello sminuire la portata dell'episodio avvenuto in Francia, da cui deriva l'origine della volontà dell'DI di vendicarsi dei CO, vale a dire del ricorrente e dello zio CO IO, senza tacere che il dichiarante, da un lato, non ha indicato il prevenuto tra i partecipanti al pranzo nel corso del quale il CO IO, vero ideatore del disegno criminoso in cui si inseriscono le condotte in contestazione, aveva proposto all'DI di "collaborare" con lui, dall'altro, ha riferito della presenza in tale occasione, del padre di CO IO, sebbene quest'ultimo fosse deceduto 1'11.7.2000, né ha attribuito all'imputato un ruolo specifico nell'esecuzione del progetto criminoso ideato dallo zio, smentito dalla circostanza che il ricorrente non era titolare di una patente per la guida degli autoarticolati oggetto dell'azione predatoria. Sotto il profilo dei riscontri estrinseci alla chiamata di correo, rileva il ricorrente che risulta del tutto indimostrato che l'utenza telefonica mobile in uso a NN NH, compagno della figlia del CO IO, fosse nella disponibilità dell'imputato, poso che, come riferito dal teste Dini, autista della ditta del CO, in azienda vi erano una decina di telefoni cellulari messi a disposizione di tutti i dipendenti, incluso l'imputato, sicché non vi è nessuna certezza che la suddetta utenza fosse stata utilizzata dal CO NA nelle conversazioni indicate a riscontro della chiamata di correo;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancata concessione del beneficio della non menzione, in quanto la corte territoriale, avendo riconosciuto al prevenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, avrebbe dovuto indicare le ragioni per cui non ha ritenuto di riconoscere anche l'indicato beneficio, concedibile d'ufficio. 3. Con requisitoria scritta del 18.5.203 il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, dott. IG Cuomo, chiede che la sentenza impugnata venga annullata senza rinvio, limitatamente al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna, con rigetto nel resto del ricorso. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. 4.2. Con particolare riferimento al primo motivo di ricorso, il ricorrente non tiene nel dovuto conto che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurispruden2:a della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. 9 In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argonnentativo seguito dal menzionato ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, IRv. 253099; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370). In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale. Sotto altro profilo il primo motivo di ricorso appare inammissibile per genericità, risolvendosi nella semplice reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, censure, pertanto, da ritenere non specifiche, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex piurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). La corte territoriale, invero, ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica, fondato sulle dichiarazioni del coimputato DI (acquisite ai sensi dell'art. 512, c.p.p., in conseguenza del suo decesso), che hanno formato oggetto di una specifica e articolata valutazione da parte del giudice di appello, sotto il profilo sia della credibilità personale del propalante, sia dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle sue dichiarazioni. Tutte le censure poste dal ricorrente sono state affrontate e disattese dalla corte territoriale, con motivazione del tutto congrua: dalla 3 mancanza di un collegamento plausibile tra quanto accaduto in Francia e l'indimostrato intento ritorsivo attribuito all'DI dal ricorrente, posto che il contrasto insorto tra il chiamante in correità e il CO IO, zio del prevenuto, che aveva allontanato l'DI dalla sua società di trasporti, non aveva coinvolto direttamente l'attuale imputato, all'evidente errore commesso dall'DI nell'indicare come presente al pranzo del 20 ottobre 2012 il padre di CO IO, deceduto molti anni prima, trattandosi di un errore, come rileva la corte di appello, "del tutto irrilevante ai fini della ricostruzione dei fatti e delle responsabilità"; dalla puntuale descrizione del CO NA fornita dall'DI, che lo aveva anche riconosciuto in fotografia, precisando che l'imputato si era ritrovato con gli altri correi la sera prima dei furti in un bar di Invorio, dal quale si erano tutti allontanati insieme, dopo la mezzanotte, per porre in esecuzione il loro piano criminoso, ai puntuali riscontri estrinseci alle dichiarazioni accusatorie. Riscontri costituiti, da un lato, dalla circostanza che il cellulare rinvenuto nella disponibilità dell'DI all'atto del suo arresto in flagranza da parte della polizia stradale, mentre si trovava alla guida di uno dei veicoli illecitamente sottratti, risultava essere stato stabilmente in contatto "con quelli dei correi che gli avevano fatto da staffetta", fornendo in tal modo un contributo causalmente rilevante alla consumazione dei furti, correi, tra i quali vi era, per l'appunto, CO NA, essendo stata accertato l'uso da parte sua di un'utenza telefonica mobile, formalmente intestata al compagno della figlia del CO IO, utenza, tra quelle contattate dall'DI nel corso dell'azione predatoria, che si spostava sempre "parallelamente" ogniqualvolta si spostava altra utenza telefonica cellulare formalmente intestata all'imputato, a riprova che esse "viaggiavano" sulla stessa persona;
dall'altro, dal fatto che, nel momento in cui gli inquirenti erano arrivati a lui, proprio nel corso delle indagini attivate per i furti, sottoponendolo a perquisizione, il ricorrente aveva immediatamente contattato CO IO, "usando l'utenza che era a lui in uso, utenza che come le altre la notte dei furti agganciava la cella dell'Ossola", 4 osservando, al riguardo, la corte di appello, con logico argomentare, che, a conferma della chiamata di correo, nel momento in cui i sospetti delle forze dell'ordine si erano indirizzati verso di lui, non a caso l'imputato aveva deciso di rivolgersi alla persona che, secondo quanto riferito dall'DI, "era il principale artefice dei furti che aveva ideato e programmato coinvolgendo in essi tutti coloro che con lui collaboravano nella società di trasporti". Risulta, pertanto, anche manifestamente infondato il rilievo difensivo volto a far valere la manifesta illogicità ovvero la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata. 4.2 Inammissibile appare anche il secondo motivo di ricorso. Premesso che è legittima la pronuncia di diniego implicito della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, anche nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena e di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, quando il giudice, tenuto conto della gravità delle condotte e degli altri elementi di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., ritenga che l'imputato non possa usufruire di ulteriori benefici (cfr. Sez. 2, n. 16366 del 28/03/2019, Rv. 275813), quel che rileva nel caso in esame è che si tratta cli un motivo nuovo, non dedotto con i motivi di appello del 4.9.2017. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 606, co. 3, c.p.p., esso non può essere dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione. 5. Va, infine, osservato che la dichiarazione di inammissibilità del ricorso rende del tutto irrilevante il tema, pur astrattamente configurabile, della sopravvenuta perseguibilità a querela dei reati di furto aggravato in addebito, in passato perseguibili d'ufficio e attualmente perseguibili a querela della persona offesa, ai sensi dell'art. 624, co 3, c.p., introdotto dall'art. 2, co. 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ex art. 6, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162. Trova, infatti, applicazione, sul punto, il principio affermato di recente dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, nel giudizio di legittimità, l'inammissibilità del ricorso, impedendo la costituzione del 5 rapporto processuale, preclude la considerazione della (eventuale) mancata proposizione della querela in relazione a reati per i quali sia stata introdotta, nelle more del ricorso, tale forma di procedibilità dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sicché non è necessario attendere il decorso del termine di tre mesi dall'entrata in vigore del citato decreto legislativo per l'eventuale esercizio dell'istanza punitiva (cfr. Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Rv. 284155), né occorre verificare se, in relazione a tali reati, sia stata eventualmente proposta rituale querela. Nei giudizi pendenti in sede di legittimità, infatti, divenuta necessaria la proposizione dell'istanza punitiva per i reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l'improcedibilità per mancanza di querela, non prevale sull'inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall'ipotesi di "abolitio criminis", non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale (cfr. Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Rv. 284176). 6. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19.6.2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo udito il difensore Penale Sent. Sez. 5 Num. 39474 Anno 2023 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: GUARDIANO ALFREDO Data Udienza: 19/06/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Torino riformava parzialmente in favore dell'imputato, limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il tribunale di Verbania, in data 22.6.2017, aveva condannato CO NA alle pene, principali e accessorie, ritenute di giustizia, in relazione ai reati di furto pluriaggravato e di ricettazione aggravata, in rubrica ascrittigli, aventi a oggetto una serie di veicoli pesanti. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali da parte della corte territoriale, che ha posto a fondamento della sua decisione, con motivazione manifestamente illogica e contraddittoria, la chiamata di correità di DI IG, sfornita di adeguati elementi di riscontro. Osserva, al riguardo, il ricorrente che alcun rilievo, a differenza di quanto affermato dalla corte territoriale, può essere attribuito alla circostanza che l'DI, con riferimento agli altri correi, nei confronti dei quali si è proceduto separatamente, sia stato ritenuto credibile, avendo la corte di appello errato nello sminuire la portata dell'episodio avvenuto in Francia, da cui deriva l'origine della volontà dell'DI di vendicarsi dei CO, vale a dire del ricorrente e dello zio CO IO, senza tacere che il dichiarante, da un lato, non ha indicato il prevenuto tra i partecipanti al pranzo nel corso del quale il CO IO, vero ideatore del disegno criminoso in cui si inseriscono le condotte in contestazione, aveva proposto all'DI di "collaborare" con lui, dall'altro, ha riferito della presenza in tale occasione, del padre di CO IO, sebbene quest'ultimo fosse deceduto 1'11.7.2000, né ha attribuito all'imputato un ruolo specifico nell'esecuzione del progetto criminoso ideato dallo zio, smentito dalla circostanza che il ricorrente non era titolare di una patente per la guida degli autoarticolati oggetto dell'azione predatoria. Sotto il profilo dei riscontri estrinseci alla chiamata di correo, rileva il ricorrente che risulta del tutto indimostrato che l'utenza telefonica mobile in uso a NN NH, compagno della figlia del CO IO, fosse nella disponibilità dell'imputato, poso che, come riferito dal teste Dini, autista della ditta del CO, in azienda vi erano una decina di telefoni cellulari messi a disposizione di tutti i dipendenti, incluso l'imputato, sicché non vi è nessuna certezza che la suddetta utenza fosse stata utilizzata dal CO NA nelle conversazioni indicate a riscontro della chiamata di correo;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancata concessione del beneficio della non menzione, in quanto la corte territoriale, avendo riconosciuto al prevenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, avrebbe dovuto indicare le ragioni per cui non ha ritenuto di riconoscere anche l'indicato beneficio, concedibile d'ufficio. 3. Con requisitoria scritta del 18.5.203 il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, dott. IG Cuomo, chiede che la sentenza impugnata venga annullata senza rinvio, limitatamente al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione della condanna, con rigetto nel resto del ricorso. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. 4.2. Con particolare riferimento al primo motivo di ricorso, il ricorrente non tiene nel dovuto conto che in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Cass., Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Ed invero, secondo il consolidato orientamento della giurispruden2:a della Suprema Corte, anche a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. 9 In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argonnentativo seguito dal menzionato ricorrente, che si risolve in una mera e del tutto generica lettura alternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, IRv. 253099; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Rv. 283370). In altri termini, il dissentire dalla ricostruzione compiuta dai giudici di merito e il voler sostituire ad essa una propria versione dei fatti, costituisce una mera censura di fatto sul profilo specifico dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, anche se celata sotto le vesti di pretesi vizi di motivazione o di violazione di legge penale. Sotto altro profilo il primo motivo di ricorso appare inammissibile per genericità, risolvendosi nella semplice reiterazione di censure già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, censure, pertanto, da ritenere non specifiche, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex piurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). La corte territoriale, invero, ha fondato la propria decisione su di un esaustivo percorso argomentativo, contraddistinto da intrinseca coerenza logica, fondato sulle dichiarazioni del coimputato DI (acquisite ai sensi dell'art. 512, c.p.p., in conseguenza del suo decesso), che hanno formato oggetto di una specifica e articolata valutazione da parte del giudice di appello, sotto il profilo sia della credibilità personale del propalante, sia dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle sue dichiarazioni. Tutte le censure poste dal ricorrente sono state affrontate e disattese dalla corte territoriale, con motivazione del tutto congrua: dalla 3 mancanza di un collegamento plausibile tra quanto accaduto in Francia e l'indimostrato intento ritorsivo attribuito all'DI dal ricorrente, posto che il contrasto insorto tra il chiamante in correità e il CO IO, zio del prevenuto, che aveva allontanato l'DI dalla sua società di trasporti, non aveva coinvolto direttamente l'attuale imputato, all'evidente errore commesso dall'DI nell'indicare come presente al pranzo del 20 ottobre 2012 il padre di CO IO, deceduto molti anni prima, trattandosi di un errore, come rileva la corte di appello, "del tutto irrilevante ai fini della ricostruzione dei fatti e delle responsabilità"; dalla puntuale descrizione del CO NA fornita dall'DI, che lo aveva anche riconosciuto in fotografia, precisando che l'imputato si era ritrovato con gli altri correi la sera prima dei furti in un bar di Invorio, dal quale si erano tutti allontanati insieme, dopo la mezzanotte, per porre in esecuzione il loro piano criminoso, ai puntuali riscontri estrinseci alle dichiarazioni accusatorie. Riscontri costituiti, da un lato, dalla circostanza che il cellulare rinvenuto nella disponibilità dell'DI all'atto del suo arresto in flagranza da parte della polizia stradale, mentre si trovava alla guida di uno dei veicoli illecitamente sottratti, risultava essere stato stabilmente in contatto "con quelli dei correi che gli avevano fatto da staffetta", fornendo in tal modo un contributo causalmente rilevante alla consumazione dei furti, correi, tra i quali vi era, per l'appunto, CO NA, essendo stata accertato l'uso da parte sua di un'utenza telefonica mobile, formalmente intestata al compagno della figlia del CO IO, utenza, tra quelle contattate dall'DI nel corso dell'azione predatoria, che si spostava sempre "parallelamente" ogniqualvolta si spostava altra utenza telefonica cellulare formalmente intestata all'imputato, a riprova che esse "viaggiavano" sulla stessa persona;
dall'altro, dal fatto che, nel momento in cui gli inquirenti erano arrivati a lui, proprio nel corso delle indagini attivate per i furti, sottoponendolo a perquisizione, il ricorrente aveva immediatamente contattato CO IO, "usando l'utenza che era a lui in uso, utenza che come le altre la notte dei furti agganciava la cella dell'Ossola", 4 osservando, al riguardo, la corte di appello, con logico argomentare, che, a conferma della chiamata di correo, nel momento in cui i sospetti delle forze dell'ordine si erano indirizzati verso di lui, non a caso l'imputato aveva deciso di rivolgersi alla persona che, secondo quanto riferito dall'DI, "era il principale artefice dei furti che aveva ideato e programmato coinvolgendo in essi tutti coloro che con lui collaboravano nella società di trasporti". Risulta, pertanto, anche manifestamente infondato il rilievo difensivo volto a far valere la manifesta illogicità ovvero la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata. 4.2 Inammissibile appare anche il secondo motivo di ricorso. Premesso che è legittima la pronuncia di diniego implicito della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, anche nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena e di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, quando il giudice, tenuto conto della gravità delle condotte e degli altri elementi di valutazione indicati dall'art. 133 cod. pen., ritenga che l'imputato non possa usufruire di ulteriori benefici (cfr. Sez. 2, n. 16366 del 28/03/2019, Rv. 275813), quel che rileva nel caso in esame è che si tratta cli un motivo nuovo, non dedotto con i motivi di appello del 4.9.2017. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 606, co. 3, c.p.p., esso non può essere dedotto per la prima volta con il ricorso per cassazione. 5. Va, infine, osservato che la dichiarazione di inammissibilità del ricorso rende del tutto irrilevante il tema, pur astrattamente configurabile, della sopravvenuta perseguibilità a querela dei reati di furto aggravato in addebito, in passato perseguibili d'ufficio e attualmente perseguibili a querela della persona offesa, ai sensi dell'art. 624, co 3, c.p., introdotto dall'art. 2, co. 1, lett. i), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ex art. 6, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162. Trova, infatti, applicazione, sul punto, il principio affermato di recente dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, nel giudizio di legittimità, l'inammissibilità del ricorso, impedendo la costituzione del 5 rapporto processuale, preclude la considerazione della (eventuale) mancata proposizione della querela in relazione a reati per i quali sia stata introdotta, nelle more del ricorso, tale forma di procedibilità dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sicché non è necessario attendere il decorso del termine di tre mesi dall'entrata in vigore del citato decreto legislativo per l'eventuale esercizio dell'istanza punitiva (cfr. Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Rv. 284155), né occorre verificare se, in relazione a tali reati, sia stata eventualmente proposta rituale querela. Nei giudizi pendenti in sede di legittimità, infatti, divenuta necessaria la proposizione dell'istanza punitiva per i reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, l'improcedibilità per mancanza di querela, non prevale sull'inammissibilità del ricorso, poiché, diversamente dall'ipotesi di "abolitio criminis", non è idonea a incidere sul cd. giudicato sostanziale (cfr. Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Rv. 284176). 6. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19.6.2023.