Sentenza 27 febbraio 2001
Commentario • 1
- 1. La legittimità dell’iter argomentativo della motivazione della sentenza per relationemAssenza Carmelo · https://www.diritto.it/ · 1 aprile 2016
Secondo la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. V Civile, n. 4791 pubblicata l'11 marzo 2016, è illegittima la sentenza per relationem del Giudice di secondo grado se “… il “decisum” non è supportato da alcuna motivazione, difettando la compiuta esposizione degli argomenti logici che sostengono il giudizio conclusivo e che deve poter consentire la verifica “ab externo” dell'esame critico svolto dal Giudice di appello sulle singole censure mosse dall'appellante alla sentenza impugnata…”. Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate ricorreva per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana che aveva confermato la decisione del Giudice di prime cure …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2001, n. 2839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2839 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
0 2 8 3 9 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE U SAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE ARBITRATO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 9747/99 Presidente Dott. Pellegrino SENOFONTE Consigliere Dott. Vincenzo FERRO Cron.5897 Consigliere Dott. AR Gabriella LUCCIOLI Rep. 907 FELICETTI Rel. Consigliere Dott. Francesco Ud. 09/11/2000 Dott. Massimo BONOMO Consigliere ha pronunciato la seguente LIRE 3000 SENTENZA CANCELLERIA sul ricorso proposto da: in persona del U.S.L. n. 37 GESTIONE LIQUIDATORIA, CG073611Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 30, presso l'avvocato rappresentato e difeso dall'avvocatoSORRENTINO D. CG073612 MILITERNI INNOCENZO, giusta procura a margine del CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ricorso;
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio ricorrente dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti 16000 contro 127 FEB 2001- IMPRESA ING. M. ARAGONA & DOTT. BARBIERI, in persona IL CANCELLIERE del legale rappresentante pro tempore, elettivamente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 2000 UFFICIO COPIE domiciliata in ROMA VIA ZARA 16, presso lo studio degli Richiesta copia esecutiva 2067 dal Sig. De CILLI avvocati DE CILLA MICHELE e NAPOLITANO SALVATORE, che per diritti L. 28000 + 10 4 1 6 TU. 2001. il IL CANCELLIERE la rappresentano e difendono, giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 1076/98 della Corte d'Appello di ROMA, depositata 1'01/04/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/2000 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. 7 Svolgimento del processo 1 La gestione liquidatoria della USL 37 della Re- gione Campania, in persona del Commissario liquidatore, impugnava dinanzi alla Corte di appello di Roma il lodo pronunciato fra di essa e l'Impresa ing. M. Aragona e dott. Barbieri in data 23 ottobre 1996, reso esecutivo il 29 febbraio 1997, con il quale era stato dichiarato risolto, per fatto e colpa della USL 37, il contratto di appalto stipulato fra le parti in data 14 ottobre 1981, con la condanna alle somme richieste consequen- zialmente dall'Impresa. L'impugnativa veniva rigettata con sentenza de- positata il giorno 1 aprile 1998. Avverso tale sentenza la Gestione liquidatoria 2 della USL su detta, in persona del Commissario liquida- tore, con atto notificato il 14 maggio 1999, proponeva ricorso a questa Corte, formulando tre motivi di grava- me. L'Impresa ing. M. Aragona e dott. Barbieri resiste- va con controricorso. La gestione liquidatoria ha anche depositato memoria. Motivi della decisione 1 Con il primo motivo si denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 47 del d. P. R. n. 1063 del 1962 e dell'art. 829, n. 1 c.p.c., nonché l'insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla nullità della clausola compromissoria. Al riguardo si deduce che le opere oggetto del contratto di appalto in relazione al quale fu emesso il lodo impugnato dinanzi alla Corte di appello, erano state finanziate ed approvate dal provveditorato della OO.PP. per la Campania, del quale l'Ente committente era concessionario. Pertanto, come era stato accertato dallo stesso Collegio arbitrale, ai sensi dell'art. 294 del T.U. 3 marzo 1934, n. 383, l'appalto doveva essere equiparato a quelli stipulati dallo Stato, con la con- seguente obbligatoria applicazione, con carattere nor- mativo, delle disposizioni regolamentari contenute nel d. P. R. n. 1063 del 1962, richiamate nel contratto di appalto. 3 Tale conclusione troverebbe conferma "nella circostanza che le stesse parti si sono espressamente obbligate ad osservare le norme del Capitolato generale che, pertanto, nel caso in esame" avrebbe "rilevanza anche pattizia", ma la clausola compromissoria prevista dall'art. 6, lett. d), di tale contratto, sarebbe nul- la, prevedendo un'ipotesi di arbitrato obbligatorio. Si sottolinea, al riguardo, che la Corte costitu- zionale, con la sentenza n. 352 del 1996, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 16 della leg- -ge n. 741 del 1981 il quale prevedeva, per gli appal- ti di OO.PP., che le controversie fra l'appaltatore e l'Amministrazione fossero deferite obbligatoriamente al giudizio arbitrale - nella parte in cui non stabiliva che la competenza arbitrale potesse essere derogata con atto unilaterale di ciascun contraente, ma solo con clausola inserita nel bando di gara. Si sottolinea ancora che, secondo la Corte costi- tuzionale, la norma che ha sostituito "l'art. 47 del d. P. R. n. 1063 del 1962, prevedendo un caso di arbitra- to obbligatorio nel quale la facoltà di scelta del giu- dice è rimessa a un atto autoritativo della P.A. senza alcuna possibilità di modificare tale scelta in consi- derazione della sua imperatività, non è conforme ai principi costituzionali, in quanto solo a fronte della 4 concorde e specifica volontà delle parti, liberamente formatasi, sono consentite deroghe alla regola della statualità della giurisdizione". Si deduce che la Corte di appello, alla quale era stata prospettata la questione quale motivo di nul- lità del lodo, aveva omesso di considerare che la legge n. 741 del 1981, entrata in vigore subito dopo la sot- toscrizione del contratto di appalto, con 1''art. 16 aveva sostituito l'originario disposto dell'art. 47 del d. P. R. n. 1063 del 1962, stabilendo come regola la com- petenza arbitrale, salvo l'espressa deroga al momento della stipulazione del contratto, cosicché - essendo la sentenza della Corte costituzionale intervenuta dopo la notifica della domanda di arbitrato essa ricorrente non aveva potuto declinare la competenza arbitrale. 2 Il motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. Con esso si deduce, sotto un primo profilo, che nel caso di specie il Capitolato generale approvato con il d. P. R. 16 luglio 1962, n. 1063 si applicherebbe al contratto di appalto per forza normativa, trattandosi di appalto equiparato a quelli per le OO.PP. dello Sta- to, cosicché la Corte di appello avrebbe errato a ri- tenerlo applicabile per forza contrattuale;
sotto altro profilo si deduce la "rilevanza anche pattizia” di det- 5 to capitolato, in forza del richiamo contenuto nel con- tratto, ma la nullità della relativa clausola, stante il carattere obbligatorio dell'arbitrato. In relazione a entrambi i profili si deduce che la Corte di appello avrebbe errato nel non considerare che prima della di- chiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 47 di tale Capitolato, nel testo sostituito dall'art. 16 della legge n. 741 del 1981, ad essa ricorrente era inibito di declinare la competenza arbitrale. Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata: a) il contratto di appalto in questione fu stipulato in data 14 ottobre 1981 e conteneva, all'art. 6, lett. d), una clausola compromissoria;
b) l'impugnativa del lodo era stata formulata, tra l'altro, sotto il profilo del- la nullità di detta clausola compromissoria, in quanto istitutiva di un arbitrato obbligatorio vietato dalla Costituzione (secondo i principi enunciati dalla sen- tenza n. 152 del 1996 della Corte costituzionale che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, sostitutivo del precedente testo dell'art. 47 del del Capitolato gene- rale per le 00.PP. approvato con il d. P. R. n. 1063 del 1962); c) la reiezione di tale profilo di impugnazione del lodo è stata motivata in quanto "la facoltà di de- roga della competenza arbitrale era già contemplata dall'art. 47 del Capitolato generale delle 00.PP. nella sua formulazione originaria, esplicitamente richiamato” nel contratto di appalto del 14 ottobre 1981; richiamo in base al quale doveva ritenersi che detto Capitolato fosse "venuto a far parte integrante del contratto, con conseguente rilevanza pattizia delle norme in esso con- tenute". า In relazione a tali affermazioni, contestate con il motivo in esame, va osservato che la legittimità co- stituzionale, in linea di principio, dell'arbitrato fu affermata dalla Corte costituzionale sin dalla sentenza n. 2 del 1963, purché previsto da "un regolamento con- venzionale del diritto di azione, valido nel limite in cui su questo diritto la volontà singola opera effica- cemente" Il principio fu successivamente chiarito nella sua portata e nei suoi limiti nella sentenza n. 127 del 1977 della stessa Corte, dove fu affermato che 1' 102 Cost. fuori dalle ipotesi previste dall'art. 103, ri- guardante le competenze giurisdizionali del Consiglio di Stato e degli altri organi di giustizia amministra- tiva, della Corte dei conti e dei Tribunali militari riserva ai giudici ordinari la funzione giurisdiziona- le: riserva derogabile solo dalla libera scelta delle parti, alle quali l'art. 24 Cost., garantendo il dirit- 7 to di agire in giudizio, attribuisce anche il diritto di disporne derogando alla su detta giurisdizione in favore di arbitri. Pertanto la deroga alla giurisdizione del giudice ordinario in favore dell'arbitrato può essere disposta, con carattere vincolante, unicamente dalla volontà del- le parti, mentre non può esserlo legittimamente né con una legge o altro atto normativo, con la conseguente illegittimità costituzionale degli arbitrati obbligato- riamente previsti dalla legge o da altro atto con valo- re normativo. Tali affermazioni sono state costantemente riba- dite dalla Corte costituzionale (sentenze nn. 488 del 1991; 49, 206 e 232 del 1994; 54 e 152 del 1996; 381 del 1997; 325 del 1998). Gli artt. 43 e 47 del d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, nel testo originario, prevedevano in materia di appalti pubblici un arbitrato facoltativo. Solo con l'entrata in vigore della legge 10 dicembre 1981, n. 741 (avvenuta il 17 dicembre 1981) tale arbitrato fu reso obbligatorio (art. 16), salva diversa clausola in- serita nel bando di gara ○ nel contratto in caso di trattativa privata. Secondo il costante orientamento di questa Cor- te, detto capitolato ha valore normativo e non contrat- 8 tuale - e si applica quindi direttamente e indipenden- temente dal richiamo che ne abbiano fatto le parti solo per gli appalti stipulati dallo Stato, mentre per gli enti pubblici diversi dallo Stato, ove non sia di- chiarato applicabile ai relativi appalti da apposita disposizione di legge, esso può assumere efficacia ob- bligatoria solo sotto il profilo negoziale, sulla base di un suo richiamo nel contratto (da ultimo SS.UU. 8 giugno 1998, n. 5612; Cass. 3 aprile 1999, n. 9275, 21 giugno 1999, n. 6230; 7 luglio 1997, n. 6100). Parimenti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di competenza arbitrale sulle controversie inerenti ad appalto di opera pubblica, l'art. 16 della legge n. 741 del 1981, che ha modifica- to il testo originario dell'art. 47 del d. P.R. n. 1063 del 1962, non trova applicazione, in difetto di espres- previsione di retroattività, nelle cause pendenti sa riguardo ai contratti perfezionatisi prima della con sua entrata in vigore, non trattandosi di innovazione attinente alla competenza arbitrale e alla sua deroga- bilità, ma alle modalità negoziali con le quali la de- roga deve essere espressa Cass.(da ultimo 5 gennaio 1994, n. 73; 4 febbraio 1993, n. 1407; 23 novembre 1992, n. 12513). Sulla base di tali principi va dichiarata la 9 inammissibilità del primo profilo del motivo, con il quale si lamenta che la Corte di appello non abbia pre- so in considerazione che, essendo il Capitolato genera- le approvato con il d. P.R. n. 1063 del 1962 applicabile al contratto di specie in forza del suo valore normati- VO, riguardando OO.PP. finanziate dal provveditorato delle OO.PP. della Campania, del quale l'Ente commit- tente era concessionario, prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge n. 741 del 1981, essa ricorrente non poteva declinare l'arbitrator. Infatti risulta dalla sentenza impugnata che il contratto di appalto fu stipulato il 14 ottobre 1981, nel vigore del testo originario del dell'art. 47 del d. P.R. n. 1063 del 1962 (che prevedeva la derogabilità dell'arbitrato) applicabile pertanto, in base a quanto sopra esposto, al contratto ratione temporis, con la conseguenza che il contenuto normativo del d. P. R. n. 1063 del 1962, quale vigente all'epoca del contratto e regolante i contratti stipulati prima della sua modifi- cazione ai quali fosse direttamente applicabile, non inibiva alla parte ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto nel motivo, di declinare l'arbitrato, con la conseguente carenza di interesse della parte ricorrente in ordine a detto profilo del primo motivo. 10 Quanto all'altro profilo secondo il quale il richiamo contenuto nel contratto al Capitolato su detto conferirebbe alle sue disposizioni anche valore con- trattuale, ma renderebbe nulla la relativa clausola, stante il carattere obbligatorio dell'arbitrato così previsto esso risulta infondato, perchè per un verso, in base ai principi sopra esposti, le parti possono le- gittimamente stabilire contrattualmente il ricorso a un arbitrato obbligatorio;
per altro verso perché, stante l'epoca del contratto, indicata nella sentenza e sopra menzionata, il richiamo compiuto nel contratto si rife- riva al testo originario dell'art. 47, che prevedeva un arbitrato facoltativo. 3 Con il secondo motivo si denunciano la violazio- ne dell'art. 3 del d. lgsv.n. 502 del 1992, dell'art. 6 della legge n. 724 del 1994 e dell'art. 2 della legge n. 549 del 1995, nonché l'omessa, insufficiente e con- traddittoria motivazione circa la carenza di legittima- zione passiva di essa ricorrente. Al riguardo si deduce in particolare che la leg- ge n. 502 ha soppresso le UU.SS.LL. sostituendole con le AA. SS.LL.; che la legge n. 724 ha vietato di fare gravare su queste ultime i debiti delle UU.SS.LL., pre- vedendo la istituzione, da parte delle Regioni, di ap- posite gestioni-stralcio, che la legge, n. 549 ha pre- 11 visto che per l'accertamento delle situazioni debitorie delle UU.SS.LL. le Regioni debbano attribuire ai diret- tori generali delle AA.SS.LL. le funzioni di Commissari liquidatori delle UU.SS.LL. Ne deriverebbe che le Regioni sono i soggetti ob- bligati ad assumere i debiti delle UU.SS.LL., nei quali succedono e che nel caso di specie legittimata passiva in ordine alla domanda di arbitrato era la Regione Cam- pania e non la gestione liquidatoria della USL come ri- tenuto dalla Corte di appello. Il motivo è infondato. La sentenza impugnata ha ritenuto che dopo l'istituzione delle AA.SS.LL. la Regione Campania ha definito le funzioni dei Commissari liquidatori delle UU.SS.LL. con delibera 8 aprile 1994, n. 2172, nella quale era previsto che di tutti i rapporti pregressi di detti enti soppressi debba rispondere l'istituita ge- stione liquidatoria, in persona del Commissario liqui- datore. Ha pertanto ritenuto che detta gestione fosse passivamente legittimata in relazione all'arbitrato in questione, pronunciato nei suoi confronti. Tale statuizione appare conforme al dettato legi- slativo. L'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ha istituito le Aziende Unità sanitarie locali, qualificandole come organi strumentali delle 12 Regioni, dotate di personalità giuridica pubblica. L'art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ha disposto che "in nessun caso è consentito alle Regione di far gravare sulle aziende di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992, nè direttamente, nè indi- rettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle ge- stioni pregresse delle Unità sanitarie locali. A tal fine le Regioni dispongono apposite gestioni stralcio, individuando l'ufficio responsabile delle medesime”. L'art. 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha disposto che "per l'accertamento della si- tuazione debitoria delle Unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994, le Regioni at- tribuiscono ai Direttori generali delle istituite Aziende Unità sanitarie locali le funzioni di commissa- ri liquidatori delle soppresse Unità sanitarie locali ricomprese nell'ambito delle rispettive Aziende. Le ge- stioni a stralcio di cui all'art. 6, comma 1, della legge n. 724 del 1994, sono trasformate in gestioni li- quidatorie." Vero è che tale normativa è stata interpretata da questa Corte nel senso che, per effetto della sop- pressione delle Unità sanitarie locali, aventi natura di enti strumentali delle Regioni, si è realizzata una fattispecie di successione ex lege delle Regioni in 13 tutti i rapporti obbligatori facenti capo alle estinte Unità sanitarie locali, con esclusione di ogni ipotesi di successione in universum ius delle Aziende Unità sa- nitarie locali alle preesistenti unità sanitarie locali (Cass. SS.UU. 26 febbraio 1999, n. 102; Cass. 26 set- tembre 1997, n. 9438). Ma va considerato che a seguito della costituzione delle "gestioni a stralcio" e della successiva trasformazione di queste in "gestioni liqui- G datorie", le Regioni hanno attribuito le funzioni di Commissari liquidatori ai Direttori generali delle AA.SS.LL., che amministrano le gestioni liquidatorie e queste, pur non essendo fornite di personalità giuridi- ca, hanno autonomia amministrativa, contabile e una propria capacità processuale, che le rende passivamente legittimate nei giudizi relativi ai debiti delle UU.SS.LL. soppresse (Cass. 19 maggio 1999, n. 4847). Ne deriva la infondatezza del motivo. Con il terzo motivo si denunciano violazioni di 4 legge, nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alle censure dedotte ai nn. 3, 4, 5, 6 e 7 dell'atto di impugnazione del lodo. Al riguardo si deduce che con tali censure era stata allegata la violazione dell'art. 829, comma 1, n. 1, c.p.c., nonché vizi motivazionali in ordine all'accoglimento da parte degli arbitri della domanda 14 di risoluzione del contratto di appalto, dichiarata per avere essa ricorrente omes so ○ espletato tardivamente adempimenti di sua esclusiva competenza. Si deduce che con dette censure si lamentava che il Collegio arbitrale non avrebbe tenuto conto che in effetti detto ritardo non fu dovuto a suoi comportamen- ti negligenti, ma a un ordine dell'autorità giudizia- ria, alla scadenza della licenza edilizia ed all'entrata in vigore di nuove leggi in materia di edi- lizia sanitaria, cioè a fatti non dipendenti dall'Ente appaltante, che pertanto non autorizzavano la risolu- zione del contratto per suo inadempimento. Parimenti si lamentava che il Collegio arbitrale avesse ritenuto che l'Impresa appaltatrice avesse fatto legittimo affidamento nella correttezza giuridica degli atti che promanavano dall'Ente appaltante, mentre in base alla legislazione urbanistica è l'appaltatore ad essere responsabile per ogni violazione delle norme ge- nerali e delle modalità esecutive fissate nel provvedi- mento autorizzativo dei lavori, cosicché l'Impresa ap- paltatrice aveva l'obbligo, all'atto della consegna dei lavori, di accertare l'esistenza dei provvedimenti am- ministrativi e, una volta resasi conto della loro ille- gittimità, di chiedere la risoluzione del contratto. Si lamentava ancora che ai sensi degli artt. 15 1175 e 1375 cod. civ. il dovere di correttezza grava anche su debitore e creditore e deve essere rispettato in sede di esecuzione dei contratti, mentre il Collegio arbitrale avrebbe errato nel non ritenerlo violato da parte dell'appaltatore, tenuto conto che il debitore non può prospettare circostanze che gli consentano di ingiustamente all'adempimento e deve adope-sottrarsi rarsi affinché il creditore possa conseguire l'utilità promessagli, Si deduce altresì che dinanzi alla Corte di ap- pello era stata allegata anche la violazione dell'art. 829, comma 2, c.p.c., la nullità parziale del lodo e la civ., in mancata applicazione dell'art. 1227 cod. essere ri- quanto: a) il risarcimento del danno doveva dotto ai sensi dell'art. 1227 cod. civ., in quanto 1'appaltatore, di fronte all'andamento anomalo dei la- vori, aveva il dovere di limitare le conseguenze del danno, provvedendo al trasferimento dei dipendenti, al trasferimento dei macchinari, nonché alla riduzione delle spese connesse con l'esecuzione dei lavori;
b) il Collegio arbitrale avrebbe accolto la domanda pur non avendo l'appaltatore fornito adeguata prova del danno. Tutto ciò premesso, con il motivo si adduce che la Corte di appello avrebbe rigettato tali censure con una motivazione apodittica, che non consente di indivi- 16 duare l'iter_logico seguito. In particolare si lamenta che la motivazione limitandosi ad escludere ladella Corte di appello, contraddittorietà del lodo, si risolve in una petizione di principio. Si deduce che essa ricorrente aveva posto a fondamento del gravame la mancata analisi da parte degli arbitri dei casi di sospensione, che aveva porta- to ad una erronea valutazione dei fatti e che il Colle- gio arbitrale non aveva evidenziato nella motivazione del lodo da quali elementi aveva desunto la colpa esclusiva di essa ricorrente ai fini della risoluzione del contratto di appalto. Si deduce, infine, che la Corte di appello non avrebbe preso in esame le censure mosse ai motivi di sospensione così come interpretati dal collegio arbi- trale, in ordine alla violazione dell'art. 1455 cod. civ., in relazione alla necessità, ai fini della riso- luzione del contratto, di una valutazione complessiva del comportamento di entrambe le parti, e che la Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto di non potere riesaminare la correttezza del comportamento delle par- ti, non essendo ciò consentito in sede di impugnazione del lodo. Anche tale motivo è infondato. Come risulta dalla sentenza impugnata, dalla 17 nonché stessa formulazione del motivo di ricorso, dall'esame dell'atto di impugnazione del lodo - che questa Corte deve compiere essendo allegato un error in procedendo con il terzo, quarto e quinto motivo di impugnazione del lodo erano stati dedotti asseriti vizi motivazionali, come ha ritenuto la Corte di appello inammissibili in sede di impugnazione del lodo, in quanto non risolventisi in una carenza assoluta di mo- tivazione, tenuto conto che in sede di impugnazione del lodo il difetto di motivazione è deducibile solo ove la motivazione manchi del tutto o sia a tal punto carente da rendere impossibile ricostruire l'iter logico segui- to dagli arbitri e individuare la ratio della loro de- cisione (da ultimo Cass. 17 luglio 1999, n. 7588; 15 gennaio 1998, n. 313); parimenti in analoghe censure, relative a valutazioni arbitrali in fatto circa la mi- sura, la imputabilità e la prova del danno, si risolve- vano anche, come ugualmente ha ritenuto dalla Corte di appello, quelle formulate con il sesto e settimo motivo di impugnazione del lodo, ancorchè formalmente prospet- tati sotto il profilo della violazione di legge. Ne consegue il rigetto del ricorso e la con- danna del ricorrente alle spese del giudizio di cassa- zione, che si liquidano quanto agli onorari in lire quindici milioni e quanto alle spese vive in lire due- 18 centomila.
P.Q.M.
La Corte di cassazione Rigetta il ricorso. Condanna la Gestione liquidato- ria della U.S.L. n 37, in persona del Commissario li- quidatore della A.S.L. Na 1, inal pagamento, favore dell'Impresa "Ing. Aragona e Barbieri"dott. s.r.l., delle spese del giudizio di casssazione, che si liqui- лесско dano nella misura di lire quindici milioni per onorari 350000 e lire duecentomila per spese vive. Così deciso in Roma il 9 novembre 2000, nella came- ra di consiglio della prima sezione civile. Il Presidente Il Consigliere estensore Pellegrino Senofonte Francesco Felicetti com IL CANCELLIERE AR Di ZZ DEPOSITATAIN CANGEBOT MA At Oggi, 2001 IL CANCELLIERE Magia Di Nurh в биго UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 da:7 MAG. 200 Serie 4.. versate 6.350.003 Registrato in 23406 al n. p. Il Dirigente Area Servizi (D.ssa AR Grazia DYFHPPO, Nire Gluenziari Il Responsabile Servizi 100 (Dr. M. RACI NT