Sentenza 10 novembre 2004
Massime • 1
È abnorme il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare che accoglie la richiesta di giudizio abbreviato condizionato presentata dall'imputato e nel contempo ammette l'esame dei testimoni indicati dalla parte civile, in quanto la parte offesa, secondo quanto previsto dall'art. 441 comma quarto cod. proc. pen., ha solo la facoltà di accettare o meno il rito abbreviato, ma non quella di formulare istanze probatorie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/11/2004, n. 320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 320 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2004 |
Testo completo
9320 /05 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Ud.Camera di Cons Dott. Giorgio Di Iorio Presidente
del 10/11/041. Dott. Alessandro Conzatti Consigliere
SENTENZA 2. " Giuliano Casucci Consigliere
N.1.559 3. " Renato Bernabai Consigliere
R.G.N. 5.941/04 4. 11 Giovanni Diotallevi Cons.Relatore
ha pronunciato la seguente:
SE NTENZA
Sul ricorso proposto da
ES IA
AL NC
GR NC
avverso il provvedimento del Gup del Tribunale di
Taranto in data 22 gennaio 2004, con cui è stato accolta la richiesta degli imputati al giudizio abbreviato condizionato, ma al contempo è stata ammesa anche la lista testimoniale e l'esame dei testimoni indicati dalla parte civile.
Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso,
Udita la relazione fatta dal Consigliere Giovanni
Diotallevi;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale
che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
1
1
NC, GR IA, AL ES
per cassazione hanno proposto ricorso NC
avverso il provvedimento del Gup del Tribunale di
Taranto in data 22 gennaio 2004, con cui è stato accolta la richiesta degli imputati di ammissione al giudizio abbreviato condizionato, ma al contempo
è stata ammessa anche la lista testimoniale e l'esame dei testimoni indicati dalla parte civile. sostegno dell'impugnazione i ricorrenti hannoA
dedotto:
b) Abnormità del provvedimento del G.U.P.
I ricorrenti deducono l'abnormità dell'ordinanza ammissiva dei testimoni della parte civile , sotto
il profilo strutturale in quanto la peculiarità del rito non consente alla parte civile, che abbia
accettato di partecipare al giudizio, di richiedere
+ una integrazione probatoria per tutelare i suoi interessi privatistici.
Osserva la Corte che il ricorso è fondato.
Preliminarmente la Corte osserva che per
è solo il giurisprudenza costante, abnorme non
provvedimento che per la sua singolarità, non ' sia inquadrabile nell'ambito dell'ordinamento
processuale, ma anche quello che, pur essendo in
astratto manifestazione di legittimo potere, si
esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite (v. ex plurimis Cass., sez. V, 11 febbraio
1994, Marino, CED n. 197091);
Nel caso in esame il limite risulta essere stato superato dall'avere il giudicante prima consentito alla p.o. di indicare i testi a sostegno delle proprie tesi e poi di averli ammessi;
in verità la
2 p.o. di fronte alla richiesta del rito abbreviato, che sia o meno condizionato non rileva, da parte dell'imputato ha solo la facoltà prevista dall'art. 441, C. 4 c.p.p., ma non quella di presentare proprie richieste. Diversamente opinando si snaturerebbe la natura del rito abbreviato, pur sempre "a prova contratta"; né la posizione della parte civile appare rilevante sotto il profilo della illegittimità costituzionale della normativa.
Rimane la possibilità per la persona offesa 0
danneggiata dal reato, ove ritengano di non
accettare il rito abbreviato, di esercitare l'azione nel processo civile. Tale scelta appartiene al legittimo potere discrezionale del legislatore di disciplinare in modo diverso situazioni differenti rispetto alle parti e tale scelta non appare irragionevole sotto il profilo del principio costituzionale dell'uguaglianza. La
compatibilità della posizione della parte civile penalenel procedimento i principi con peraltro già affrontata costituzionali è stata ' '
dalla Corte cost., da ultimo con la sentenza del 23
di legittimità maggio 2003, n.169.La questione dell'art. 438 espsta dalla parte costituzionale civile nella memoria depositata appare dunque manifestamente infondata.
In base a queste premesse deve affermarsi l'abnormità sotto il profilo strutturale dell'atto,
nel momento in cui il GUP ha ammesso l'esame dei testimoni indicati dalla parte civile e a carico dell'imputato. (si veda sul potere del giudic diintervenire sull'integrazione probatoria dedotta
Cass., sez. V, 19 febbraio 2003, n. 1509).
:
3 Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato e gli atti devono essere trasmessi al
Tribunale di Taranto per nuovo esame.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla parte civile.
Annulla l'impugnata ordinanza e dispone la
trasmissione degli atti al Tribunale di Taranto per nuovo esame.
Il consigliere estensore Il Presidente Giovanni DiotalleviDar Giorgio Di Iorio
Roma, li 11 novembre 2004
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 1 3 GEN. 2005
IL CANCELLIERE Angelo Maria Candemi