Sentenza 27 maggio 2003
Massime • 1
La rateizzazione della pena pecuniaria in ragione delle condizioni economiche della parte, prevista dall'art. 133 cod. pen., costituisce oggetto di mera facoltà discrezionale del giudice, come tale sottratta alla libera disponibilità delle parti. Pertanto, in caso di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 cod.proc.pen., la rateizzazione non può mai costituire oggetto di accordo negoziale, di guisa che la relativa clausola deve essere considerata "tamquam non esset" dal giudice che, pertanto, deve disattenderla ovvero, nell'esercizio del suo potere discrezionale, può anche stabilire un numero di rate diverso da quello indicato dalle parti, senza per questo violare l'accordo negoziale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/05/2003, n. 25770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25770 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. MARRONE FRANCO PRESIDENTE
1. Dott. MARINI PIER FRANCESCO CONSIGLIERE
2. Dott. COLONNESE ANDREA CONSIGLIERE
3 .Dott. SICA GIUSEPPE CONSIGLIERE
4. Dott. PANZANI LUCIANO CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AR RC;
avverso SENTENZA del 29/02/2000 del TRIBUNALE di AREZZO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere MARINI PIER FRANCESCO;
le conclusioni del P.G. Dr. Mario Favalli, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO
che, con sentenza 29.2.2000, il giudice del Tribunale di Arezzo ha applicato a RT CO - su concorde richiesta delle parti, ex art. 444 cod. proc. per. - la pena di gg. 60 di reclusione, sostituita (ex art. 53 Legge 24.11.1981 n. 689) con la pena pecuniaria di L.
4.500.000 di multa, da corrispondersi in cinque rate mensili di L. 900.000 ciascuna, in relazione al reato di cui all'art. 582 cod. pen. ( commesso in data 7.12.1996); che l'imputato, con atto personalmente sottoscritto, ricorre per cassazione denunziando violazione di legge ovvero vizio di motivazione, sul rilievo che, avendo le parti concordato una superiore rateizzazione del pagamento della pena pecuniaria 30 rate mensili dell'importo di L. 150.000 cadauna), la pronuncia del giudice sul punto avrebbe rotto il patto;
- che il motivo è manifestamente infondato;
- che, infatti, il pagamento rateale della pena pecuniaria - quale istituto che presuppone la valutazione delle condizioni economiche del condannato (art. 133 ter cod. proc. pen.) - rientra nella assoluta disponibilità e discrezionalità del giudice, cui peraltro l'esercizio di tale facoltà è consentito esclusivamente con la sentenza di condanna ex art. 533 cod. proc. pen. ovvero con il decreto penale di cui all'art. 459 steso codice (Cass. Sez. V , 20.9.1999 n. 4099, Pagliai), nonché costituisce modalità di esecuzione della pena, sicché la rateizzazione non può mai formare oggetto dell'accordo tra le parti, che si forma sulla specie e la misura della pena con il solo temperamento della possibilità di subordinarne l'efficacia alla concessione del beneficio della sospensione condizionale;
- che, pertanto, deve escludersi che la pronuncia abbia in alcun modo violato il patto concluso fra le parti, né può sostenersi che tale effetto siasi oggettivamente prodotto in ragione della diversità del numero e dell'entità delle rate, posto che nel caso di specie, costituendo la rateizzazione della pena pecuniaria materia sottratta alla disponibilità delle parti, la "clausola" avente ad oggetto tale beneficio era da considerarsi tamquam non esset ed il giudice, non vincolato dall'inscindibilità del petitum, avrebbe anche potuto completamente rifiutarlo;
- che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al , pagamento delle spese processuali, ma non anche quella in favore della Cassa delle ammende, ritenendosi che il ricorrente non abbia, nello specifico caso, versato "in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" (secondo il principio di cui alla sentenza Corte Cost. 13.6.2000 n. 186).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 27 maggio 2003. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 13 GIUGNO 2003.