Sentenza 16 dicembre 2009
Massime • 1
Integra la minaccia costitutiva del reato di rapina la condotta del soggetto che, falsamente presentandosi come operatore di polizia, effettui una fittizia perquisizione domiciliare - con ciò comprimendo la libertà psichica della vittima - per impossessarsi dei beni di questa, perché la minaccia può essere esercitata mediante qualsiasi comportamento che, prospettando un male, limiti la libertà di autodeterminazione.
Commentario • 1
- 1. Truffa: qual è la differenza con la rapina?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023
La massima Il criterio differenziale tra il delitto di rapina mediante minaccia e quello di truffa aggravata dall'ingenerato timore di un pericolo immaginario consiste nel diverso modo in cui viene prospettato il danno, sicché si ha truffa aggravata quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all'azione od omissione versando in stato di errore, mentre ricorre il delitto di rapina mediante minaccia quando il danno viene prospettato come certo e sicuro, ad opera del reo o di altri ad esso collegati, di modo che l'offeso è posto nella …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/12/2009, n. 948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 948 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 16/12/2009
Dott. CASUCCI Giuliano - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 5602
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - N. 17021/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OR IO N. IL 30/09/1967;
avverso la sentenza n. 1552/2006 CORTE APPELLO di PALERMO, del 15/03/2007;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/12/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASUCCI Giuliano;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Rizzuti Giovanni, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 15 marzo 2007, la Corte d'Appello di Palermo, 4^ sezione penale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale in sede appellata da IC MA, dichiarava non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al delitto di ricettazione di cui al capo c) perché estinto per prescrizione;
determinava la pena (tenuto conto delle riconosciute attenuanti generiche equivalenti) tre anni sei mesi di reclusione ed Euro 800,00 di multa;
confermava nel resto la decisione impugnata, con la quale l'appellante era stato dichiarato colpevole di concorso in due rapine aggravate consultiate ed in una rapina tentata, fatti commessi fino al 18 gennaio 1994. La corte territoriale riteneva fondata la prova della responsabilità sulla scorta, oltre che dei riconoscimenti effettuati dalle persone offese, della confessione dell'imputato. Escludeva che i fatti potessero essere diversamente qualificati come truffe ovvero come furti aggravati dall'uso di mezzo fraudolento, il rilievo che l'introduzione nelle abitazioni delle vittime avvalendosi di falsi distintivi appartenenti alla Polizia di Stato, con il pretesto di dover procedere a perquisizione, aveva posto le vittime nella condizione di non reagire perché private di ogni volontà contraria. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l'annullamento a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. h) ed e): - per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 628 c.p., comma 3, art. 624 c.p., art. 625 c.p., nn. 1, 2 e 5 e art. 640 c.p. nonché mancanza di motivazione nella parte in cui i fatti non sono stati riqualificati come truffe o come furti, perché le stesse persone offese avevano escluso di aver subito violenza o minaccia, in quanto indotte in errore tanto che in due episodi i beni erano stati consegnati ovvero il tentativo aveva riguardato la consegna degli stessi in sede di applicazione della misura cautelare, sia lo stesso P.M. sia il GIP avevano ritenuto di non condividere la definizione giuridica adottata dalla polizia giudiziaria;
- per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 62- bis, 69 e 133 c.p. nonché mancanza di motivazione nella parte in cui le riconosciute attenuanti generiche non sono state ritenute prevalenti all'aggravante, la relativa giustificazione essendo stata ancorata a mere clausole di stile;
- inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 81 cpv. c.p.;
nonché mancanza di motivazione sull'aumento di pena quantificato per la continuazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
Va invece confermato il canone interpretativo secondo il quale la minaccia che integra il delitto di rapina può essere esercitata mediante qualsiasi comportamento che, prospettando un male alla persona offesa, ne limiti la libertà di determinazione, sicché, il reato sussiste qualora l'agente, falsamente presentandosi come operatore di polizia, effettui una fittizia perquisizione domiciliare, in tal modo comprimendo la libertà psichica della vittima, per impossessarsi dei beni altrui (Cass. Sez. 2^, 15.1- 18.2.1999 n. 2112; Cass. Sez. 4^, 1.8-25.11.1985 n. 11407). Nei casi in esame, le vittima sono state condizionate nelle loro determinazioni volitive dalla minaccia implicita dell'esecuzione della perquisizione e del sequestro (spossessamento dei propri beni) invito domini. Ed invero il cittadino è disposto ad accettare la violazione dei propri spazi di libertà personale costituzionalmente garantiti (artt. 13 e seg. Cost.) solo nei casi previsti dalla legge. L'inviolabilità del domicilio è sacrificata solo se ed in quanto le perquisizioni e i sequestri, che l'art. 14 Cost., comma 2 consente, avvengano nei casi e nei modi normativamente stabiliti. La rinuncia a reagire all'espletamento di tali gravi lesioni degli spazi di libertà è collegata alla minaccia implicita del loro compimento da parte degli organi statuali anche con la forza, perché a ciò essi sono legittimati. Ma tale minaccia implicita, se viene esplicata da chi tale funzione non riveste, recupera le caratteristiche di illiceità alla cui repressione la norma penale è preposta.
2. Anche il secondo e il terzo motivo di ricorso sono infondati perché la sentenza ha spiegato, non con mere clausole di stile, le ragioni per le quali alla confessione resa (che ha giustificato il riconoscimento delle attenuanti generiche) non potesse essere attribuito un valore tale da consentire di andare oltre la valutazione di equivalenza in considerazione del curriculum criminale dell'imputato nonché della gravità e reiterazione delle condotte in esame.
Relativamente all'aumento di pena per la continuazione la doglianza è inammissibile perché con l'appello nessuna doglianza era stata mossa sul punto.
3. Il ricorso deve in conseguenza esser rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso è condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2010