Sentenza 11 marzo 2005
Massime • 1
L'opposizione all'espulsione del cittadino extracomunitario, disposta a titolo di sanzione alternativa alla detenzione, dinanzi al Tribunale di sorveglianza (art. 16, comma sesto, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286) si svolge, ai sensi del combinato disposto degli artt. 678 e 666 cod. proc. pen., in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore. Ne consegue che l'omessa notifica dell'avviso di fissazione della data dell'udienza al difensore dell'interessato dà luogo ad una nullità di ordine generale rilevabile in ogni stato e grado del procedimento ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179, comma primo, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/2005, n. 11643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11643 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 11/03/2005
Dott. FABBRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - N. 1156
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 035386/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TE DI EN N. IL 12/12/1950;
avverso ORDINANZA del 13/01/2004 TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO;
lette le conclusioni del P.G. GERACI Vincenzo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. OSSERVA
1. TE DI LF, cittadina colombiana, detenuta presso la casa di reclusione di Verziano (Brescia) perché coinvolta in un traffico di sostanze stupefacenti, chiedeva ed otteneva dal magistrato di sorveglianza di Brescia l'espulsione dal territorio dello Stato quale misura alternativa alla detenzione. Avverso il decreto però la donna proponeva opposizione per aver rinunciato all'espulsione prima dell'emissione del decreto temendo gravi rappresaglie in Colombia dove avrebbe dovuto far rientro, ma l'opposizione veniva respinta dal tribunale di sorveglianza della stessa città con l'ordinanza qui impugnata, che è del 13 gennaio 2004.
Nel provvedimento del collegio si osservava che la TE AZ si trovava in una delle situazioni indicate nell'art. 13 comma 2 D.Lgs.vo n. 286/98, essendosi trattenuta nel territorio dello Stato
italiano senza essere in possesso (e senza averlo nemmeno chiesto) del permesso di soggiorno nel termine prescritto;
che l'espulsione non era suscettibile di rinuncia, trattandosi di sanzione alternativa alla detenzione e non di un beneficio penitenziario e che, da ultimo, il paventato pericolo di vita conseguente al suo coinvolgimento in un traffico di droga non rientrava tra i casi disciplinati dall'art. 19 dello stesso decreto legislativo.
Ricorre per cassazione la TE AZ, la quale deduceva, sotto vari profili di inosservanza della legge processuale e del vizio di motivazione, che:
a) la trattazione della sua opposizione all'espulsione non era avvenuta nelle forme previste dall'art. 127 c.p.p., atteso che nessuno dei suoi difensori aveva ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza camerale svoltasi davanti al tribunale di sorveglianza;
b) il suo stato di detenzione le aveva impedito di presentare un permesso di soggiorno tramite l'ufficio matricola del carcere, e la tesi contraria affermata dal tribunale appariva viziata di illogicità;
c) se è vero che l'art. 19 D.Lgs.vo n. 286/98 vieta l'espulsione verso uno Stato in cui potrebbe essere oggetto di persecuzioni per motivi di razza, sesso, lingua, cittadinanza, religione o altro, è altrettanto vero che la portata precettiva della norma dovrebbe estendersi anche a quei casi in cui una persona non può ottenere in tempo utile la protezione necessaria per salvare la vita propria e dei suoi familiari, in contrasto con le norme costituzionali e con i principi sanciti dalla Convenzione europea sui diritti umani;
d) l'espulsione è una modalità di esecuzione della pena detentiva e non può escludersi che, in taluni casi, essa si riveli più gravosa della detenzione inflitta con la sentenza di condanna.
2. Il primo motivo di ricorso è fondato.
L'art. 16 comma 6 D.Lgs.vo n. 286/98 attribuisce al tribunale di sorveglianza la cognizione dell'opposizione proposta avverso il decreto di espulsione, stabilendo che la decisione del tribunale deve avvenire nel termine di venti giorni.
La norma non dice nulla in ordine al procedimento da seguire, ma è evidente che, pur nel silenzio della legge, rimane intatta la previsione generale di cui all'art. 678 c.p.p., secondo cui nelle materie di sua competenza il tribunale di sorveglianza procede a norma dell'art. 666 c.p.p.. Ne consegue che l'omessa notifica dell'avviso di fissazione della data dell'udienza in Camera di consiglio al difensore di fiducia dell'interessato, previsto dall'art. 666 comma 3 c.p.p., dà luogo a una nullità di ordine generale rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 lett. c) e 179 comma 1 c.p.p., tanto più che la partecipazione del difensore all'udienza è normativamente sancita come "necessaria".
L'ordinanza deve essere pertanto annullata e gli atti rinviati per nuovo esame al tribunale di sorveglianza di Brescia. Restano assorbiti tutti gli altri motivi di ricorso.
P.Q.M.
Visti gli artt. 606, 623 c.p.p. annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al tribunale di sorveglianza di Brescia. Così deciso in Roma, il 11 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2005.