TAR Genova, sez. II, sentenza 16/04/2026, n. 459
TAR
Sentenza 16 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione di norme sul procedimento amministrativo e sull'edilizia

    Il Collegio ha ritenuto che il ricorso sia inammissibile per tardività, poiché il provvedimento comunale è intervenuto dopo la scadenza dei termini per l'esercizio del potere di autotutela. Inoltre, la S.C.I.A. non è considerata radicalmente inefficace, in quanto l'intervento edilizio rientrava nel regime della S.C.I.A. e non presentava vizi tali da renderla improduttiva di effetti.

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Commentario1

  • 1SCIA opposizione terzi: termini autotutela e tutela del terzoAccesso limitato
    Giorgio Tacconi · https://www.altalex.com/ · 13 maggio 2026
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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza 16/04/2026, n. 459
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 459
Data del deposito : 16 aprile 2026
Fonte ufficiale :

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