Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/10/2025, n. 33876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33876 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 33876/2025 Roma, li, 15/10/2025
Composta da
RE NT
EUGENIA SERRAO
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
NC ZE
- Presidente -
- Relatore -
Sent. n. sez. 888/2025 UP 08/10/2025 R.G.N. 15552/2025
AR BR
RO SA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
De AR RI nato a [...] il [...] ove sono parti civili non ricorrenti Fondazione Prof. LE e Dr. Peressan RE Onlus
Deutsche Bank Spa
Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: Bab286847cf35698- Firmato Da: RE NT Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11ee5dde0baa7e85
Firmato Da: NC ZE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
avverso la sentenza del 13/11/2024 della Corte d'appello di Trieste Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Pezzella;
Uditi, alla pubblica udienza richiesta dal difensore del ricorrente, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore gen. Marilia Di AR, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e l'Avvocato Giorgio Terranova del Foro di Modica in difesa di De AR pierino, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell'11 giugno 2019, il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, assolveva l'odierno ricorrente dal reato di cui al capo b (110 e 81 cpv, 61 n. 2, 485 cod. pen.) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e al capo c (artt. 110 e 81 cpv., 61 n. 2, 615 ter commi 1 e 2 n. 3 cod. pen.) per non aver commesso il fatto, mentre lo riconosceva responsabile delle sole fattispecie p. e p. dagli artt. 110 e 81 cpv., 61 nn. 7 e 11, 624, 625 n.2 cod. pen. (capo a) commesso in Udine e Mestre dal 31/03/2011 e fino al 27/03/2014 e lo condannava alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione e 1.500 euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento in favore delle parti civili. Il reato per il quale è intervenuta condanna vedeva l'odierno ricorrente imputato, in concorso con la moglie ER IA (giudicata separatamente con sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. dal Tribunale di Trieste il 5/2/2016), del reato di furto continuato e pluriaggravato di una rilevante somma di denaro, superiore ad un milione di euro, ai danni della "Fondazione Prof. LE e RE SO Onlus", realizzata mediante una serie di prelievi, attuati attraverso bonifici dal conto corrente della Fondazione verso due conti correnti intestati al De AR, accesi presso due distinte agenzie della Deusche Bank, mediante la formazione e l'utilizzazione di documenti apocrifi asseritamente riconducibili al legale rappresentante della Fondazione, con abuso di relazioni di ufficio in ragione delle funzioni rivestite presso i suddetti istituti di credito, essendosi avvalsi di mezzo fraudolento e di avere cagionato alla Fondazione un danno patrimoniale di rilevante gravità. Il ricorrente appellava la citata pronuncia chiedendone la riforma lamentando, per un verso, come fosse stato ingiustificatamente riconosciuto parte attiva nelle illecite operazioni di appropriazione dei fondi (per avere indotto la fondazione ad aprire un conto corrente presso Deutsche Bank e per avere consentito, nell'arco di tempo tra agosto 2012 e maggio 2014, alla coimputata di operare sviando le attenzioni dei componenti il consiglio di amministrazione dai dati di giacenza degli investimenti finanziari) e, per altro verso, come non fossero state adeguatamente valorizzate le acquisizioni dibattimentali che deponevano per l'esclusiva paternità in capo a ER IA della condotta di appropriazione e di spesa. In particolare, veniva evidenziato come, sebbene le operazioni di disinvestimento dei titoli avessero fatto affluire una quantità ingente di liquidità su un conto corrente di cui era intestatario il De AR, si trattava di un rapporto aperto dalla moglie che lo gestiva in via esclusiva. E, ancora, veniva posto in rilievo come la quasi
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totalità delle spese per acquisti effettuate con gli importi smobilizzati dagli investimenti della fondazione fossero direttamente riconducibili a ER che in dibattimento aveva dichiarato di averli impiegati per spese voluttuarie (gran parte delle quali nascoste al coniuge). Nel gravame del merito veniva richiesta anche l'applicazione delle circostanze attenuanti comuni di cui all'art. 62-bis cod. pen. E, proprio in merito a tale ultimo aspetto, con scritto depositato il 28/10/2024 veniva proposto un motivo nuovo, attraverso il quale si promuoveva una valutazione in senso più aderente all'apporto secondario nelle azioni materiali di furto riconosciuto al ricorrente ed in ragione di un innegabile ruolo protagonistico svolto da ER. Una prima sentenza della Corte di Appello di Trieste, pronunciata in data 14 aprile 2023, che aveva confermato la decisione di primo grado, veniva annullata senza rinvio con la sentenza 8369/24 di questa Corte di legittimità sul rilievo della nullità di quel giudizio a causa dell'omessa notifica del decreto di citazione in appello al difensore dell'imputato. Con la nuova pronuncia in epigrafe la Corte di Appello di Trieste ha nuovamente confermato la sentenza di primo grado.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, l'imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
di
Il difensore ricorrente ricorda che l'addebito formalizzato nei confronti del proprio assistito riguardava, in via principale, l'impossessamento dell'importo complessivo di 1.075.730,60 euro di pertinenza della Fondazione "Prof. LE e Dr. RE Peresson O.N.L.U.S.", smobilizzato attraverso 48 operazioni disinvestimento effettuate tra agosto 2012 e maggio 2014, eseguito in concorso con ER IA, coniuge convivente del De AR all'epoca dei fatti. E, ripercorsi i vari snodi processuali della vicenda, propone avverso la sentenza in epigrafe di cui trascrive in ricorso le pagg. da 14 a 20 quattro motivi di impugnazione. Con il primo deduce manifesta illogicità della motivazione in riferimento alla ritenuta non credibilità del testimone assistito ER IA. Il difensore ricorrente ricorda come la compiuta attività di indagine abbia evidenziato non solo come le 48 operazioni di disinvestimento e movimentazione di fondi effettuate tra l'agosto 2012 e il maggio 2014 fossero tutte riferibili alla ER, ma anche come la quasi totalità delle spese operate con tali somme, ancorché movimentate su un conto nominalmente intestato al ricorrente, sono state operate dalla ex moglie dello stesso.
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: RE NT Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11ee5dde0baa7e85 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
Si sottolinea in ricorso come siano emersi nel corso del processo, attraverso gli accertamenti tecnico scientifici effettuati, i disturbi comportamentali della donna, che agiva in totale assenza di autocontrollo in preda ad una forma di dipendenza che la portava compulsivamente ad effettuare acquisti, il che avrebbe dovuto portare i giudici di merito a ritenere che le responsabilità per i commessi reati dovessero essere ascritte solo a lei, che evidentemente non a caso ha patteggiato la pena e, sentita quale testimone assistito ai sensi dell'art. 197-bis cod. proc. pen., si è assunta in via esclusiva la paternità delle condotte criminose, sollevando il ricorrente da qualsiasi ambito di consapevole partecipazione ai fatti di reato. Per il difensore ricorrente la Corte territoriale avrebbe omesso un approfondimento dibattimentale che sarebbe stato necessario circa il ruolo del proprio assistito, che si è sempre dichiarato totalmente estraneo ai fatti, approfondimento che avrebbe dovuto svolgersi secondo tre direttrici di potenziale partecipazione ai furti in dipendenza: a. dell'incarico ricoperto di componente dell'organo amministrativo della Fondazione;
b. della titolarità del conto corrente bancario utilizzato per la movimentazione dei fondi smobilizzati;
c. del rapporto di matrimonio e convivenza con l'autrice materiale dei furti. Tema centrale della doglianza è quello secondo cui la Corte triestina, stante la decisiva rilevanza del contributo reso dalla ER, avrebbe aprioristicamente ed erroneamente escluso che la deposizione della donna avesse trovato riscontro in altri elementi, formulando un negativo giudizio di credibilità della prova per contrasto con una serie di elementi diversi e di argomentazioni logiche. Si lamenta che la Corte territoriale non abbia voluto dar credito alla tesi della testimone assistita, affermando che la stessa sarebbe stata smentita anche da altri elementi probatori di segno contrario, che però non specifica, rifugiandosi in un vaglio di verosimiglianza condotto sulla base di ordinari canoni di modalità ed abitudini di vita di una coppia media e ricorrendo a vaghe massime di esperienza e regole di buonsenso. Ciò lo farebbe, in particolare, laddove afferma che il ricorrente avrebbe dovuto avere agevole conoscenza dell'esistenza e del valore dei beni e dei capi di abbigliamento acquistati dalla moglie, così da poter percepire l'anomalia dell'operato del coniuge. Ci si duole, in proposito, che la Corte territoriale non abbia tenuto in debita considerazione la realtà ben più complessa delle abitudini dei coniugi di cui ci si occupa, in quanto si trattava di due alti funzionari bancari che lavoravano in sedi diverse e, soprattutto, con la moglie che sovente si assentava durante la settimana per attendere alle diverse trasferte di lavoro, sicché, essendo spesso la donna lontano da Udine, è ben possibile che il marito poco sapesse dei suoi acquisti. Ancora, si sottolinea che è risultato provato come la ER avesse messo in atto
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della misure per eludere il controllo del ricorrente sulle proprie spese, risultato che realizzava facendosi consegnare la merce acquistata presso l'abitazione della madre. Prive di rigore logico sarebbero anche le considerazioni in ordine alla gestione del conto corrente Deutsche Bank su cui il De AR tra il 2012 e il 2014 ha direttamente utilizzato risorse per propri acquisti personali per complessivi 30.000 euro, dato economico che il difensore ricorrente ritiene andasse comunque valutato, tenendo conto di come sullo stesso rapporto il De AR, come riconosciuto dalla stessa Corte territoriale, tra giugno e luglio 2012, ha effettuato versamenti per circa 10.000 euro. Anche l'aspetto delle informazioni necessarie alla gestione delle spese del conto per il ricorrente non può dar luogo ai rilievi critici fatti dal giudice d'appello laddove, nell'ambito di un rapporto di fiducia tra marito e moglie, non è anomalo che un coniuge deleghi all'altro la conduzione economica del ménage familiare. Delega che faceva parte di abitudini consolidate in oltre 12 anni di convivenza, per cui le operazioni tramite il conto corrente corrisponderebbero a spese periodiche, previamente concordate o comunicate, per le quali non si richiede una verifica a posteriori degli estratti conto ricevuti. La Corte d'appello di Trieste ci si duole - ha analizzato la deposizione del testimone assistito finendo con il sovrapporre un proprio modello di vita coniugale a quello del tutto peculiare derivante dall'insieme specifico dei comportamenti e delle abitudini della coppia di cui ci si occupa. E così facendo avrebbe eseguito un esercizio logico eccedente l'ambito di valutazione degli atti del processo che lei era demandato. Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione dell'articolo 192 cod. proc. pen. per l'omessa valutazione delle dichiarazioni del testimone assistito unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità e omessa valutazione delle deposizioni di OM e PIco, Anche tale profilo di doglianza investe la motivazione della Corte di appello laddove non ha ritenuto credibile la deposizione della ER che invece secondo il ricorrente avrebbe trovato conferma in molteplici elementi. In particolar modo, il difensore ricorrente richiama le deposizioni dei testi della difesa Romanò Manola, psicoterapeuta che in due distinti periodi prima e dopo i fatti di reato curò dei percorsi trattamentali per le problematiche della ER, che ha confermato la sussistenza della patologia e operato una precisa ricostruzione dei tragici eventi familiari che l'avevano segnata, e di PI CI, madre della ER, che ha descritto le abitudini di vita della figlia tra il 2012 e il 2014, confermando come quest'ultima si trovasse spesso in trasferta per lavoro
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: RE NT Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11ee5dde0baa7e85 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
e fosse solita fare consegnare gli acquisti che effettuava presso la propria abitazione. Per il ricorrente, in misura indiretta, ulteriori riscontri sarebbero rinvenibili nelle deposizioni dei testimoni delle altre parti TE TT e AR OL, che hanno riconosciuto gli assegni bancari tratti sul conto corrente Deutsche Bank intestato al ricorrente, riferendo di averli ricevuti in pagamento per causali diverse dalla ER. Per converso. sarebbe del tutto inconferente la sola circostanza che ha portato il giudice di appello a ritenere che la deposizione della coimputata giudicata separatamente fosse priva di riscontri, ovvero la circostanza che l'odierno ricorrente, scoperti gli ammanchi solo nell'estate del 2014, secondo quanto riferito dalla moglie, sarebbe scoppiato in lacrime nello studio della commercialista De AO, circostanza che invece la De AO ha smentito. Secondo il ricorrente, tuttavia, la Corte triestina avrebbe erroneamente ravvisato un contrasto nelle narrazioni della ER e della De AO, induttivamente pervenendo ad un giudizio di inattendibilità con un'evidente violazione del disposto dell'articolo 192, comma 3, richiamato dall'articolo 197-bis, comma 6, cod. proc. pen che fa obbligo al giudice di "valutare le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato... unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità". Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce manifesto travisamento dei fatti in riferimento all'articolo 110 cod. pen. e al ritenuto concorso nel reato. Per il ricorrente la ricaduta dell'inadeguata costruzione motivazionale si rinverrebbe nel passaggio in cui il giudice d'appello, tirando le conclusioni del proprio ragionamento, valuta il concorso del ricorrente da un lato come di tipo materiale, in quanto si utilizzavano conti correnti a lui intestati di cui lo stesso beneficiava in parte, e dall'altro di natura morale, in quanto a conoscenza di quanto posto in essere dalla moglie anche tramite i suoi conti correnti. Entrambi gli aspetti del concorso - si sostiene - si fonderebbero su valutazioni totalmente disancorate dalle risultanze probatorie, al punto da configurare un vero e proprio travisamento dei fatti. Si segnala che il solo legame tra il ricorrente e i reati di furto è nel conto corrente della Deutsche Bank utilizzato dalla ER per la movimentazione dei fondi disinvestiti dalla Fondazione, per la nominale intestazione del rapporto oltre che per avervi l'imputato effettuato operazioni di pagamento. Oltre a questo - si sottolinea- non vi sarebbe nessun altro elemento emerso da cui desumere la conoscenza del marito nei comportamenti illegali posti in essere dalla moglie.
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: RE NT Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11ee5dde0ba7e85 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
Con il quarto motivo si lamenta manifesta illogicità della motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorrente ricorda di avere introdotto il tema con uno specifico motivo di appello e di averlo ulteriormente sviluppato nello scritto di motivi nuovi depositato il 28/10/2024. Avrebbe errato il giudice di appello laddove ha ritenuto che la difesa abbia tenuto una posizione oscillante e che si trattava di una richiesta assolutamente subordinata a quella principale della riforma dell'affermazione della responsabilità. Per il ricorrente si trattava, invece di una richiesta del tutto autonoma finalizzata a promuovere un controllo dell'adeguatezza di un trattamento sanzionatorio che non sembrava tenere nella dovuta considerazione l'entità minimale, in ogni caso, dell'apporto eventualmente attribuito all'imputato nella partecipazione ai fatti di reato. Ci si duole che non sia stata dunque valutata, oltre che l'incensuratezza del ricorrente, anche la circostanza che lo stesso si fosse fatto carico con i proventi della liquidazione del proprio TFR di un esborso di 90.000 euro in favore delle parti offese, resosi necessario per consentire alla moglie di accedere al rito alternativo richiesto. Censura, inoltre, la decisione della Corte d'appello laddove, per negare i benefici richiesti, ha parlato di garanzia di serietà che il ricorrente avrebbe offerto in diversi ambiti per essere coniuge, consigliere e funzionario di banca e che avrebbe portato ad un'accentuazione, in concreto, della gravità del fatto di reato. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
3. Il PG presso questa Corte ha anticipato in data 12/09/2025 con memoria scritta le proprie conclusioni. In data 07/10/2025 sono pervenute conclusioni scritte e nota spese nell'interesse della parte civile Deutsche Bank S.p.A. a firma dell'Avv. Gian Filippo Schiaffino con cui si chiede la conferma di sentenza impugnata, con vittoria di
spese.
Le parti hanno poi concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi sopra illustrati non sono consentiti dalle legge in sede in legittimità in quanto sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.
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Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
2. In premessa, quanto alla lamentata violazione di cui all'art. 192 cod. proc. pen. di cui al secondo motivo di ricorso va ricordato che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, la mancata osservanza di una norma processuale ha rilevanza solo in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità. Le Sezioni Unite hanno recentemente chiarito che in tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 -04 che a pag. 29 richiama Sez. 1, n. 1088 del 26/11/1998, dep. 1999, Condello, Rv. 212248; Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274; Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518; vedasi anche Sez. 6, n. 4119 del 30/05/2019, dep. 2020, Romeo Gestioni s.p.a., Rv. 278196; Sez. 4, n. 51525 del 4/10/2018, M., Rv. 274191; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli e altro, Rv. 271294; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567; Sez. 6, n. 7336 del 8/1/2004, Meta ed altro, Rv. 229159-01; Sez. 1, n. 9392 del 21/05/1993, Germanotta, Rv. 195306). Condivisibilmente, per Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo Rv. 280027 (pag. 29)... la specificità del motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), dettato in tema di ricorso per cassazione al fine di definirne l'ammissibilità per ragioni connesse alla motivazione, esclude che l'ambito della predetta disposizione possa essere dilatato per effetto delle citate regole processuali concernenti la motivazione, utilizzando la "violazione di legge" di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), e ciò sia perché la deducibilità per cassazione è ammissibile solo per la
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698 - Firmato Da: RE NT Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11ee5dde0baa7e85 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
violazione di norme processuali "stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza", sia perché la puntuale indicazione di cui alla lettera e) ricollega a tale limite ogni vizio motivazionale. D'altro canto, la riconduzione dei vizi di motivazione alla categoria di cui alla lettera c) stravolgerebbe l'assetto normativo delle modalità di deduzione dei predetti vizi, che limita la deduzione ai vizi risultanti "dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame" [lett. e)], laddove, ove se fossero deducibili quali vizi processuali ai sensi della lettera c), in relazione ad essi questa Corte di legittimità sarebbe gravata da un onere non selettivo di accesso agli atti. Queste Sezioni Unite (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092) hanno, infatti, da tempo chiarito che, nei casi in cui sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., un error in procedendo, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può procedere all'esame diretto degli atti processuali, che resta, al contrario, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e) del citato articolo (oltre che dal normativamente sopravvenuto riferimento ad altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame), quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione».
3. Una puntualizzazione preliminare va operata anche con riguardo al "travisamento del fatto di cui al terzo motivo di ricorso. Come ricordato dalla recente Sez. 4 n. 2763 del 12/12/2024, dep. 2025, Piran, non mass., con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, co. 1, lettera e), cod. proc. pen., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento. La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può, soltanto essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. *travisamento della prova (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere
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state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte di legittimità, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato. Permane, al contrario, la non deducibilità, nel giudizio di legittimità, del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (vedasi già, ex multis, Sez. 6, n. 25255 del 14/2/2012, Rv. n. 253099). E peraltro non va trascurato che, questa Corte, con orientamento che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza di una c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova può essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (cfr. Sez. 4, n. 19710/2009, Rv. 243636 secondo cui, sebbene in tema di giudizio di Cassazione, in forza della novella dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), introdotta dalla I. n. 46 del 2006, è ora sindacabile il vizio di travisamento della prova, che si ha quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva, esso può essere fatto valere nell'ipotesi in cui l'impugnata decisione abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di c. d. doppia conforme, superarsi il limite del "devolutum" con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alla critiche dei motivi di gravame, abbia richiamato atti a contenuto probatorio non esaminati dal primo giudice;
conf. Sez. 2, n. 47035 del 3/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 5615 del 13/11/2013 dep. 2014, Nicoli, Rv. 258432; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013 dep. 2014, Capuzzi ed altro, Rv. 258438; Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 dep. 2017, La Gumina ed altro, Rv. 269217). Nel caso di specie, al contrario, la Corte di appello ha riesaminato e valorizzato lo stesso compendio probatorio già sottoposto al vaglio del tribunale e, dopo avere preso atto delle censure degli appellanti, è giunta alla medesima conclusione in termini di sussistenza della responsabilità dell'imputato che, in concreto, si limita a reiterare le doglianze già incensurabilmente disattese nel precedente grado e riproporre la propria diversa lettura delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza documentare nei modi di rito eventuali travisamenti degli elementi probatori valorizzati.
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: RE NT Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11ee5dde0aa7e85 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
4. Come ricorda la sentenza impugnata, alcuni fatti sono incontestati. Così, ad esempio, l'apertura da parte di IA ER di due conti correnti intestati al marito, odierno ricorrente, presso la Deutsche Bank filiale di Udine, da lei diretta, quindi filiale di Mestre, da lei frequentata. Altro aspetto incontestato è l'avvenuto smobilizzo di titoli appartenenti alla Fondazione LE per un valore di circa un milione di euro nell'arco di due anni e ciò in violazione delle regole bancarie, danaro che veniva trasferito su conti intestati all'odierno imputato, coniuge della ER. Terzo profilo non contestato è che il denaro sottratto alla Fondazione veniva utilizzato in generale per acquisti di vestiti, viaggi, cosmetici, automobili e via dicendo. E neppure è posto in dubbio che una parte limitata di tale somma, ovvero circa 30.000 euro, è stata impiegata dallo stesso imputato per spese a lui attribuibili quali vestiti, acquisti di automobili, viaggi, prelievi di denaro in contante eseguiti presso la filiale in cui egli prestava servizio. E anche tali somme -come rilevano concordemente i giudici di merito provenivano dalle operazioni illecite sopra ricordate.
5. Venendo all'esame dei singoli motivi di ricorso, il primo appare manifestamente infondato, in quanto i giudici del gravame del merito hanno dato conto, con una motivazione che appare priva di aporie logiche, del perché sono pervenuti ad una valutazione di inattendibilità del narrato del testimone assistito, laddove la donna ha cercato di ascrivere a sé ogni responsabilità dell'accaduto, tentando di accreditare la tesi dell'inconsapevolezza del suo operato in capo al marito. Ciò ha fatto, in particolare, tenendo conto che la teste assistita all'epoca dei fatti era coniuge dell'imputato e che le sue dichiarazioni in ordine alla totale inconsapevolezza dei furti da lei materialmente commessi da parte del marito era smentita da elementi probatori di segno contrario, puntualmente rimarcati alle pagine 16 e seguenti della sentenza, oltre che da ragioni di tipo logico, non apparendo credibile la tesi dell'assoluta delega della gestione del patrimonio familiare alla sola moglie e dell'assoluto disinteresse dell'odierno ricorrente, peraltro funzionario bancario, nella gestione del patrimonio e dei conti correnti a lui intestati. Con rilievo privo di aporie logiche la Corte triestina rileva che certamente non si può a priori ritenere che la teste sia necessariamente portatrice di un interesse alla strumentalizzazione delle deposizioni per agevolare la posizione di quello che all'epoca dei fatti era il marito, ma che allo stesso tempo la valutazione della sua deposizione deve essere operata con particolare attenzione, nel contesto generale dei fatti di cui ci si occupa.
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: RE NT Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11ee5dde0ba7e85 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
Ebbene, nell'ambito di tali valutazioni, la Corte triestina evidenzia che nelle sue dichiarazioni la ER ebbe a riferire che il marito avrebbe scoperto gli ammanchi solo nell'estate del 2014, in occasione di un incontro nello studio della commercialista De AO, durante il quale gli aveva fatto leggere il verbale delle contestazioni di Deutsche Bank. E che in tale occasione il De AR sarebbe scoppiato in lacrime. Tale versione, tuttavia come si legge in sentenza è stata smentita dalla deposizione della De AO, che ha ricordato come i due coniugi si fossero allontanati dal suo studio prima di parlare insieme del verbale della Deutsche Bank. La totale inconsapevolezza dei furti commessi materialmente dalla moglie - secondo la logica e concorde valutazione dei giudici del merito - è stata smentita anche da altri elementi probatori di segnò contrario. In primis, dal fatto che il conto corrente intestato all'imputato acceso presso la filiale di Udine della Deutsche Bank veniva alimentato per la quasi totalità da bonifici provenienti da altro conto corrente intestato alla Fondazione. E ciò per un importo di circa un milione di euro in due anni che non poteva certo passare inosservato. L'imputato, del resto, ha ammesso di avere utilizzato parte dei denaro presente su quel conto per scopi personali, aggiungendo, però, di non averne mai controllato il saldo in quanto se ne occupava il coniuge. Inoltre ha dichiarato di avere ritenuto che il denaro presente sul tale conto provenisse dai non meglio specificati contanti che regolarmente consegnava alla moglie Ebbene, con una motivazione che si palesa priva di vizi di legittimità, la Corte territoriale ritiene che tale tesi non sia credibile. Viene posto in evidenza, in particolare, come dall'esame della documentazione sia emerso che gli unici accrediti personali sul conto dell'odierno ricorrente, diversi da quelli operati dalla moglie, risultavano eseguiti tra giugno e luglio 2012 per circa 10.000 euro. E che, peraltro, l'addebito delle spese sostenute con la carta di credito American Express, addebito del 5 luglio 2012, per circa 10.000 euro esauriva quasi totalmente detta provvista. Emergeva poi un solo ulteriore accredito di 6.000 euro del 26 agosto 2013 per un versamento di assegni circolari. Dunque, diversamente dalla tesi difensiva, non vi è alcun riscontro di versamenti mensili di contanti sul conto da parte di chiunque. E lo stesso imputato -come si fa notare in sentenza- non ha provato in alcun modo la sua affermazione di avere consegnato mensilmente del denaro alla moglie evidentemente convinto che affluisse sul conto. Inoltre, anche il versamento mensile di contante alla moglie avrebbe dovuto trovare origine in operazioni bancarie facilmente ricostruibili, cosa non avvenuta. Ciò perché l'imputato svolgeva attività di lavoro dipendente e
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pertanto con strumenti di versamento della retribuzione del tutto tracciabili. Non risulta svolgesse attività commerciali o professionali "in nero" tali da consentirgli la ricezione di denaro in contante di origine non tracciabile a sua volta riversato la moglie. Ciò per sostenere che il versamento di ingenti e costanti importi mensili di denaro contante alla moglie, per anni, poteva e doveva trovare giustificazioni ben diverse e dalla semplice affermazione, non riscontrata, dell'imputato e del coniuge Ci si sarebbe aspettati fanno logicamente notare i giudici di appello - la produzione di documenti comprovanti l'origine dell'asserito contante versato alla moglie. La Corte territoriale, inoltre, si confronta criticamente, confutandola con argomentazioni del tutto logiche, con la tesi difensiva secondo cui l'imputato sosteneva di non aver mai conosciuto il saldo dei conti correnti a lui intestati, conti sui quali transitavano le somme provenienti dalla Fondazione LE-Peressan, evidenziando come tale dato non si concili con l'esecuzione di numerosi prelievi di denaro contante proprio presso lo sportello UniCredit della filiale di San Vito al tagliamento, ove prestava lavoro l'imputato. Tali prelievi potevano essere attribuiti all'imputato, così come anche riferito dalla ER nella sua deposizione. E pure se si trattava di prelievi di qualche centinaio di euro, è logico ritenere che l'imputato fosse a conoscenza della presenza di provvista sul conto a lui intestato. L'imputato, inoltre, emetteva anche assegni tratti dal conto in questione, assegni destinati al pagamento di vestiti sia per lui, che per il coniuge, presso il negozio Bugatti uomo e Bugatti donna, nonché serviti al pagamento di un'automobile usata destinata alla moglie. E anche in questo caso, si fa notare in sentenza, certamente si tratta di importi non comparabili agli ammanchi contestati, ma comunque di importi consistenti di migliaia di euro. E dunque l'emissione di assegni per il pagamento di terzi rappresenta un'ulteriore elemento di convincimento che l'imputato si fosse posto un problema di permanenza della provvista, tanto più considerato che egli svolgeva la professione di bancario da anni. Coerente e logica con tali dati di fatto, dunque, appare la conclusione che è del tutto improbabile che l'odierno ricorrente avesse compiuto tali operazioni senza nulla conoscere del conto in questione, esponendosi al rischio di assenza di provvista, che certamente gli avrebbe creato non pochi imbarazzi proprio per la sua posizione e professione. In sentenza si dà anche atto che è poco verosimile che il De AR non aveva modo anche di esaminare gli estratti conto, posto che gli stessi venivano recapitati all'indirizzo dei coniugi (abitazione comune coniugale), in quanto solo l'estratto conto della carta di credito veniva trasmesso tramite e-mail alla ER. Diversamente da quanto poi opina il ricorrente, pur in presenza delle trasferte di lavoro della donna e pur tenuto conto della circostanza affermata dalla ER
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847ef35698- Firmato Da: RE NT Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11ee5dde0ba7e85 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
secondo cui ella faceva transitare parte dei suoi costosi acquisti dalla casa della madre, valutato che nel periodo in questione l'odierno ricorrente e la moglie convivevano, appare del tutto logico l'aver ritenuto da parte dei giudici del merito che non poteva sfuggire al De AR l'eleganza della donna, riconducibile all'utilizzo di abbigliamento ed accessori decisamente definibili di lusso. Egli stesso - come si dà conto in sentenza aveva operato acquisti nel negozio di abbigliamento di lusso Bugatti di Udine, ove si riforniva anche la moglie. Ciò per rappresentare che era a conoscenza dell'esistenza e del valore di detti beni. La ER acquistava in quel periodo abiti, scarpe, profumi, creme ed altri accessori per una spesa media di oltre 30.000 euro al mese, somme provenienti dalle sottrazioni alla Fondazione eseguite tra il 2012 e il 2014. L'odierno ricorrente, convivente della ER, dunque, secondo logica, non solo conosceva il valore dei beni dalla stessa acquistati costantemente, ma ben si rendeva conto della mole complessiva degli acquisti eseguiti in tutto il periodo, consecutivamente, dal coniuge. A fronte di ciò, evidentemente, avendo tutti gli strumenti e tutte le informazioni in fatto per porsi un problema decisamente consistente sulla sostenibilità di tale livello di vita e sull'origine delle provviste. La Corte territoriale, sul punto, dà atto che è ben vero che entrambi gli imputati avevano retribuzioni al di sopra della media e certamente significative. E che è altrettanto vero che essi avevano beneficiato di un'eredità e di altri lasciti rilevanti. Ma che, in ogni caso, anche tali introiti non potevano giustificare il livello di vita sostenuto dalla ER, sicuramente conosciuto dallo stesso imputato. Inoltre, come fanno notare i giudici di appello, la rappresentata disponibilità di beni immobili non equivale alla disponibilità di denaro contante del valore corrispondente al valore degli immobili stessi. Ciò perché non risulta che i beni immobili fossero stati venduti per monetizzare il capitale e quindi destinarlo a ciò che meglio si riteneva. La disponibilità di beni immobili avrebbe pure potuto essere produttiva di redditi monetizzabili, ma decisamente sarebbero stati limitati e di molto inferiori al valore degli stessi. E, peraltro, logica appare anche la considerazione che anche in tal caso i redditi generati dai beni immobili dovrebbero troverebbero giustificazione in pezze giustificative mai prodotte (contratti di locazione, versamenti canoni, quietanze, distinte di versamento, etc.). E lo stesso dicasi nel caso di cessione di immobili, cessioni che avrebbero dovuto essere formalizzate in atti pubblici, dando atto poi della destinazione degli incassi. Tutto ciò -dà atto la Corte triestina in sentenza- non si rinviene negli atti del processo, nonostante l'attivazione delle difese a fronte della pesante contestazione.
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: RE NT Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11ee5dde0baa7e85 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
Secondo la concorde valutazione dei giudici di merito, dunque, le dichiarazioni della teste assistita non solo non hanno trovato riscontro in altri elementi, ma, anzi, appaiono inattendibili alla luce di diverse argomentazioni logiche. Quanto al ruolo svolto dell'imputato nella Fondazione, egli era di fatto quello tra i tre componenti del consiglio d'amministrazione che svolgeva un ruolo di consigliere sugli investimenti finanziari da operare o da mantenere. E i testimoni sentiti nel processo hanno tutti confermato che era lui ad interessarsi degli investimenti, interloquendo con i gestori del portafoglio. Dunque, logico appare il rilievo che si legge in sentenza secondo cui appare del tutto singolare che il suo interesse per gli investimenti possa essere totalmente venuto meno, senza un motivo apparente, proprio nel periodo degli ammanchi (2011-2014). La logica motivazione della Corte triestina, infine, si confronta criticamente sia con la tesi difensiva della condizione psicopatologica della ER, soggetta a disturbi compulsivi nell'acquisto di beni di lusso, evidenziando come, a fronte di ciò, l'odierno ricorrente avrebbe dovuto ancor più attivarsi per il controllo della gestione del patrimonio, ponendosi una seria domanda sulla provenienza dei fondi impiegati per gli acquisti. Coerente e logica, infine, appare la ritenuta non credibilità della tesi dell'assoluta delega della gestione del patrimonio familiare alla sola moglie e dell'assoluto disinteresse dell'odierno ricorrente, peraltro funzionario bancario, nella gestione del patrimonio e degli stessi conti correnti a lui stesso intestati. E il ritenuto concorso morale e materiale dell'imputato nell'esecuzione dei reati. Concorso materiale, in quanto si utilizzavano conti correnti a lui intestati, di cui lui stesso beneficiava in parte. Concorso morale, in quanto a conoscenza di quanto posto in essere dalla moglie, anche tramite i suoi conti correnti.
6. Manifestamente infondati, alla luce di quanto sin qui evidenziato, sono anche il secondo e il terzo motivo di ricorso, strettamente collegati al primo, con i quali si insiste, sotto diversi aspetti, nel contrastare l'affermazione di inattendibilità della ER concordemente operata dai giudici di merito. I motivi in questione non sono consentiti in questa sede dei legittimità in quanto, dietro lo schermo della violazione di legge e del vizio della motivazione, si sollecita una diversa ricostruzione fattuale ed una diversa valutazione delle risultanze processuali (è appena il caso di ricordare che si tratta di doppia conforme), con censure non deducibili nella presente sede, essendo preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili, rispetto a quelli adottati dal giudice di merito (cfr. Sez. 6, n 47204 del
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Firmato Da: GIANFRANCO CATENAZZO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6ab286847cf35698- Firmato Da: RE NT Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11ee5dde0baa7e85 Firmato Da: NC ZE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 2505368d4c1e2253
7/10/2015, Musso). Il ricorso, dunque, in relazione ai suindicati profili, non è volto a rilevare mancanze argomentative ed illogicità ictu oculi percepibili, bensì ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dal Giudice di appello, che ha adeguatamente ricostruito il compendio storico- fattuale posto a fondamento dei correlativi temi d'accusa. Ogni ulteriore vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione deli testi comunque è precluso in questa sede in ossequio al principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale la valutazione della credibilità dei testi, rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni, che non si ravvisano nel caso di specie (Sezioni Unite Bellarte cit;
in termini Sez. 6, n. 27322 del 2008, De Ritis, cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003, Assenza, Rv. 225232).
7. Manifestamente infondato è anche l'ultimo motivo di ricorso, con il quale si deduce manifesta illogicità della motivazione in riferimento al diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Sul punto, invero, la Corte di appello territoriale ha rimarcato la gravità del fatto e gli specifici ruoli degli imputati nella vicenda, valorizzando il rapporto di fiducia tra loro e gli altri enti coinvolti, rapporto tradito. Motivazione questa sicuramente congrua ed insindacabile in questa sede. La particolare insidiosità dei fatti, secondo i giudici triestini, si ravvisa: *...nel fatto che l'imputato rivestiva una carica societaria e di un certo livello proprio all'interno della Fondazione alla quale venivano sottratti i denari. Altro aspetto insidioso della vicenda era che l'imputato, oltre a ciò, era anche uno stimato funzionale di banca dipendente proprio dell'istituto dal quale provenivano i fondi smobilitati. In buona sostanza non solo si ritiene che vi fosse consapevolezza da parte dell'imputato di quanto andava a realizzare materialmente e principalmente la ER, ma che la stessa condotta (spudorata) di costei si fondava sula copertura del marito, membro del consiglio d'amministrazione della fondazione, persona da sempre ritenuta di fiducia. Ed è ben difficile ipotizzare che la moglie di un consigliere componente del consiglio d'amministrazione della Fondazione realizzasse la serie oggi in esame di illeciti prelievi di denaro ai danni della stessa Fondazione, mettendo a repentaglio lo stesso rapporto professionale del coniuge». Ciò è stato ritenuto che aumenti la gravità del fatto, non solo in ragione dell'importo complessivo sottratto, ma anche degli specifici ruoli degli imputati
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nella vicenda, del rapporto di fiducia tra di loro e gli altri enti coinvolti, rapporto
tradito.
La Corte territoriale dà atto che la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, come ribadito in questa sede, è fondata solo sulla asserita minore partecipazione dell'imputato in ragione della minima partecipazione alla fruizione dei proventi. Ma ciò viene ritenuto non rilevante, in quanto, se dagli atti non emerge una fruizione diretta dell'imputato più significativa rispetto li importi ammanchi complessivi, è altrettanto vero che egli, quale coniuge, consigliere e funzionario di banca, concorreva nell'appropriazione operata dallo stesso coniuge, offrendo ai terzi, con la sua figura, una garanzia di serietà, del tutto disattesa. Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. U., n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, Rv. 286581 - 01, 02 e 03 a pag. 48 della motivazione, Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Blanchi, Rv. 282693 01; Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172-01, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale;
conf. Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01; Sez.
3- n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Rv. 282693 -01). Pacifico, infine, è che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 01) e che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo" (cfr. Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986-01; Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018 D. Rv. 275440-01). Ancora di recente si è ribadito che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare
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o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02). In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (così Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01 che ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).
8. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
9. Nulla va liquidato alla parte civile Deutsche Bank, ancorché, come ricordato in premessa, siano pervenute conclusioni scritte e nota spese nell'interesse della stessa. Ciò in quanto nessuno è comparso nell'interesse della stessa all'odierna pubblica udienza e, come chiarito da questa Corte di legittimità, nel giudizio di cassazione con trattazione orale non va disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l'allegazione di nota spese (Sez. U, n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, Gambacurta, Rv. 286581-03)
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P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Nulla per le spese alla costituita parte civile. Così deciso il 08/10/2025
Il Consigliere estensore Vincenzo Pezzella
Il Presidente
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