CASS
Sentenza 13 maggio 2026
Sentenza 13 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/05/2026, n. 17324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17324 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RR EB AF nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/12/2025 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA Penale Sent. Sez. 4 Num. 17324 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 05/03/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 5.12.2025 il Tribunale di Catania, pronunciandosi sull’istanza di riesame proposta da RR ST AF avverso l’ordinanza del Gip del locale Tribunale del 3.11.2025 di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere in relazione a due fattispecie di detenzione illegale di arma da sparo, aggravate dall’art. 416 bis cod.pen. (capi 7 e 14 della contestazione), ha rigettato l’istanza confermando l’ordinanza impugnata. 2. I due reati contestati si inserivano in una più ampia indagine sul clan catanese dei “Cursoti Milanesi” e sulla connessa associazione a delinquere armata finalizzata al narcotraffico contestata ad altri indagati al capo 2) della contestazione provvisoria. 3. Avverso detta ordinanza RR ST AF con un unico atto, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione formulando un solo articolato motivo con cui deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale in materia cautelare con conseguente mancanza della motivazione in relazione alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione alle contestazioni, di cui ai capi 7) e 14), di detenzione illegale d’arma da sparo, aggravate dall’art. 416 bis, comma 1, cod.pen. Si censura la ritenuta sussistenza del fumus dei reati contestati, rilevando che nessuna arma da sparo é stata sequestrata al RR, nonché dell’aggravante di cui all’art. 416 bis 1 cod.pen., laddove il vaglio del Tribunale sulla sua concreta ipotizzabilità si é risolto in un’affermazione apodittica e generica, non rispondendo peraltro il prevenuto delle ipotesi di cui ai capi 1) e 2) della contestazione afferenti il reato associativo, né risultando sottoposto a procedimento penale in ordine al reato di cui all’art. 416 bis cod.pen. Si aggiunge che, tenuto conto che l’aggravante de qua é ravvisabile anche allorché le modalità esecutive siano idonee ad evocare nei consociati la forza intimidatrice dell’agire mafioso, nel caso di specie, in realtà, non é stato spiegato in che modo il RR abbia agevolato il sodalizio mafioso. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é infondato. 3 RR ST AF é stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, in relazione a due contestazioni di detenzione illegale di armi da sparo, aggravate ex art. 416 bis 1 cod. pen., di cui ai capi 7 e 14 dell’imputazione provvisoria. Il Tribunale, adito in se di riesame, dopo aver esaminato il compendio probatorio a sostegno delle contestazioni elevate nei confronti dell’odierno ricorrente, costituito dalle intercettazioni di conversazioni corredate da fotografie postate sulla chat del gruppo, ha specificamente confutato la prospettazione difensiva secondo cui il fucile da caccia (di cui al capo 7) sarebbe stato di un amico del nonno e la detenzione della pistola (di cui al capo 14) sarebbe stata pura millanteria. A tal fine ha, invero, puntualmente evidenziato come dalle conversazioni intercettate e dalle fotografie sia emerso che il RR deteneva un fucile a doppia canna il quale all’evidenza gli apparteneva, atteso che il Caffarelli, evidentemente apprezzandone le potenzialità, si era offerto di acquistarlo, nonché una pistola cal. 22 che veniva rivendicata dal RR come arma contro il clan rivale dei Cappello ricordando che “erano in guerra”. L’ordinanza ha altresì precisato, nel rispondere alle obiezioni difensive, che l’esito negativo della perquisizione domiciliare del 19.4.20024 fosse circostanza di per sé non dirimente atteso che nel frattempo l’arma poteva essere stata trasferita o dismessa. Del pari l’ordinanza ha confermato la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416 bis 1 cod.pen., nella duplice declinazione del metodo mafioso che della finalità di agevolare il clan. A riguardo l’ordinanza genetica ha sottolineato sia il collegamento tra la disponibilità di armi e gli interessi del clan mafioso dei Cursoti milanesi, peraltro in un momento di contrasto con il clan rivale dei Cappello, sia il chiaro riferimento al contesto ed al metodo mafioso plasticamente evidenziato dalla creazione di una chat Whatsapp denominata “parco giochi” in cui si mostravano i simboli del clan (individuato dallo stemma della squadra di calcio Milan opportunamente modificato mediante l’inserimento dell’acronimo “SS1”) sia dalle peculiari modalità con cui gli appartenenti al gruppo interloquendo tra loro ostentavano il possesso di armi. 2. In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
4 rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp.att. cod.proc.pen. Così deciso in Roma, il 5 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN SE AT RE
lette le conclusioni del PG FERDINANDO LIGNOLA Penale Sent. Sez. 4 Num. 17324 Anno 2026 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 05/03/2026 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 5.12.2025 il Tribunale di Catania, pronunciandosi sull’istanza di riesame proposta da RR ST AF avverso l’ordinanza del Gip del locale Tribunale del 3.11.2025 di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere in relazione a due fattispecie di detenzione illegale di arma da sparo, aggravate dall’art. 416 bis cod.pen. (capi 7 e 14 della contestazione), ha rigettato l’istanza confermando l’ordinanza impugnata. 2. I due reati contestati si inserivano in una più ampia indagine sul clan catanese dei “Cursoti Milanesi” e sulla connessa associazione a delinquere armata finalizzata al narcotraffico contestata ad altri indagati al capo 2) della contestazione provvisoria. 3. Avverso detta ordinanza RR ST AF con un unico atto, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione formulando un solo articolato motivo con cui deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale in materia cautelare con conseguente mancanza della motivazione in relazione alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione alle contestazioni, di cui ai capi 7) e 14), di detenzione illegale d’arma da sparo, aggravate dall’art. 416 bis, comma 1, cod.pen. Si censura la ritenuta sussistenza del fumus dei reati contestati, rilevando che nessuna arma da sparo é stata sequestrata al RR, nonché dell’aggravante di cui all’art. 416 bis 1 cod.pen., laddove il vaglio del Tribunale sulla sua concreta ipotizzabilità si é risolto in un’affermazione apodittica e generica, non rispondendo peraltro il prevenuto delle ipotesi di cui ai capi 1) e 2) della contestazione afferenti il reato associativo, né risultando sottoposto a procedimento penale in ordine al reato di cui all’art. 416 bis cod.pen. Si aggiunge che, tenuto conto che l’aggravante de qua é ravvisabile anche allorché le modalità esecutive siano idonee ad evocare nei consociati la forza intimidatrice dell’agire mafioso, nel caso di specie, in realtà, non é stato spiegato in che modo il RR abbia agevolato il sodalizio mafioso. 3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é infondato. 3 RR ST AF é stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, in relazione a due contestazioni di detenzione illegale di armi da sparo, aggravate ex art. 416 bis 1 cod. pen., di cui ai capi 7 e 14 dell’imputazione provvisoria. Il Tribunale, adito in se di riesame, dopo aver esaminato il compendio probatorio a sostegno delle contestazioni elevate nei confronti dell’odierno ricorrente, costituito dalle intercettazioni di conversazioni corredate da fotografie postate sulla chat del gruppo, ha specificamente confutato la prospettazione difensiva secondo cui il fucile da caccia (di cui al capo 7) sarebbe stato di un amico del nonno e la detenzione della pistola (di cui al capo 14) sarebbe stata pura millanteria. A tal fine ha, invero, puntualmente evidenziato come dalle conversazioni intercettate e dalle fotografie sia emerso che il RR deteneva un fucile a doppia canna il quale all’evidenza gli apparteneva, atteso che il Caffarelli, evidentemente apprezzandone le potenzialità, si era offerto di acquistarlo, nonché una pistola cal. 22 che veniva rivendicata dal RR come arma contro il clan rivale dei Cappello ricordando che “erano in guerra”. L’ordinanza ha altresì precisato, nel rispondere alle obiezioni difensive, che l’esito negativo della perquisizione domiciliare del 19.4.20024 fosse circostanza di per sé non dirimente atteso che nel frattempo l’arma poteva essere stata trasferita o dismessa. Del pari l’ordinanza ha confermato la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416 bis 1 cod.pen., nella duplice declinazione del metodo mafioso che della finalità di agevolare il clan. A riguardo l’ordinanza genetica ha sottolineato sia il collegamento tra la disponibilità di armi e gli interessi del clan mafioso dei Cursoti milanesi, peraltro in un momento di contrasto con il clan rivale dei Cappello, sia il chiaro riferimento al contesto ed al metodo mafioso plasticamente evidenziato dalla creazione di una chat Whatsapp denominata “parco giochi” in cui si mostravano i simboli del clan (individuato dallo stemma della squadra di calcio Milan opportunamente modificato mediante l’inserimento dell’acronimo “SS1”) sia dalle peculiari modalità con cui gli appartenenti al gruppo interloquendo tra loro ostentavano il possesso di armi. 2. In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
4 rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1 ter, disp.att. cod.proc.pen. Così deciso in Roma, il 5 marzo 2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN SE AT RE