Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/11/2016, n. 51652
CASS
Sentenza 9 novembre 2016

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di misure cautelari, il giudice che non ritenga condivisibili le conclusioni del perito concernenti le condizioni di salute dell'indagato e la compatibilità delle stesse con lo stato di detenzione in carcere, è tenuto, mediante una specifica e compiuta motivazione, a dare conto delle ragioni della scelta operata e dei motivi per i quali ritenga di non fare proprie le valutazioni medico-legali formulate dal perito. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza con la quale il tribunale della libertà, disattendendo le conclusioni del perito, aveva confermato il provvedimento di rigetto dell'istanza di sostituzione della custodia cautelare affermando, solo in astratto, la possibilità di somministrare le cure necessarie in ambiente carcerario a fronte di una situazione di "massima urgenza" evidenziata dal perito).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/11/2016, n. 51652
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 51652
    Data del deposito : 9 novembre 2016

    Testo completo