Sentenza 9 novembre 2016
Massime • 1
In tema di misure cautelari, il giudice che non ritenga condivisibili le conclusioni del perito concernenti le condizioni di salute dell'indagato e la compatibilità delle stesse con lo stato di detenzione in carcere, è tenuto, mediante una specifica e compiuta motivazione, a dare conto delle ragioni della scelta operata e dei motivi per i quali ritenga di non fare proprie le valutazioni medico-legali formulate dal perito. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza con la quale il tribunale della libertà, disattendendo le conclusioni del perito, aveva confermato il provvedimento di rigetto dell'istanza di sostituzione della custodia cautelare affermando, solo in astratto, la possibilità di somministrare le cure necessarie in ambiente carcerario a fronte di una situazione di "massima urgenza" evidenziata dal perito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/11/2016, n. 51652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51652 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2016 |
Testo completo
51652/164 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 09/11/2016 Composta da: Sent. n. sez. 16.54 FRANCESCO IPPOLITO -- Presidente - REGISTRO GENERALE N.32562/2016 ANNA PETRUZZELLIS - Rel. Consigliere - ANDREA TRONCI STEFANO MOGINI ALESSANDRA BASSI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UN RA nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 04/07/2016 del TRIB. LIBERTA' di TARANTO, sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA TRONCI;
sentite le conclusioni del PG AGNELLO ROSSI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Udito il difensore Avv. Аб RITENUTO IN FATTO 1. LE UN, allo stato ristretto in carcere in custodia cautelare per il reato previsto e punito dall'art. 74 D.P.R. 309/90, mediante atto a propria firma impugna l'ordinanza con cui il Tribunale di Taranto, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., ha rigettato l'appello relativo al provvedimento di rigetto dell'istanza avanzata a mente dell'art. 275 co. 4 bis del codice di rito. Denuncia il ricorrente la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen., in forza della "contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ovvero carenza della stessa", per aver il Tribunale disposto la prosecuzione della carcerazione a suo carico, "pur riconoscendo la gravità delle patologie" da cui è affetto e "dando atto che il perito medico legale nominato dallo stesso giudice ha certificato la sussistenza dell'incompatibilità del prevenuto con il regime detentivo": ciò sulla scorta dell'asserita possibilità di effettuare nell'ambito dell'istituto penitenziario il necessario "monitoraggio di base", ricorrendo poi al ricovero extramurario in strutture sanitarie pubbliche "per gli accertamenti e terapie non apprestabili all'interno", in tal modo superando senza alcun supporto scientifico quanto accertato in sede peritale ed, anzi, omettendo del tutto di considerare "la prova certa del preoccupante peggioramento del quadro clinico" del ricorrente, quale fornita "dall'analisi dell'elaborato peritale e della documentazione allegata estrapolata dal diario clinico" a nome del UN. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La fondatezza del ricorso proposto ne impone l'accoglimento, nei termini di seguito specificati.
2. E' dato emergente con chiarezza dal provvedimento impugnato che il UN è affetto da plurime ed anche gravi patologie, segnatamente da diabete mellito di tipo 2 ID, cardiopatia intensiva, BPCO (broncopatia cronica ostruttiva), litiasi della colecisti, epatopatia cronica HCV correlata in evoluzione cirrotica, esiti di adenocarcinoma della prostata radio-trattato e malattia di Parkinson, "con prognosi quoad vitam non sfavorevole ma con un aggravamento della prognosi quoad valetitudinem". A fronte delle conclusioni raggiunte dal perito cui il Collegio aveva correttamente demandato l'effettuazione di apposito accertamento nel senso, - cioè, che "le attuali condizioni di salute di UN LE sono di gravità tale 2 da esigere un trattamento medico-chirurgico che non può essere garantito in regime di detenzione carceraria, per cui si configura uno stato di incompatibilità, temporaneo, con la detenzione in carcere" il Tribunale medesimo ha ritenuto nondimeno di andare in contrario avviso. Ciò sulla scorta delle seguenti considerazioni (e fermo "l'onere per l'amministrazione penitenziaria di disporre l'immediato trasferimento del UN in idonea struttura carceraria, da individuarsi da parte della stessa, dotata di centro medico specializzato, laddove l'evolversi delle patologie e le cure richieste necessitino di interventi specializzati non garantiti nella struttura carceraria di attuale detenzione"): ➤ il riferito aggravamento delle patologie di cui il UN è portatore non risulta "in alcun modo espressamente correlato alla detenzione carceraria", risultando anzi la "situazione di compenso farmacologico del diabete e della epatopatia HCV correlata"; contraddittoria, alla luce della parimenti riferita possibilità di praticare i necessari accertamenti diagnostici "all'interno della struttura carceraria o in centri clinici carcerari provvisti di personale idoneo", è l'affermazione conclusiva, peraltro priva del necessario "supporto motivazionale", dell'assenza di adeguato "monitoraggio periodico"; allo stesso modo, la rappresentata necessità di sottoporre il UN ad intervento chirurgico di prostatectomia con tecnica TURV confligge con la pure rappresentata circostanza che la mancata effettuazione di detto intervento trova la propria ragion d'essere nelle generali condizioni del prevenuto, che hanno richiesto accertamenti ed esami, sollecitati dall'anestesista e regolarmente effettuati, “all'esito dei quali non è stato rilasciato nulla osta, in ragione di ulteriori accertamenti ritenuti necessari".
3. La motivazione così sintetizzata non si sottrae al denunciato vizio di logicità, in conformità alle conclusioni rassegnate dal P.G. d'udienza.
4. Evidente è l'errore d'impostazione metodologica dell'ordinanza, nella parte in cui rimarca la non imputabilità al regime carcerario dell'aggravamento delle patologie da cui il UN è affetto, atteso che la circostanza non è in alcun modo rilevante al fine che qui interessa, per il quale il solo dato significativo è quello della compatibilità o meno delle condizioni di salute, sul piano rigorosamente oggettivo vale a dire, della possibilità di cura con lo stato di - restrizione carceraria del soggetto. Non condivisibile è anche la denuncia della contraddittorietà delle 4.1 argomentazioni dell'elaborato peritale. 3 Come già anticipato, l'ordinanza impugnata fa discendere il deficit di coerenza logica di detto elaborato dal ritenuto contrasto fra la riconosciuta possibilità di praticare "gli accertamenti diagnostici di cui il detenuto ha bisogno all'interno della struttura carceraria o in centri clinici carcerari provvisti di personale idoneo" e la riscontrata assenza di "monitoraggio periodico", la cui necessità viene peraltro sottolineata alla stregua dei passaggi dell'elaborato medesimo riprodotti nel corpo del provvedimento del Tribunale con specifico - riferimento alla patologie "neurologica ed infettivologica, quest'ultima non presente dalla visione del diario clinico". Sennonché, è di tutta evidenza che il perito si è limitato a dar conto di come, in concreto, a fronte dell'astratta possibilità di accertamento in ambito carcerario, non risultano tuttavia effettuati i necessari monitoraggi periodici;
il che non vale per tutte le patologie riscontrate a carico dell'imputato, ma principalmente per l'epatopatia cronica da HCV ad evoluzione cirrotica, per la quale il Tribunale si richiama ad una relazione del sanitario del carcere non allarmante del marzo c.a., ma conferma il dato obiettivo rappresentato dal perito nominato, dando atto dell'assenza di "una visita infettivologica recente", risultando perciò per nulla chiaro su quali basi sia stata formulata la relazione di "buono stato di compenso" della patologia sopra ricordata. E vale, ancora e di più, per la sindrome di Parkinson, per la quale il Tribunale medesimo conferma sia il riscontrato aggravamento della patologia, sia la mancanza di esiti apprezzabili scaturiti dalla pur disposta modifica del trattamento di tipo farmacologico cui il detenuto è sottoposto (la difesa, inoltre, sottolinea in proposito la necessità anche di terapia riabilitativa cognitiva comportamentale, mai praticata al UN). Ciò posto, è appena il caso di osservare, giusta il consolidato insegnamento di questa Corte, che "La valutazione della gravità delle condizioni di salute del detenuto e della conseguente loro incompatibilità col regime carcerario deve essere effettuata anche in concreto, con riferimento alla possibilità di effettiva somministrazione nel circuito penitenziario delle necessarie terapie e, quindi, anche a prescindere dalla ritenuta compatibilità delle condizioni sanitarie con il regime carcerario" (così Cass. Sez. 4, sent. n. 23713 del 26.06.2013, Rv. 256195; conf., ancor più di recente, Sez. 1, sent. n. 36322 del 30.06.2015, Rv. 264468). Con l'ulteriore, doverosa puntualizzazione che, ove pure il giudice accerti l'esistenza di istituti, nell'ambito del sistema penitenziario, in relazione ai quali possa formularsi un giudizio di compatibilità, "tale accertamento deve rappresentare un "prius" rispetto alla decisione e non una mera modalità esecutiva della stessa, rimessa all'autorità amministrativa" (cfr. Cass. Sez. 6, sent. n. 34433 del 15.07.2010, Rv. 248166), solo così potendo dirsi 4б adeguatamente salvaguardato il bene primario della salute del cittadino, anche detenuto, alla cui tutela è preposta la disposizione dell'art. 275 co. 4 bis cod. proc. pen.
4.2 Nemmeno in relazione all'ulteriore profilo d'incompatibilità segnalato dal perito è dato ravvisare la contraddittorietà denunciata dal Tribunale. Non contestata la necessità di un intervento chirurgico per la rimozione del carcinoma prostatico a carico del UN, richiesto dallo specialista urologo - già nel febbraio 2016, come evidenzia la difesa si è detto che l'ordinanza in esame ne giustifica la mancata effettuazione in ragione della riscontrata esigenza di accertamenti ulteriori rispetto a quelli già eseguiti in un primo tempo e connessi alle precarie condizioni generali del detenuto. E tuttavia non può non osservarsi che la stessa ordinanza nulla dice in ordine alla data di tali nuovi esami e, per l'effetto, a quella di possibile esecuzione dell'intervento anzidetto, neppure risultando, a fronte della "massima urgenza" che si attesta sottolineata in proposito dal perito, quali siano le implicazioni connesse al decorrere del tempo, ai fini di una doverosa valutazione comparativa.
5. Alla luce di quanto sopra, non può dirsi soddisfatto l'onere di compiuta motivazione, cui è tenuto il giudice che ritenga di disattendere le conclusioni del perito in ordine alla compatibilità delle condizioni di salute dell'indagato/imputato con lo stato di detenzione in carcere (cfr. Cass. Sez. 2, sent. n. 29144 del 10.07.2008, Rv. 240638), allo stato non emergendo anzi dal provvedimento impugnato elementi in forza dei quali porre in discussione le conclusioni medesime. Fermo quanto sopra, l'annullamento dell'impugnata ordinanza va disposto con rinvio al giudice competente, che, in difetto di elementi sopravvenuti, valuterà se debba farsi luogo a revoca della misura cautelare in atto, ovvero all'adozione della gradata misura sollecitata in via di subordine con l'istanza disattesa con la censurata ordinanza, o di altra ancora, non spettando in ogni caso a questa Corte, in ragione dei limiti propri del giudizio di legittimità, di provvedere in proposito.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Taranto. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1 ter disp. att. cod. proc. pen. . ६ Così deciso in Roma, il 09.11.2016 Il Consigliere est. Il Presidente Andra Depositato in Cancellerta oggi, 2 DIC 2016 IL FUNZIONARIO ŽIARIORIĘTA ESPOSITO