Sentenza 22 maggio 2003
Massime • 1
Le cause che determinano l'inefficacia della custodia cautelare, non agendo sul piano della legittimità dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, debbono essere fatte valere attraverso l'istanza di revoca di cui all'art. 306 cod. proc. pen., ed i successivi rimedi dell'appello e del ricorso per cassazione; qualora tuttavia con il ricorso avverso la decisione di riesame la perdita di efficacia del provvedimento coercitivo sia prospettata insieme alle censure sulla legittimità originaria dello stesso, opera la "vis" attrattiva del proposto gravame e si radica la competenza del giudice di legittimità, con la conseguenza che se l'eccezione di inefficacia sopravvenuta è fondata si evita il ritardo nella decisione "de libertate". Mentre, la "vis" attrattiva del gravame non si verifica e la radicazione della competenza del giudice di legittimità non si realizza allorché i motivi di ricorso per cassazione contestualmente proposti con quello relativo all'illegittimità dell'ordinanza applicativa della misura cautelare siano inammissibili, perché in tal caso viene meno l'esigenza di economia processuale che rende possibile l'applicazione della regola procedurale suddetta in quanto ne costituisce il presupposto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/05/2003, n. 38937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38937 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2003 |
Testo completo
composta dai sig.ri Magistrati:
Dr. Francesco ROMANO Presidente
Dr. Saverio Felice MANNINO Consigliere
Dr. Ilario MARTELLA Consigliere
Dr. Francesco Paolo GRAMENDOLA Consigliere
Dr. Agnello ROSSI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IZ PI, nato il [...] a [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame 9 dicembre 2002 con la quale è stata confermata l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Genova 8 novembre 2002, che gli ha applicato la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per il reato previsto dall'art.416 c.c.
1-5 c.p., commesso in Napoli e altre località delle regioni Liguria e Campania a partire dal mese di novembre 2000, con permanenza.
Sentita la relazione svolta dal Cons. S. F. MANNINO.
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del dr. Oscar CEDRANGOLO, il quale ha chiesto la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso.
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame 9 dicembre 2002 - con la quale è stata confermata l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Genova 8 novembre 2002, che gli ha applicato la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per il reato previsto dall'art.416 c.c.
1-5 c.p., commesso in Napoli e altre località delle regioni Liguria e Campania a partire dal mese di novembre 2000, con permanenza - PI IZ ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione dell'art. 294 c. 4 c.p.p. in rapporto all'individuazione del giudice competente a decidere sull'inefficacia della misura di custodia cautelare in seguito alla nullità dell'interrogatorio dell'imputato per omesso avviso all'unico difensore di fiducia nominato;
2. violazione dell'art. 273 c.p.p. per insussistenza dei gravi indizi che condizionano l'emissione della misura, tali non essendo le fumose interpretazioni di qualche telefonata, effettuata o ricevuta dall'IZ;
3. violazione dell'art. 274 c.p.p. perché non si può ritenere sussistente la persistenza di esigenze cautelari in ordine all'unico capo d'imputazione con riferimento ai precedenti dell'indagato, capo d'imputazione per il quale si deve anche discutere su chi sia il giudice territorialmente competente.
L'impugnazione è inammissibile.
Per costante orientamento giurisprudenziale le cause che determinano l'inefficacia della custodia cautelare, non agendo sul piano della legittimità dell'ordinanza applicativa della misura, debbono essere fatte valere attraverso l'istanza di revoca di cui all'art. 306 c.p.p., ed i successivi rimedi dell'appello e del ricorso per cassazione;
qualora tuttavia con il ricorso avverso la decisione di riesame la perdita di efficacia del provvedimento coercitivo sia prospettata insieme alle censure sulla legittimità originaria dello stesso, opera la "vis" attrattiva del proposto gravame e si radica la competenza del giudice di legittimità, con la conseguenza che se l'eccezione di inefficacia sopravvenuta è fondata, si evita il ritardo nella decisione "de libertate" (Cass., Sez. U, 16 dicembre 1998 n. 25, ric. Alagni;
Sez. U, 1 7 aprile 1996 n. 7, ric. Moni;
Sez. VI, 2 giugno 1999 n. 2033, ric. Lombardo S.). Tuttavia, la vis attractiva del gravame non si esplica e la radicazione della competenza del giudice di legittimità non si realizza allorché i motivi di ricorso per cassazione contestualmente proposti con quello relativo all'illegittimità dell'ordinanza applicativa della misura cautelare siano inammissibili, perché in tal caso viene meno l'esigenza di economia processuale che rende possibile l'applicazione della regola procedurale suddetta in quanto ne costituisce il presupposto.
Nella specie il ricorso per cassazione - oltre che per il motivo dell'inefficacia sopravvenuta della custodia cautelare, fatta valere come vizio di legittimità dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare - è stato proposto per altri due motivi, entrambi inammissibili.
Il secondo motivo è, infatti, del tutto generico, in contrasto con le disposizioni degli artt. 581 lett. c) e 591 c. 1 lett. c) c.p.p., perché il semplice riferimento alle fumose interpretazioni di qualche telefonata, effettuata o ricevuta dall'IZ, non comporta la formulazione di una specifica censura.
Lo stesso deve dirsi per il terzo motivo, che l'estrema sinteticità rende assolutamente apodittico, consentendo soltanto di comprendere l'oggetto delle censure (persistenza delle esigenze cautelari in ordine all'unico capo d'imputazione con riferimento ai precedenti dell'indagato; individuazione del giudice territorialmente competente), senza alcuna indicazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto che sorreggono la richiesta di annullamento della decisione impugnata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 500,00 (cinquecento) alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 maggio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 14 OTTOBRE 2003.