Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/05/2003, n. 38937
CASS
Sentenza 22 maggio 2003

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Le cause che determinano l'inefficacia della custodia cautelare, non agendo sul piano della legittimità dell'ordinanza applicativa della misura cautelare, debbono essere fatte valere attraverso l'istanza di revoca di cui all'art. 306 cod. proc. pen., ed i successivi rimedi dell'appello e del ricorso per cassazione; qualora tuttavia con il ricorso avverso la decisione di riesame la perdita di efficacia del provvedimento coercitivo sia prospettata insieme alle censure sulla legittimità originaria dello stesso, opera la "vis" attrattiva del proposto gravame e si radica la competenza del giudice di legittimità, con la conseguenza che se l'eccezione di inefficacia sopravvenuta è fondata si evita il ritardo nella decisione "de libertate". Mentre, la "vis" attrattiva del gravame non si verifica e la radicazione della competenza del giudice di legittimità non si realizza allorché i motivi di ricorso per cassazione contestualmente proposti con quello relativo all'illegittimità dell'ordinanza applicativa della misura cautelare siano inammissibili, perché in tal caso viene meno l'esigenza di economia processuale che rende possibile l'applicazione della regola procedurale suddetta in quanto ne costituisce il presupposto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/05/2003, n. 38937
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38937
    Data del deposito : 22 maggio 2003

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