Sentenza 23 ottobre 2009
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, la disciplina relativa all'estensione dell'estradizione di cui all'art. 710 cod. proc. pen. è applicabile non solo nell'ipotesi in cui la nuova domanda pervenga dopo la consegna dell'estradando, ma anche quando quest'ultima sia stata già disposta e eseguita al momento della decisione sulla seconda domanda. (Fattispecie relativa all'estensione di un'estradizione verso la Repubblica di Romania).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/10/2009, n. 43506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43506 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 23/10/2009
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 1757
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO Domenico - rel. Consigliere - N. 21048/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CURA CLAUDIA DANA, N. IL 25/10/1969;
avverso la sentenza n. 4/2006 CORTE APPELLO di MESSINA, del 26/11/2007;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CARCANO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. Selvaggi Eugenio, che ha richiesto il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. d'ufficio Lepri Marco.
RITENUTO IN FATTO
1. La ricorrente impugna la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stata dichiarata la sussistenza delle condizioni richieste per l'accoglimento della domanda di estensione dell'estradizione rispetto a quella già concessa con sentenza 15 marzo 2006 della Corte d'appello di Messina. Ad avviso della Corte d'appello, i fatti per i quali è stata concessa ed eseguita l'estradizione riguardano tre distinte ipotesi di truffa per i quali è stata inflitta dal Tribunale di Bihor con sentenza del 4 marzo 2005, mentre l'attuale domanda è da ritenere aggiuntiva. Con tale richiesta si chiede la consegna di CU AN UD, per un ulteriore episodio di truffa in ordine il quale l'imputata è stata rinviata a giudizio.
La Corte d'appello precisa che il fatto, oggetto dell'attuale domanda, è stato commesso in epoca anteriore ai reati per i quali è stata già concessa ed eseguita l'estradizione e riguarda comportamenti dell'estradanda che, quale socio e amministratore della s.r.l. "Ledona com", ha indotto in errore i rappresentanti di altra società sulla sussistenza della sua qualità di rappresentante anche della società "Livoil" s.r.l. e sulla solvibilità della società. La sentenza impugnata rileva che sussistono le condizioni richieste dagli artt. 698 e 705 c.p.p. e, premesse le finalità dell'estradizione, precisa che il reato per il quale è richiesta l'estradizione è previsto come reato dalla legislazione italiana nonché che, AN UD CU, nelle more del presente procedimento, è stata già consegnata al Governo romeno in esecuzione del richiamato provvedimento di estradizione. Per la Corte sono state rispettate le condizioni previste dall'art.710 c.p.p. e, nonostante la mancata allegazione delle dichiarazioni della persona interessata, l'estradizione può essere concessa poiché la predetta condizione non costituisce violazione dell'art.178 c.p.p., comma 1, lett. c) e non determina la nullità del provvedimento adottato.
Quanto alla deduzioni difensive con le quali si rileva la mancanza del provvedimento restrittivo e della requisitoria del pubblico ministero, la Corte territoriale rileva che il provvedimento cautelare non è richiesto per l'estensione della domanda di estradizione e pone in evidenza che il procuratore generale ha formulato le proprie richieste il 7 luglio 2006.
2. La ricorrente deduce:
1. Travisamento del fatto e carenza di motivazione, poiché l'attuale domanda non può essere considerata di estensione della precedente estradizione, bensì nuova domanda. La richiesta è pervenuta al ministero della giustizia il 21 giugno 2006 e inoltrata il 5 luglio 2006, quando ancora il ministero non aveva disposto la consegna al Governo romeno per la prima domanda, disposta il 12 gennaio 2007. La ricorrente precisa che la prima domanda non è stata avanzata dal Governo romeno per l'esecuzione della pena di dieci anni di reclusione, poiché la condanna di primo grado è stata annullata dalla giudice d'appello e rinviata in primo grado, perché pronunciata in assenza dell'imputata detenuta in Italia per la procedura di estradizione.
2. Inosservanza dell'art. 700 c.p.p., in relazione al disposto dell'art. 12 della convenzione europea di estradizione e l'art. 39 della convenzione tra la Romania e l'Italia, ratificata il 20 febbraio 1975, n. 127.
Per la ricorrente, le norme citate richiedono che alla domanda sia allegato il provvedimento privativo della libertà personale. Agli atti della procedura di estradizione non vi è copia del mandato d'arresto. La trasmissione di tale provvedimento è prevista per verificare la mancanza di condizioni ostative.
L'art. 14 della convenzione europea prevede l'estensione dell'estradizione già concessa, la dove richiesta nelle forme stabilite dell'art. 12 del citato accordo.
3. Violazione dell'art. 704 c.p.p., comma 2, per mancata assunzione di informazioni, e omessa motivazione sul punto.
Nonostante la Corte d'appello abbia richiesto ulteriori acquisizioni documentali, non è stato poi atteso l'invio di tali documenti è stata decisa la domanda di estradizione, senza motivare le ragioni di tale diversa decisione.
4. violazione dell'art. 704 c.p.p., comma 1, poiché l'attuale richiesta non avrebbe potuto essere valutata ex art. 710 c.p.p., procedimento che non comporta l'intervento dell'estradando. Nel caso de quo, non era sufficiente per garantire i diritti di difesa la notifica dell'avviso dell'udienza al solo difensore, ma occorreva procedere alla notifica anche all'imputata nelle forme di cui all'art. 169 c.p.p. poiché non poteva essere applicata la procedura di cui al citato art. 710 c.p.p.. 3. Tale è le sintesi ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1, dei termini delle questioni poste.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza impugnata ha correttamente affermato la sussistenza delle condizioni richieste per concedere estradizione richiesta dal Governo romeno.
Questa Corte si è espressa nel senso che, ai fini della estensione dell'estradizione di persona già consegnata allo Stato richiedente, non costituisce un presupposto della domanda l'esistenza di un nuovo titolo restrittivo, dovendo l'autorità richiesta stabilire solo, in forza del principio di specialità dell'estradizione, se questa possa essere estesa anche ad altri fatti di rilevanza penale che non formavano oggetto della precedente domanda e che siano temporalmente anteriori alla consegna (Cass., 10 marzo 2009, dep. 7 maggio 2009, n. 19147). Lo Stato richiedente ha trasmesso, come risulta accertato dal giudice di prima istanza, gli atti a corredo della domanda con tutti gli elementi richiesti dalle disposizioni della Convenzione europea di estradizione 13 dicembre 1957 e ratificata dall'Italia con L. 30 gennaio 1963, n. 300. Infondata è l'ottenuta operatività della Convenzione bilaterale tra Italia e Romania, ratificata il 20 febbraio 1975 che prevede una diversa disciplina rispetto alla Convezione europea, attualmente vigente tra l'Italia e la Romania.
Una volta ratificata la Convenzione europea di estradizione - a norma dell'art. 28, comma 1, di tale Convenzione - sono abrogati tutti gli accordi e trattati precedenti in materia di estradizione. Pertanto, in applicazione dell'art. 710 c.p.p., la Corte d'appello ha correttamente ritenuto che non fosse necessario il mandato di arresto per l'estensione dell'estradizione nonché l'intervento dell'estradando.
2. La questione relativa alla consegna, con decreto ministeriale, dopo l'invio della nuova domanda è infondata.
La disposizione contenuta nell'art. 710 c.p.p., recante la disciplina semplificata in caso di "estensione dell'estradizione" applicabile "in caso di nuova domanda di estradizione, presentata dopo la consegna dell'estradato e avente ad oggetto un fatto anteriore", opera non soltanto nell'ipotesi in cui la nuova domanda pervenga dopo la consegna ma anche là dove al momento della decisione sulla seconda domanda, nell'ambito della procedura di garanzia giurisdizionale, sia già stata eseguita la consegna dell'estradando al medesimo stato richiedente.
Tale soluzione è aderente al testo della disposizione de qua secondo cui non è prevista la presenza dell'estradando all'udienza, eccezione giustificata dal fatto che l'estradando è già stato consegnato, in esecuzione di altro titolo, allo Stato richiedente. Peraltro, la disposizione non può che essere interpretata e applicata nel senso indicato dalle norme di convenzione, in virtù della regola della "prevalenza delle convenzioni rispetto alle norme interne" stabilita dall'art. 696 c.p.p.. L'art. 14 della Convenzione europea di estradizione prevede che, nel caso in cui sia stata già concessa estradizione, lo Stato richiesto deve limitarsi ad "acconsentire" che lo Stato richiedente possa procedere per qualsiasi fatto anteriore alla "consegna". Ciò che assume significato per la procedura semplificata, dunque, è l'avvenuta "consegna" e non il momento in cui perviene la richiesta;
richiesta che, pur se pervenuta nelle more della prima procedura, dovrà essere sempre valutata e decisa con la procedura semplificata prevista dall'art. 710 c.p.p. allorché medio tempore sia stata disposta ed eseguita la consegna.
3. Infondata infine la questione circa decisione di valutare la domanda senza attendere la documentazione.
Una volta intervenuta la consegna, la Corte d'appello ha applicato la procedura "semplificata" prevista dall'art. 710 c.p.p. e ha così ritenuto sufficiente la documentazione già trasmessa in allegato alla richiesta di estensione della estradizione.
4. Il ricorso è, dunque, infondato va rigettato.
La ricorrente, norma dell'art. 616 c.p.p., va condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2009