Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/03/2009, n. 19147
CASS
Sentenza 10 marzo 2009

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In tema di estradizione per l'estero, ai fini della estensione dell'estradizione di persona già consegnata allo Stato richiedente, non costituisce un presupposto della domanda l'esistenza di un nuovo titolo restrittivo, dovendo l'autorità richiesta stabilire solo, in forza del principio di specialità dell'estradizione, se questa possa essere estesa anche ad altri fatti di rilevanza penale che non formavano oggetto della precedente domanda e che siano temporalmente anteriori alla consegna. (Fattispecie relativa all'estensione di un'estradizione verso la Repubblica di Romania).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/03/2009, n. 19147
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19147
    Data del deposito : 10 marzo 2009

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