Sentenza 10 marzo 2009
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, ai fini della estensione dell'estradizione di persona già consegnata allo Stato richiedente, non costituisce un presupposto della domanda l'esistenza di un nuovo titolo restrittivo, dovendo l'autorità richiesta stabilire solo, in forza del principio di specialità dell'estradizione, se questa possa essere estesa anche ad altri fatti di rilevanza penale che non formavano oggetto della precedente domanda e che siano temporalmente anteriori alla consegna. (Fattispecie relativa all'estensione di un'estradizione verso la Repubblica di Romania).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/03/2009, n. 19147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19147 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2009 |
Testo completo
ESR M 47 Sentenza n.551 19 147 /09 Registro generale n. 35518 del 2008 Udienza in Camera di consiglio del 10 marzo 2009 (n. 9 del ruolo) SN UFFICI CON PENALI REP UBBLI CA I TAL IANA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Richiesta copia studio UFFICIO COPIE PENALI dal IL SOLE 240RE In nome del Popolo Italiano Richiesta copia studio per dirita € 0,88 dal Sig TALIA OSS/
11 7/9/09 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE per diritti € 0,88 Sezione sesta penale 11 7/5/04 IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE
Composta dai Signori:
Presidente Dott. Giovanni de Roberto
Consigliere 1. Dott. Antonio S. Agrò
2. Dott. Francesco Serpico Consigliere
Consigliere 3. Dott. Giovanni Conti
4. Dott. Carlo Citterio Consigliere
CONI SUPREMA CARSAZIONE
UFFICIO COPIE PENALI ha pronunciato la seguente
Richiesta copia studio dal sig SENTENZA
per dirity € 0,88 sul ricorso proposto da 17/5/09 CURA IA DA, n. a Oradea (Romania) il 25.10.1969 IL CANCELLIERE
avverso la sentenza in data 22 febbraio 2008 della Corte di appello di Reggio Calabria
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale dott. Carmine Stabile, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria dichiarava sussistenti le condizioni per l'estensione della estradizione verso la Repubblica di Romania di CURA IA
DA, già estradata a seguito di sentenza della Corte di appello di Messina (erroneamente indicata come Corte di appello di Reggio
Calabria) in data 15 marzo 2006, in relazione al reato di truffa aggravata con l'utilizzo di assegni non coperti, emessi in stato di
Rilevava la Corte di appello che dai dati trasmessi dall'autorità rumena risultava che la RA, quale amministratrice della società Ledona s.r.l. aveva svolto attività di compravendita di prodotti petroliferi pagando le forniture con assegni bancari del tutto privi di provvista per un rilevante importo.
Ricorre per cassazione di persona la RA, denunciando:
1. Travisamento del fatto circa la individuazione della sentenza di estradizione alla quale si riferisce la presente domanda di estensione, dato che essa non era stata emessa dalla
Corte di appello di Reggio Calabria ma dalla Corte di appello di
ME.
2. Inosservanza dell'art. 700 comma 1 c.p.p. in combinato disposto con l'art. 12 comma secondo, lett. a), della Convenzione europea di estradizione, non essendo stati trasmessi dall'autorità rumena né copia del provvedimento restrittivo della libertà personale né una relazione sui fatti addebitati.
3. Vizio di motivazione in punto di perseguibilità d'ufficio ordine alla fattispecie in questione secondo l'ordinamento in italiano (art. 33 comma 1, lett. C, n. 127 del 1975), essendosi l'estradanda limitata a girare assegni ricevuti da un cliente.
Diritto
Il ricorso appare infondato.
Non si è verificato alcun travisamento del fatto, ma una mera svista di ordine materiale, in dipendenza dalla erronea indicazione della autorità (Corte di appello di Reggio Calabria e non di
ME) che, in data 15 marzo 2006, aveva pronunciato la sentenza favorevole alla estradizione della medesima IA DA RA per fatti analoghi a quelli della presente procedura.
Quello che qui del resto conta è che la RA sia stata già estradata dall'Italia verso la Romania, come è indubitabile realtà dato che essa è stata da tempo consegnata allo Stato richiedente
-
e che nei confronti della medesima l'autorità rumena abbia proposto domanda di estensione della estradizione, la quale costituisce l'oggetto della presente procedura.
A torto, poi, la ricorrente si lamenta della mancanza di un nuovo titolo restrittivo che sorregga la domanda di estensione della estradizione.
Infatti, posto che la RA è stata già consegnata all'autorità rumena in virtù della precedente procedura, non costituisce affatto дя presupposto della presente domanda l'esistenza di un nuovo titolo restrittivo, occorrendo solo stabilire da parte dell'autorità richiesta, in forza del principio di specialità della estradizione, se questa possa essere estesa anche ad altri fatti di rilevanza penale che non formavano oggetto della precedente domanda e che siano temporalmente anteriori alla consegna. Non vale osservare che, quali presupposti della domanda estensiva, l'art. 710 comma 1 c.p.p., non diversamente dall'art. 14 comma 1, lett. a), della Convenzione europea di estradizione, richiami le disposizioni relative, in genere, alla procedura di estradizione, perché tale rinvio (che opportunamente l'art. 710 con l'inciso "in quanto applicabili") va inteso nella accompagna sua ratio ispiratrice, che va accordata con le peculiarità della domanda di estensione;
per cui, trovandosi già la persona richiesta nel territorio dello Stato richiedente, l'oggetto della domanda si collega non a una "consegna", la quale implicherebbe effettivamente l'esistenza di un titolo restrittivo, ma esclusivamente alla autorizzazione a processare, o a sottoporre ad esecuzione penale, soggetto che verso quello Stato sia stato già estradato per un fatti diversi da quelli considerati dall'ulteriore procedimento penale.
Deve dunque concludersi che il presupposto della allegazione di un titolo restrittivo non può ritenersi, per le ragioni già dette, avere campo applicativo ulteriore a quello individuato dalla domanda di estradizione in senso proprio.
Palesemente contrastante con le oggettive risultanze degli atti è poi la censura circa la mancanza, a corredo della domanda, di una relazione sui fatti addebitati, dato che questa è stata invece esaurientemente redatta, a cura del Tribunale di Bihor, rinvenendosi ai fogli 11-13 del fascicolo processuale.
Quanto all'ultimo motivo, con il quale si sostiene che i fatti contestati integrano mere violazioni della legge sugli assegni e non la contestata ipotesi di truffa, deve osservarsi, conformemente del resto a quanto già ritenuto da questa Corte con la sentenza in data 5 ottobre 2006, riguardante la precedente domanda di estradizione avanzata dalla Romania per fatti del tutto simili, che la RA, in occasione dei vari ulteriori episodi per i quali è stata incriminata dall'autorità rumena, non si è limitata a rilasciare assegni privi di provvista, ma si è impegnata, nel giro di brevissimo tempo, in reiterati acquisti di ingenti quantitativi di carburanti da varie ditte fornitrici, subito rivenduti sottocosto, così da creare, anche per mezzo del paravento costituito dalle società in nome delle quali agiva, una falsa apparenza di solvibilità; e allontanandosi repentinamente dal territorio rumeno non appena messa a segno l'ultima operazione.
де corrispondeTale condotta senz'altro а quella di truffa, prevista dall'art. 640 c.p., aggravata, dato l'ingente danno patrimoniale cagionato, a norma dell'art. 61 n. 7 c.p.; e sarebbe comunque inquadrabile nell'art. 642 c.p.
Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.
Così deciso addì 10 marzo 2009.
Il Consigliere estensore 1) Presidente de M
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 7 MAG 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
قهوه