Sentenza 11 gennaio 2008
Massime • 1
Nelle contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro, l'inottemperanza da parte del contravventore alle prescrizioni di regolarizzazione impartite dall'organo di vigilanza a norma del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, costituisce una condizione di punibilità. Ne consegue che è onere del giudice accertare se il contravventore abbia omesso di ottemperare alla prescrizione per negligenza, imprudenza o imperizia o inosservanza di norme regolamentari ovvero se sia stato impossibilitato a ottemperare per caso fortuito o per forza maggiore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/01/2008, n. 8372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8372 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 11/01/2008
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 77
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 29796/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VA ST, n. a Socivo il 22.3.1942;
avverso la sentenza del 6 ottobre 2005 del Tribunale di Milano, sez. distaccata di Rho;
Udita la relazione fatta in Pubblica udienza dal Consigliere Dr. Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. Di Popolo Angelo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito l'avv. De Palma Gabriele per l'imputato che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con decreto ex 557 c.p.p. del 1.4.2004, emesso a seguito di opposizione a decreto penale, la Procura della Repubblica di Milano citava a giudizio VA ST, presidente del consiglio di amministrazione della s.p.a. T.T.N. di Nerviano a partire dal 25.3.2003 e all'epoca dei fatti, per l'udienza del 16.9.2004, dovendo rispondere del reato contestato (violazione dell'obbligo, gravante sul datore di lavoro, sancito dal D.Lgs. 19 ottobre 2006, n. 626, art. 4, comma 5, lett. m), di redigere un documento di valutazione dei rischi conforme alle prescrizioni dettate dal medesimo art. 4). Nel corso dell'istruttoria dibattimentale venivano esaminati i testi NO TI, LI RT e VA MA. Veniva acquisita la visura camerale della società TN s.p.a. e acquisita varia documentazione relativa alla valutazione del rischio. Il Tribunale di Milano, Sezione distaccata di Rho, con sentenza del 6.10.2005, dichiarava il VA responsabile del reato lui ascritto e, riconosciute le attenuanti generiche a suo favore, lo condannava alla pena di Euro 1.100,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.
2. Avverso questa pronuncia l'imputato propone ricorso per Cassazione con un unico articolato motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in un unico motivo con cui il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 626 del 2004, art. 4, del D.Lgs. n. 758 del 1994, art. 24, degli artt. 530 e
533 c.p.p., nonché vizio di motivazione dell'impugnata sentenza.
2. Il ricorso è infondato.
Come questa Corte ha già affermato (Cass., sez. 3, 22 gennaio 2004, Ranieri) il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 4, comma 2, nell'imporre al datore di lavoro di redigere il documento di valutazione dei rischi, prevede un obbligo la cui violazione costituisce un'ipotesi di reato omissivo proprio (o puro) di natura permanente. Occorre poi tener conto che nelle contravvenzioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro, l'inottemperanza da parte del contravventore alla prescrizione di regolarizzazione impartitagli dall'organo di vigilanza funge da condizione di punibilità, e, quindi, occorre accertare se il contravventore abbia omesso di ottemperare alla predetta prescrizione per sua negligenza, imprudenza o imperizia, o inosservanza di norme regolamentari, ovvero se sia stato impossibilitato a ottemperare per caso fortuito o per forza maggiore.
Nella specie la società TN ha dato seguito all'invito a regolarizzare del 16.5.2003, che seguiva il sopralluogo del 28.4.2003 effettuato dai funzionari dell'ASL, ma la redazione del documento previsto dal citato D.Lgs., art. 4, comma 2, è risultata essere lacunosa rispetto alle prescrizioni poste dalla medesima disposizione sicché in sostanza la società non ha (pienamente) ottemperato alle prescrizioni di regolarizzazione impartitagli dall'organo di vigilanza.
In particolare il Tribunale, con valutazione tipicamente di merito non censurabile in Cassazione perché assistita da motivazione sufficiente e non contraddittoria, ha verificato gli elementi acquisiti in dibattimento grazie ai testi sentiti in aula e, in particolare, alle precisazioni fornite dal teste TI, funzionario dell'ASL, nonché dalla documentazione acquisita. Ed ha ritenuto che confermata la condotta omissiva contestata all'imputato in relazione. In particolare i testi LI e TI avevano confermato in dibattimento le lacune del documento di valutazione rischi aziendali prodotto dalla TN per non aver correttamente valutato, il rischio della movimentazione dei carichi e il rischio chimico.
3. Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2008