Cass. pen., sez. III, sentenza 13/02/2013, n. 19090
CASS
Sentenza 13 febbraio 2013

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In tema di reati edilizi, la valutazione sulla possibilità di non eseguire la demolizione qualora possa derivarne pregiudizio per la porzione di fabbricato non abusiva secondo la procedura cosiddetta di fiscalizzazione di cui all'art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001, compete al giudice dell'esecuzione e può essere sindacata in sede di legittimità solo attraverso il vizio motivazionale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il diniego di sospensione dell'ordine di demolizione da parte del giudice dell'esecuzione che aveva escluso ogni pregiudizio per la staticità dell'edificio regolarmente costruito).

Commentario1

  • 1Demolizione opera abusiva: si può evitare?
    Carlos Arija Garcia · https://www.laleggepertutti.it/ · 17 novembre 2022

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 13/02/2013, n. 19090
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19090
Data del deposito : 13 febbraio 2013

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