Sentenza 11 aprile 2007
Massime • 1
È legittima l'utilizzazione, nel giudizio abbreviato, dei verbali aventi ad oggetto l'individuazione di persone o cose eseguita a norma dell'art. 361 cod. proc. pen., a nulla rilevando che quest'ultima disposizione non preveda l'osservanza delle forme e delle garanzie stabilite dall'art. 214 stesso codice per la ricognizione di persone, fermo restando, per il giudice, l'obbligo, in caso di contestazione degli esiti della citata attività di indagine, di una puntuale enunciazione delle ragioni per cui egli ritenga di attribuire attendibilità ad essi.
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Leggi di più… - 2. Individuazioni fotografiche e processoRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 23 giugno 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/04/2007, n. 18459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18459 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 11/04/2007
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - N. 608
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 40991/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL CA, ON NZ, LO EL e BI NC;
avverso sentenza della Corte d'Appello di Napoli in data 27.1.2006;
letti gli atti;
udita la relazione del Consigliere Dott. Adolfo Di Virginio;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Giovanni D'Angelo, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso del BI e il rigetto degli altri ricorsi;
udito il difensore del EL e dello ON, avv. Emilio Martino, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi;
OSSERVA
Ricorrono EL CA, ON NZ, LO EL e BI NC, per il tramite dei rispettivi difensori, avverso sentenza in data 27.1.2006 della Corte d'Appello di Napoli, che ha confermato in punto di colpevolezza le loro condanne per il reato di tentata estorsione, aggravata ai sensi dell'art. 628 c.p., comma 3, n. 1 e del D.L. n. 152 del 1991, art.
7. Secondo la prospettazione accusatoria i predetti ricorrenti, insieme con ER BI RO (imputato non il ricorrente) e con altre persone non identificate, si erano recati nella giornata del 23 febbraio 2004, a distanza di poche ore, presso le sedi di tre imprese della provincia di Caserta e, qualificatisi come appartenenti al sodalizio camorrista noto come "clan dei casalesi", avevano sollecitato il pagamento di non precisate somme di danaro minacciando altrimenti gravi danni agli impianti. In primo grado, all'esito di giudizio abbreviato, il OV, lo ON ed il BI erano stati ritenuti responsabili di uno soltanto dei tre episodi delittuosi;
e la sentenza non è stata impugnata sul punto da parte della pubblica accusa. Il LO è stato invece ritenuto responsabile di tutti e tre.
Il OV e lo ON, con mezzo di impugnazione comune, deducono violazione di diverse norme processuali e sostanziali nonché vizio di motivazione. I loro rilievi investono innanzi tutto l'individuazione di persona effettuata dal titolare del "Centro Edile ZO" in relazione all'ultimo dei tre episodi delittuosi. Lo ZO avrebbe descritto preliminarmente in modo impreciso ed approssimativo le fattezze degli autori del reato;
e le persone utilizzate per il raffronto non avrebbero poi presentato alcuna somiglianza con gli indagati, tant'è che per documentare ciò la difesa dello IA aveva avanzato richiesta di acquisizione di loro fotografie, rigettata con motivazione illogica ed inconsistente sotto il profilo giuridico. Viene dedotta questione di legittimità costituzionale degli artt. 361 e 364 c.p.p., nella parte in cui non prevedono alcuna garanzia difensiva per l'individuazione di persona. Secondo i ricorrenti, il vizio di motivazione si estenderebbe anche al concorso nel reato loro attribuito, dal momento che la persona offesa ha indicato nel solo BI l'autore della richiesta estorsiva e che la loro colpevolezza non può essere desunta dalla mera presenza fisica sul posto;
nonché al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6 al giudizio di comparazione delle attenuanti generiche,
così come all'entità della pena.
Il LO affida i propri rilievi a due distinti mezzi di impugnazione, presentati da ciascuno dei difensori. Deduce col primo mezzo (avv. Santonastaso) violazione od erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., comma 2, art. 114 c.p. e L. n. 203 del 1991, art. 7 nonché vizio di motivazione in punto di affermazione di colpevolezza. La sua colpevolezza, invero, è stata desunta dalla proprietà dell'autovettura in uso ai presunti autori dei tentativi di estorsione e dal fatto di essere stato trovato in compagnia di tre di essi poco dopo l'ultimo episodio;
e cioè da elementi privi dei requisiti della gravità, della precisione e della concordanza. Non si sarebbe tenuto conto, quanto al primo episodio, della documentazione attestante che egli si trovava, in quel momento, presso un laboratorio di analisi cliniche. La marginalità del ruolo attribuitogli (conducente di una delle autovetture usate dagli autori del reato) avrebbe comunque imposto la concessione dell'attenuante della minima partecipazione al fatto. L'aggravante di cui alla L. n.203 del 1991, art. 7 sarebbe incompatibile con quella di cui all'art.629 c.p., comma 2, pure ravvisata a suo carico. Rilievi analoghi in punto di colpevolezza vengono formulati anche col secondo mezzo (avv. Ventrone). L'indizio costituito dalla rilevazione del numero di targa dell'autovettura potrebbe valere al più soltanto per uno degli episodi contestati e non sarebbe ammissibile la sua traslazione agli altri due;
ne' potrebbe attribuirsi valenza indiziante alla compagnia degli altri imputati, accertata non già mezz'ora dopo l'ultimo episodio, come ritiene la sentenza, ma circa tre ore dopo. Vi sarebbe disparità di trattamento con gli altri imputati, nei cui confronti gli indizi di colpevolezza sono stati correttamente valutati in relazione a ciascuno degli episodi delittuosi. La stessa individuazione della targa dell'autovettura in occasione dell'episodio delle ore 11.30 non avrebbe valenza probatoria assoluta, non potendo escludersi che essa fosse stata prestata a terzi. Vizio di motivazione viene dedotto anche in ordine al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, poiché l'offerta della somma di tremila euro avrebbe dovuto ritenersi adeguata al danno, di natura esclusivamente non patrimoniale, e al diniego delle attenuanti generiche, agli effetti della cui concessione l'offerta di risarcimento avrebbe dovuto comunque essere valutata. Il BI, infine, deduce violazione degli artt. 213 e 214 c.p.p., essendosi tenuto conto nei suoi confronti del risultato di una individuazione di persona eseguita al di fuori di qualsiasi garanzia difensiva, attribuendo ad essa in sostanza il valore di una formale ricognizione;
ciò che non sarebbe stato consentito, al contrario di quanto affermato dalla sentenza impugnata, per il fatto che il giudizio di primo grado si era svolto col rito abbreviato, non importando la scelta di tale rito rinuncia alle normali garanzie. Sono infondati i comuni rilievi del EL e dello ON. Nessuna norma prescrive per l'individuazione di persone e di cose prevista dall'art. 361 c.p.p. le stesse forme e le stesse garanzie previste dall'art. 214 c.p.p. per la ricognizione di persona;
e si è ritenuto (Cass.
2.8.1993 n. 1751, cui si uniformano diverse decisioni successive) che il loro risultato possa essere legittimamente utilizzato dal giudice a fondamento di provvedimenti cautelari o in sede di udienza preliminare ai fini della decisione sul rinvio a giudizio;
ed anche come prova in sede di giudizio abbreviato o come elemento per le contestazioni in sede di istruzione dibattimentale. Del tutto correttamente, pertanto, le individuazioni di persona sono state utilizzate in sede di giudizio abbreviato, a ciò non ostando il mancato avviso al difensore, che il codice di rito non prescrive, e tanto meno il difetto di somiglianza tra l'indagato e le persone utilizzate per il raffronto, dal momento che la norma non prescrive neppure come necessaria la loro presenza. La questione di legittimità costituzionale, nei termini in cui è stata prospettata dalla difesa, è stata già risolta nel senso della infondatezza dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 265/1991, citata nel ricorso stesso;
ne' la difesa indica quali modifiche del quadro normativo tali da far ritenere superata questa decisione e da rendere necessaria una valutazione nuova della questione siano intervenute nel frattempo. La richiesta del rito abbreviato da parte dell'imputato comporta d'altronde l'accettazione dell'utilizzazione di tutti gli elementi raccolti nella fase delle indagini preliminari, salvo specifiche cause di inutilizzabilità che nel caso non sussistono;
e tra di essi non possono non essere compresi i risultati delle individuazioni di persona.
Altra questione è ovviamente quella del valore probatorio da riconoscere in concreto a tali atti di indagine;
e il giudice, a fronte di contestazioni difensive, è tenuto ad enunciare puntualmente le ragioni per cui ad essi ritenga di attribuire o meno attendibilità. Tale obbligo è stato peraltro esattamente rispettato dalla sentenza impugnata, che riconosce piena affidabilità al riconoscimento effettuato dallo ZO;
e ciò perché esso era avvenuto a distanza di poche ore dal fatto, quando la memoria delle sembianze degli autori del tentativo di estorsione era ancora fresca, perché lo ZO aveva riconosciuto soltanto tre persone tra le sette fermate, dando così prova di cautela e di scrupolo, perché per l'individuazione erano state seguite in parte - se pure non necessario - le regole dettate per la ricognizione di persona e perciò a ciascuno dei sette fermati erano state affiancate due persone diverse. Osserva ancora la sentenza che all'individuazione si aggiungeva poi la sicura presenza degli indagati a bordo delle due autovetture Fiat "Brava" usate per il tentativo di estorsione, dove essi furono infatti notati dai carabinieri verso le ore 16.30, e cioè a circa mezz'ora di distanza dall'ultimo fatto, e quindi identificati. La motivazione sul punto appare perciò tutt'altro che difettosa o manifestamente illogica, citando due circostanze obiettive (presenza degli imputati a bordo di due delle autovetture usate certamente dagli autori del reato e successivo riconoscimento da parte dello ZO) tali da poter essere senz'altro apprezzate sotto il profilo storico e logico, per la loro reciproca attitudine integrativa, come prova certa della commissione del reato. Correttamente il comportamento minaccioso che integra l'elemento essenziale del reato è stato attribuito a tutte le persone che si erano portate sul posto a bordo delle automobili, non importando che solo talune di esse lo abbiano esplicitato verbalmente, poiché la presenza delle altre persone (di certo non qualificabile come casuale) serviva indubbiamente a rafforzare l'intimidazione e ad attribuirle spessore e credibilità. Le statuizioni relative alle attenuanti, al giudizio di comparazione tra circostanze e all'entità della pena sono il prodotto di valutazioni di fatto, come tali riservate alla discrezionalità del giudice di merito, il cui esercizio non è censurabile quando sorretto, come nel caso di specie, da congrua e non illogica motivazione.
Parimenti infondati debbono ritenersi i rilievi del LO. Il suo concorso in tutti e tre gli episodi delittuosi è stato desunto dalla incontestata circostanza che una delle autovetture, il cui numero di targa fu esattamente rilevato dallo ZO, era nella sua materiale ed abituale disponibilità, essendo intestata a sua madre;
e dalla altrettanto incontestata circostanza che egli si trovava alla guida della stessa, in compagnia delle persone poi riconosciute dallo ZO, poco dopo il terzo episodio di tentata estorsione (che poi si tratti di mezz'ora o di più è circostanza marginale e senz'altro non decisiva). Non si può affermare che si tratti di elementi privi dei necessari requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, al contrario, essi collegano immediatamente la persona del LO ai fatti per cui è processo (e non già ad uno soltanto di essi, dato che le autovetture usate dagli agenti erano sempre le stesse) e lo individuano con indiscutibile fondamento logico come coautore dei reati in esame. La possibilità dell'affidamento dell'autovettura a persone estranee è prospettata nel secondo ricorso come mera ed astratta ipotesi, non confortata nel procedimento dalla minima allegazione verificabile;
e V alibi proposto è stato disatteso dalla sentenza di primo grado, richiamata da quella di appello, che ne ha escluso l'incompatibilità con la partecipazione agli episodi delittuosi. L'attenuante di cui all'art.114 c.p. presuppone che il contributo causale arrecato al fatto sia marginale e del tutto trascurabile;
e ciò non può ritenersi nel caso del LO, possessore e conducente di uno degli automezzi usato nella commissione di tutti e tre i reati e quindi sempre presente sulla scena del delitto. La questione della compatibilità tra le aggravanti contestate è stata risolta in senso positivo da questa Corte (SS.UU. 28.3.2001 n. 10); e nel ricorso non vengono indicate ragioni atte a porre in discussione tale indirizzo ormai consolidato. Per gli ulteriori rilievi in materia di attenuanti e di trattamento sanzionatorio vale quanto osservato a proposito degli altri ricorsi.
Il ricorso del BI deve essere dichiarato inammissibile. L'avviso di deposito della sentenza, come risulta dall'epigrafe stessa dell'atto di impugnazione, venne notificato il 6.7.2006; mentre il ricorso risulta presentato il 19.10.2006, e cioè oltre la scadenza del termine di quarantacinque giorni.
Al rigetto e alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti, tra loro in solido, al pagamento delle spese processuali. Consegue altresì la condanna del BI al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso di BI e rigetta tutti gli altri ricorsi. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e BI anche al versamento di Euro 1.000 in re della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella udienza, il 11 aprile 2007. Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2007