Sentenza 25 settembre 2014
Massime • 1
È legittima l'utilizzazione, nel giudizio abbreviato, dei verbali aventi ad oggetto l'individuazione di persone o cose eseguita a norma dell'art. 361 cod. proc. pen., a nulla rilevando che quest'ultima disposizione non preveda l'osservanza delle forme e delle garanzie stabilite dall'art. 214 stesso codice per la ricognizione di persone, fermo restando, per il giudice, l'obbligo, in caso di contestazione degli esiti della citata attività di indagine, di una puntuale enunciazione delle ragioni per cui egli ritenga di attribuire attendibilità ad essi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/09/2014, n. 40583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40583 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 25/09/2014
Dott. DAVIGO P. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni - Consigliere - N. 2103
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - N. 17384/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA LE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 27/01/2014 della Corte d'appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Piercamillo Davigo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. GALLI Massimo che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 19.9.2013 il G.U.P. del Tribunale di Napoli dichiarò IA LE responsabile di rapina aggravata e - con la diminuente per il rito abbreviato - lo condannò alla pena di anni 3 di reclusione ed Euro 800,00 di multa.
2. L'imputato propose gravame ma la Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 27.1.2014, confermò la pronunzia di primo grado.
3. Ricorre per cassazione l'imputato personalmente deducendo violazione di legge e vizio di motivazione anche in relazione al travisamento della individuazione di persona operata dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 349 c.p.p. e non ai sensi degli artt. 361 e 370 c.p.p.. Se delegato dall'autorità inquirente l'atto avrebbe dovuto essere compiuto secondo le modalità di cui all'art. 213 c.p.p.. Nel verbale di individuazione (allegato al ricorso) non vi è traccia della descrizione fisica dell'autore del reato preliminare all'individuazione e sarebbe generico anche il riconoscimento, peraltro con indicazione del colore degli occhi come marrone, mentre erano verdi. Con riferimento agli spacchi sui pantaloni la Corte territoriale si è limitata a rilevare che la persona offesa non ha escluso che fossero presenti. La persona offesa ha indicato che il cappellino indossato dal rapinatore era bianco e nero e la Corte d'appello ha rilevato che, poiché quello dell'imputato era bianco con una scritta nera, era bianco e nero. Nel richiamare la vicenda collegata del danneggiamento dell'autovettura di TL AN, la Corte di merito ha introdotto elementi che non sono agli atti. Anche il riferimento alle forbici è frutto di interpretazione delle dichiarazioni della persona offesa, che ha parlato di forbici solo ha specifica domanda.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato e svolge censure di merito. Gli atti compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria nella fase delle indagini preliminari hanno una funzione esclusivamente endoprocessuale, cioè finalizzata alla prosecuzione delle stesse (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 37870 del 11/05/2004 dep. 24/09/2004 Rv. 230032).
Pertanto non vi è alcuna nullità conseguente all'inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 213 c.p.p.. È peraltro legittima l'utilizzazione, nel giudizio abbreviato, dei verbali aventi ad oggetto l'individuazione di persone o cose eseguita a norma dell'art. 361 c.p.p., a nulla rilevando che quest'ultima disposizione non preveda l'osservanza delle forme e delle garanzie stabilite dall'art. 214 c.p.p. per la ricognizione di persone, fermo restando, per il giudice, l'obbligo, in caso di contestazione degli esiti della citata attività di indagine, di una puntuale enunciazione delle ragioni per cui egli ritenga di attribuire attendibilità ad essi (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 18459 del 11/04/2007 dep. 15/05/2007 Rv. 236420). Non vi sono stati travisamenti degli atti del procedimento, ma interpretazione degli stessi (così quanto al cappellino con una scritta nera, alla complessità del volto che la Corte ha ritenuto rendere irrilevante l'imprecisione sul colore degli occhi al riferimento alle forbici), mentre il riferimento al danneggiamento dell'auto rileva ai soli fini della dedotta ed esclusa incompatibilità degli orari, così quello ai pantaloni era solo finalizzato ad escludere che vi fosse incompatibilità fra la persona dell'imputato e la descrizione della persona offesa.
2. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2014