Sentenza 18 giugno 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/06/2001, n. 8197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8197 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2001 |
Testo completo
8 1 97 /0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto: Vendita - Garanzia pe LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE vizi e difetti SEZIONE SECONDA CIVILE R.G. n. 8221/1999 composta da: Cron. 18824 Presidente Rep. 2056 Roberto Michele TRIOLA Udienza 23 marzo 2001 Carlo CIOFFI Consigliere relatore Consigliere Umberto GOLDONI Consigliere Ettore BUCCIANTE Giovanna SCHERILLO Consigliere chiesta IL SOLE 24 ORE dal Sig. ha pronunciato la seguente: per diritti L. SENTENZA 18 GIU, 2001 sul ricorso proposto da: IL CANC IMPRESA MALAGOLI GEOM. GINO & C. s.a.s., in persona del socio ac- comandatario IN GO, difesa dall'avv. Edgardo Buozzi, di Modena, come da procura in atti;
CANCELLERIA -ricorrente -
contro
LAFARGE BRAAS ITALIA s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma, via Buccari n. 11, presso l'avv. Fabrizio De Lorenzo, che la difende, come da procura in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 253 del 4 marzo 1998; 526601 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23 marzo 2001 dal consigliere Carlo Cioffi;
udito l'avv. M. Merla;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Pietro Abritti, che ha chiesto il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Bolo- gna, riformando quella pronunziata in primo grado dal Tribunale di Mode- na, ha rigettato la domanda della società GO di garanzia per i vizi della merce che aveva acquistato dalla società Braas AL, affermando che non era stata tempestivamente proposta. A tal fine La Corte d'appello di Bologna ha negato che nella lettera del 10 novembre 1981 (con cui la società venditrice aveva preso atto degli inconvenienti lamentati dalla acquirente, ma aveva escluso ogni sua responsabilità al riguardo, sostenendo che essi non si erano verificati per vi- zi o difetti della merce fornita, ed erano invece conseguenza dell'uso impro- prio che quest'ultima ne aveva fatto) fosse ravvisabile un riconoscimento dei vizi lamentati;
in ossequio al principio, affermato da questa Corte, se- condo il quale, “agli effetti di cui all'art. 1495 comma 2° cod. civ. si ha il riconoscimento del vizio redibitorio tutte le volte che il venditore riconosce che un certo fenomeno denunziatogli costituisce difetto della cosa venduta, non anche quando il fenomeno, cui l'acquirente attribuisce natura di vizio, venga sì riconosciuto dal venditore, ma venga nel contempo da lui riferito 2 non già ad un intrinseco vizio della cosa venduta, ma a difetto imputabile all'acquirente o a terzi, successivo alla consegna della merce". La società GO ha chiesto la cassazione di tale sentenza per due motivi. La società SS AL, che nelle more ha mutato la sua ragione sociale in LA SS AL, ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo del suo ricorso la società GO, ricor- dando altro principio più volte affermato da questa Corte (a termini del quale si ha riconoscimento dei vizi della cosa venduta - che, ai sensi del se- condo comma dell'art. 1495 cod. civ., esonera il compratore dalla denuncia prevista dal comma 1 della stessa norma a pena di decadenza dal diritto di garanzia quando il venditore ammette che la cosa presenta una caratteristi- ca, a qualunque causa riconducibile, potenzialmente pregiudizievole aotto il profilo economico o funzionale, e non occorre l'ulteriore riconoscimento di quest'ultimo della sua responsabilità o colpa in ordine a detto vizio), denun- zia violazione della detta norma e vizi di motivazione. La censura è infondata. I due principi giurisprudenziali, quello al quale si è richiamata la Corte territoriale (affermato dalle sentenze di questa Corte, n. 6321 del 4 di- cembre 1980, n. 3603 del 25 maggio 1983, n. 8226 del 11 agosto 1990), e quello ricordato dalla ricorrente (affermato dalle sentenze di questa Corte, n. 5214 del 10 settembre 1980, n. 6326 del 28 ottobre 1986, n. 4464 del 20 maggio 1997), lungi dall'essere contrastanti, si integrano e si completano;
il 3 primo afferma infatti che per aversi riconoscimento dei vizi o difetti della merce venduta non è sufficiente la presa d'atto, da parte del venditore, di una denunzia degli stessi da parte dell'acquirente, e che esso è da escludersi quando il venditore, nell'accusare ricevuta di una tal denunzia, lungi dal ri- conoscerli, in realtà li neghi, sostenendo che gli inconvenienti lamentati dall'acquirente sono conseguenti non alle caratteristiche strutturali della merce, ma ad altre e diverse cause, come ad esempio ad un suo uso non ap- propriato;
ed il secondo afferma invece che, volta che sia intervenuto il ri- conoscimento del vizio o difetto nei sensi appena detti, ossia una volta che il venditore abbia riconosciuto che l'inconveniente lamentato dall'acquirente dipende da caratteristiche strutturali della merce venduta, non è necessario, perché si verifichino le conseguenze di cui al comma 2° dell'art. 1495 cod. civ., che il venditore ammetta anche sue responsabilità o colpe al riguardo. Il giudizio circa l'avvenuto riconoscimento dei vizi della cosa venduta da parte del venditore si sostanzia poi in un accertamento di merito incensurabile in sede di legittimità se immune da distorsioni logiche e da er- rori giuridici nell'interpretazione e nella valutazione dei fatti di causa (Cas- sazione civile, sez. II, 28 ottobre 1986 n. 6326); ed il ricorrente non ne ha specificatamente denunziato alcuno, ma si è limitato a dolersi della mancata considerazione di altra lettera della società resistente, diversa da quella indi- cata in narrativa, menzionata nella sentenza impugnata, e che all'evidenza la Corte di merito ha ritenuto irrilevante ai fini di causa. Con il primo motivo di ricorso la società GO denunzia an- che violazione dell'art. 1512 cod. civ.. 4 La censura è inammissibile, perché non risulta, dalla sentenza impugnata e dal ricorso, che la società ricorrente, oltre a chiedere garanzia per gli asseriti vizi della merce acquistata, abbia, nel giudizio di merito, chiesto anche la diversa garanzia per il buon funzionamento di quest'ultima per un tempo determinato, allegando l'assunzione di una responsabilità in tal senso della controparte. Il secondo motivo di ricorso attiene alla prescrizione del diritto alla garanzia di cui all'art. 1490 cod. civ., e resta assorbito. Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso, e condanna la società GO a ri- fondere alla LA SS AL le spese del giudizio di legittimità, che li- quida in lire 105800 oltre lire 3.000.000 per onorari. Roma, 23 marzo 2001 Il presidente (Roberto Michele Triola) per Tel L'estensore arlo Cioffi) IL CANCELLIFRE C1 Paolo Talarico Calorico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 18 GIU, 2001 IL CANCELLIERE C1 ENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Popistrano in dot 7.0.1.4.2007 Serie 4 3 43614 varscite €. 149.77 3 40000 (euro CENTOQUARANTANOVE/77 230000 p. Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria G FILIPPO) ROMA Responsabile Servizio Giudiziari 52 (Dr M RACCHIN!!