Sentenza 26 febbraio 2010
Massime • 1
La liceità del ricorso agli "offendicula" va ricollegata alla causa di giustificazione dell'esercizio di un diritto: quello della difesa preventiva del diritto stesso, di natura patrimoniale o personale. Affinché, però, la difesa del diritto mediante il ricorso agli "offendicula" possa ritenersi consentita, occorre che gli stessi non siano - di per sé e per loro stessa natura - Idonei a cagionare eventi di rilevante gravità, come le lesioni personali o la morte di colui che il diritto protetto aggredisce. Se, invece, si tratta di strumenti che abbiano un'intensa carica lesiva e siano, dunque, idonei a cagionare conseguenze dannose all'incolumità personale, occorre - per l'applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen. - effettuare, anzitutto, un giudizio di raffronto e di proporzione fra il bene difeso ed aggredito e quello offeso ed, altresì, accertare se la presenza degli "offendicula" era stata debitamente segnalata ed evidenziata, in modo che l'aggressore potesse e dovesse conoscere il pericolo al quale volontariamente si esponeva. (Fattispecie in cui era stata predisposta, per impedire l'accesso ad un terreno, una barra chiodata nascosta nell'erba).
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Il divieto deontologico per magistrati di sollecitare la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività d'ufficio è teso a tutelare l'imparzialità ed anche la sola immagine di imparzialità del magistrato, che sarebbero lese sia dal protagonismo sia dall'apparenza di un coinvolgimento personale nei casi trattati. Nell'attuale società mediatica l'opinione pubblica tende ad assumere come veri i fatti rappresentati dai media, se non immediatamente contestati: la verità mediatica, cioè quella raccontata dai media, si sovrappone, infatti, alla verità storica e si fissa nella memoria collettiva con un irrecuperabile danno all'onore. L'elencazione dei dei doveri del magistrato contenuta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/02/2010, n. 14519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14519 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI ON - Presidente - del 26/02/2010
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - N. 418
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 12246/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ON NT N. IL 13/11/1938;
avverso la sentenza n. 9/2008 TRIBUNALE di UDINE, del 24/10/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS;
udito il P.G. in persona del Dott. GALATI Giovanni che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RC ON veniva condannato dal Giudice di Pace di Udine alla pena ritenuta di giustizia oltre al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile ES OB, per il reato di lesioni personali colpose in danno del ES. All'imputato era stata contestata la colpa consistita in imprudenza e negligenza, per aver predisposto, per impedire l'accesso ad un terreno adibito a prato, una barra chiodata nascosta nell'erba, sulla quale il ES, camminando, aveva appoggiato il piede sinistro riportando lesioni giudicate guaribili in 7 giorni. A seguito di gravame ritualmente proposto, il Tribunale di Udine confermava l'impugnata decisione e motivava il proprio convincimento sottolineando che: a) il ES aveva dichiarato di aver riportato le lesioni descritte nel certificato sanitario, poggiando un piede sulla barra chiodata, occultata nell'erba, mentre camminava impegnato in una battuta di caccia insieme a tre amici;
b) tale versione era stata resa nell'immediatezza del fatto ai Vigili Urbani intervenuti sul posto, e confermata dai tre compagni di caccia del ES;
c) i quattro avevano accompagnato i Vigili Urbani sul punto in cui era occultata la barra chiodata consentendo ai Vigili stessi di constatarne l'esistenza: si trattava di una barra lunga circa otto metri sulla quale erano stati collocati chiodi lunghi 6 centimetri;
d) alcun dubbio sussisteva sull'attendibilità della versione della parte lesa, sottoposta ad attento vaglio critico, perché lineare e riscontrata dalle dichiarazioni dei testimoni e da quanto acclarato dai Vigili Urbani per diretta osservazione;
e) risultava dunque del tutto inverosimile la tesi difensiva prospettata dall'imputato, riuscendo difficile immaginare che i quattro si fossero messi estemporaneamente d'accordo nel delineare un disegno calunnioso al solo scopo di distogliere l'attenzione dalla battuta di caccia nella quale erano impegnati;
f) le lesioni descritte nel certificato sanitario risultavano del tutto compatibili con la versione dei fatti fornita dalla parte lesa;
g) a nulla rilevava che il posizionamento della barra chiodata fosse stato suggerito da un maresciallo dei Carabinieri;
h) risultava del tutto superflua la rinnovazione del dibattimento sollecitata dall'imputato, posto che:
l) il tenore letterale del verbale di udienza del dibattimento di primo grado lasciava intendere che l'esame della sola persona offesa era avvenuto nel pieno accordo di tutte le parti, ed i contributi conoscitivi dei verbalizzanti e degli altri testi oculari risultavano "recuperati" attraverso l'acquisizione dell'annotazione di servizio redatta dai verbalizzanti;
i) non sussistevano i presupposti per la configurabilità della scriminante di cui all'art. 51 c.p., neanche sotto il profilo putativo.
Ha proposto ricorso per Cassazione il RC, tramite il difensore, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale sotto plurimi profili: a) erronea ricostruzione della dinamica del fatto, per avere il Tribunale dato pieno ed esclusivo credito alla versione della parte lesa, senza sottoporre la stessa a puntuale vaglio critico, ancor più doveroso e necessario perché proveniente da persona portatrice di interesse;
b) il Tribunale avrebbe poi errato nel non disporre la rinnovazione del dibattimento per dare ingresso agli incombenti istruttori sollecitati dall'appellante e finalizzati alla ricostruzione della reale dinamica del fatto;
c) sussisterebbero i presupposti per la configurabilità dell'esimente di cui all'art. 51 c.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché basato su doglianze manifestamente infondate nonché tendenti - con formulazioni peraltro caratterizzate anche da genericità ed attraverso considerazioni già vagliate dal giudice dell'appello - ad una rivalutazione delle risultanze processuali non consentita in sede di legittimità.
Nella concreta fattispecie la decisione impugnata si presenta formalmente e sostanzialmente legittima ed i suoi puntuali contenuti motivazionali - quali sopra riportati (nella parte relativa allo "svolgimento del processo") e da intendersi qui integralmente richiamati onde evitare superflue ripetizioni - forniscono, con argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e valutazione delle risultanze probatorie, esauriente e persuasiva risposta ai quesiti concernenti la vicenda oggetto del processo: il giudice di appello ha spiegato, con percorso motivazionale privo di qualsiasi connotazione di illogicità, le ragioni per le quali ha ritenuto che il fatto fosse riconducibile ad una barra chiodata predisposta dall'imputato ed occultata nell'erba.
Per quel che riguarda il diniego della rinnovazione del dibattimento, che era stata sollecitata dalla difesa per l'esame di taluni testi, il Tribunale ha proceduto ad una valutazione di merito sottolineando la irrilevanza degli incombenti istruttori richiesti dalla difesa, precisando che l'acquisito compendio probatorio consentiva di decidere allo stato degli atti;
giova poi ricordare, in proposito, che, secondo il consolidato indirizzo interpretativo affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, ed avallato dalle Sezioni Unite, "la rinnovazione del giudizio in appello è istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente quando il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. Un., n. 2780/96, RV. 203974). Quanto alla predisposizione degli "offendicula", la decisione del Tribunale, che ha disatteso l'assunto difensivo circa l'asserita configurabilità della scriminante di cui all'art. 51 c.p., si pone in assoluta sintonia con l'indirizzo interpretativo delineatosi in materia nella giurisprudenza di questa Corte di cui è significativa espressione la seguente massima: "La liceità del ricorso agli "offendicula" va ricollegata alla causa di giustificazione dell'esercizio di un diritto: quello della difesa preventiva del diritto stesso, di natura patrimoniale o personale. Ciò per la assenza, al momento della predisposizione di essi, dei requisiti della attualità del pericolo e della necessità di difesa da questo, tipici della legittima difesa. Affinché, però, la difesa del diritto mediante il ricorso agli "offendicula" possa ritenersi consentita, occorre che gli stessi non siano - di per sè e per loro stessa natura - idonei a cagionare eventi di rilevante gravità, come le lesioni personali o la morte di colui che il diritto protetto aggredisce. Se, invece, si tratta di strumenti che abbiano un'intensa carica lesiva e siano, dunque, idonei a cagionare conseguenze dannose all'incolumità personale, occorre - per l'applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen. - effettuare, anzitutto, un giudizio di raffronto e di proporzione fra il bene difeso ed aggredito e quello offeso ed, altresì, accertare se la presenza degli "offendicula" era stata debitamente segnalata ed evidenziata, in modo che l'aggressore potesse e dovesse conoscere il pericolo al quale volontariamente si esponeva" (Sez. 1, n. 5141 del 24/01/1990 Ud. - dep. 04/04/1990 - imp. Borretti, Rv. 183949). Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2010