Cass. pen., sez. III, sentenza 05/02/2014, n. 21256
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Sentenza 5 febbraio 2014

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In tema di tutela penale dei prodotti dell'industria e del commercio, la "fallace indicazione" del marchio di provenienza o di origine impressi sui prodotti presentati in dogana per l'immissione in commercio integra: a) il reato previsto dall'art. 4, comma 49, della legge n. 350 del 2003 qualora, attraverso indicazioni false e fuorvianti o l'uso con modalità decettive di segni e figure, il consumatore è indotto a ritenere che la merce sia di origine italiana; b) l'illecito amministrativo previsto dall'art. 4, comma 49-bis, della medesima legge qualora, a causa di indicazioni di provenienza insufficienti o imprecise, ma non ingannevoli, il consumatore è indotto in errore sulla effettiva origine dei prodotti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che correttamente la decisione impugnata avesse affermato la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art.4, comma 49, della legge n. 350 del 2003, per aver presentato alla dogana stendibiancheria di origine cinese recanti sulla confezione la bandiera nazionale ed indicazioni solo in lingua italiana tra cui la dicitura "prodotto di qualità testato a norma europea").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 05/02/2014, n. 21256
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 21256
    Data del deposito : 5 febbraio 2014

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