Sentenza 30 aprile 2009
Massime • 1
In tema di tutela del diritto di autore, purchè il fatto non costituisca concorso nei reati di cui all'art. 171 octies della legge n. 633 del 194, integra un semplice illecito amministrativo la condotta di acquisto o noleggio di supporti audiovisivi abusivamente riprodotti punita dall'art. 174 ter della legge 22 aprile 1941 n. 633, (come modificato dall'art. 16 della legge n. 248 del 2000), con una sanzione pecuniaria.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/04/2009, n. 33550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33550 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe Maria - Presidente - del 30/04/2009
Dott. RENZO Michele - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere - N. 1874
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 34031/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR RI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, 1^ sezione penale, in data 14.4.2006;
Sentita la relazione della causa fatta, in pubblica udienza, dal consigliere Dott. CERVADORO Mirella;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, Dott. MARTUSCIELLO Vittorio, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente al reato p.p. dall'art. 648 c.p.;
Udito il difensore avv. DE ANGELIS Roberto, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 14.3.2005, il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, dichiarò AR RI responsabile dei reati di cui all'art. 648 c.p., comma 2, L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett. c) e d) (detenzione e vendita 100 CD musicali illecitamente duplicati e privi del contrassegno SIAE), e unificati i reati sotto il vincolo della continuazione - concesse le attenuanti generiche equivalenti - lo condannò alla pena di mesi otto e giorni venti di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa.
Avverso tale pronunzia propose gravame l'imputato, e la Corte d'Appello di Palermo, con sentenza del 14.2.2006, confermava la decisione di primo grado.
Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) in relazione all'art.648 c.p., in relazione alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, lett.
c) come novellato dalla L. n. 248 del 2000, nonché in relazione all'art. 530 c.p.p., per il mancato proscioglimento dal reato di ricettazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto, risulta accertato dalle sentenze di merito, e non contestato dal ricorrente, che l'imputato fu trovato in possesso di 100 compact disk, abusivamente riprodotti, e detenuti per la vendita o per il noleggio.
La detenzione dei supporti musicali e video e compact disk finalizzata alla vendita è fattispecie puntualmente prevista come reato dalla L. n. 633 del 1941, artt. 171 ter e 171 bis. Non trattandosi, infatti, di uso personale, va escluso che possa ritenersi l'illecito amministrativo, configurandosi invece il reato di cui agli indicati artt. 171 ter e 171 bis.
In ordine alla problematica relativa al possibile concorso formale fra il reato di ricettazione e quello della legge speciale in parola, ed al contrasto di giurisprudenza verificatosi sul punto, le Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione con sentenza n. 47164 del 20/12/2005 (dep. 23/12/2005, rv. 232303, ric. Marino), hanno, in primo luogo, affermato che nel vigore della L. 18 agosto 2000, n. 248 il concorso formale del reato di ricettazione era da intendersi escluso, in quanto la condotta di acquisto di supporti audiovisivi, fonografici o informatici o multimediali, non conformi alle prescrizioni legali, posta in essere prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 68 del 2003, ove non costituisse concorso in uno dei reati previsti dalla L. n. 633 del 1941, artt. da 171 a 171 octies, integrava l'illecito amministrativo di cui alla L. n. 248 del 2000, art. 16, e ciò anche se l'acquisto fosse stato destinato al commercio;
la disposizione della legge speciale, infatti, in virtù del principio di specialità previsto dalla L. 24 novembre 1981, n.689, art. 9, prevale in ogni caso sul reato di ricettazione.
La sentenza in parola ha rilevato, poi, che per le condotte poste in essere successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, che ha abrogato la L. n. 248 del 2000, art. 16,
sostituendolo con il nuovo testo della L. n. 633 del 1941 (art. 28), art. 174 ter, è configurabile il concorso tra il reato di ricettazione e quello di commercio abusivo di prodotti audiovisivi abusivamente riprodotti (L. 22 aprile 1941, n. 633, art. 171 ter), allorché l'agente, oltre ad acquistare supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni legali, li detenga a fine di commercializzazione. La fattispecie di cui al presente procedimento, tuttavia, si colloca in epoca anteriore alla modifica legislativa di cui al D.Lgs. n. 68 del 2003, onde non poteva ritenersi il concorso fra i reati di cui all'art. 171 bis e ter e quello di cui all'art. 648 c.p.. Questa sezione, che già aveva preso posizione favorevole all'esclusione del concorso fra reato di ricettazione e reato previsto dalla legislazione speciale, a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite, ha ribadito il proprio precedente orientamento in altre numerose pronunce (vedi, tra le tante, le sentenze nn. 3995/05 Rv. 230699; 3286/05 Rv. 230730; 9273/05 Rv. 230792; 8761/05 Rv. 231322; 12489/05 Rv. 231774; 19566/06 Rv. 234190). Nelle ultime sentenze citate, in particolare, è stato efficacemente rilevato che, in tema di tutela del diritto di autore, purché il fatto non costituisca concorso nei reati di cui all'art. 171/171 octies, la condotta di acquisto o noleggio di supporti audiovisivi abusivamente riprodotti integra un semplice illecito amministrativo, ed è punita dalla L. n. 633 del 1941, art. 174 ter, come modificato dalla L. n.248 del 2000, art. 16, con una sanzione pecuniaria. La disposizione di cui all'art. 171 ter non concorre, poi, con il reato di ricettazione, atteso che tra le due norme sussiste un rapporto di continenza, in quanto nella norma codicistica sono compresi tutti gli elementi costitutivi della norma in questione, come modificata dalla L. n. 248 del 2000, che descrive più specificamente condotte già comprese sul piano astratto nella prima, con la quale si pone in rapporto di specialità.
Il ricorso proposto risulta pertanto fondato, per quanto riguarda l'indebita condanna per il reato di ricettazione.
Deve essere quindi disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 648 c.p., perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Essendo stata la pena commisurata sul reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter (p.b. anni uno ed Euro 2.700,00 per art. 171 ter,
aumentata di giorni 10 ed Euro 100,00 per art. 99 c.p. ed ancora aumentata di gg. 20 ed Euro 200,00 per art. 81 cpv. c.p., ed infine ridotta di 1/3 per il rito, pari a mesi quattro, gg. 10 ed Euro 1.000,00), sussiste la possibilità, riconosciuta alla Corte di cassazione dall'art. 620 c.p.p., lett. l), di procedere direttamente alla determinazione della pena, nelle ipotesi in cui alla situazione da correggere possa porsi rimedio senza accertamenti e valutazioni discrezionali su circostanze e punti controversi, suscettibili di dive apprezzamenti di fatto, in quanto operazioni incompatibili con le attribuzioni del giudice di legittimità (v. tra le tante Cass. Sez. 6^, Sent. n. 11564/2009 Rv. 242932). La pena residua per il reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter viene quindi determinata in mesi otto giorni 3 ed Euro 1.833,00 di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al delitto di ricettazione, perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato e determina la residua pena per il reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter in mesi 8 g. 3 ed Euro 1.833,00 di multa.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 aprile 2009. Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2009