Sentenza 15 gennaio 2008
Massime • 1
Qualora il deposito degli atti dell'indagine preliminare avvenga, in tutto o in parte, successivamente alla notifica dell'avviso di conclusione previsto dall'art. 415 bis cod. proc. pen., il termine di venti giorni indicato al comma terzo di detta disposizione inizia a decorrere dal momento del deposito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/01/2008, n. 5580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5580 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 15/01/2008
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 00032
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 019380/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NA GI, N. IL 22/09/1964;
avverso ORDINANZA del 12/05/2007 GIP TRIBUNALE di CATANIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
lette le conclusioni del P.G. Dott. DE NUNZIO Wladimiro, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
OSSERVA
l'ordinanza indicata in epigrafe ha rigettato l'istanza di SS GI per la restituzione nel termine di cui all'art. 415 bis c.p.p., comma 3, (istanza basata sul mancato deposito dei brogliacci delle intercettazioni telefoniche), osservando che detto termine non è previsto a pena di decadenza (presupposto necessario perché possa farsi luogo alla restituzione) e che, in ogni caso, essendo successivamente avvenuto il deposito in questione e non essendo ancora stata presentata la richiesta di rinvio a giudizio, il difensore avrebbe egualmente potuto esercitare le facoltà attribuitegli dalle legge.
Ricorre il difensore, denunciando violazione di legge, sull'opposto assunto della perentorietà del termine in questione. Il ricorso è infondato.
Anche a prescindere dalla rilevata natura meramente ordinatoria del termine di venti giorni di cui all'art. 415 bis c.p.p., comma 3, in esame (al precedente citato nell'ordinanza impugnata adde, nel medesimo senso, la sentenza della 3^, Sezione di questa Corte 24/9/04, Forte, rv. 230.331, secondo cui, in particolare, i diritti di difesa di cui alla norma citata - come ritenuto dal GIP anche nel presente caso - possono esercitarsi sino alla richiesta di rinvio a giudizio), la giurisprudenza ha, comunque statuito che, qualora il deposito degli atti avvenga (totalmente o parzialmente,) in ritardo, l'inizio della decorrenza del termine stesso debba postergarsi all'avvenuto deposito (cfr. Sez. 6^, 17/6/04, Condorelli, rv. 230.539) ed ha, altresì, precisato che l'omesso deposito di alcuni atti al momento dell'avviso di conclusione delle indagini è sanzionato dall'inutilizzabilità di quei medesimi atti (cfr. Sez. 1^, 2/3/05, Chiaramonte, rv. 231.504 e Sez. 4^, 8/6/06, Panichelli, rv. 234.810).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2008