Sentenza 14 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/03/2001, n. 3699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3699 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBL03699 /0 1 IN NOME LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 15796/98 Consigliere Cron.7755 Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere Dott. Bruno BATTIMIELLO Rep. Consigliere Ud.18/01/01 Dott. Florindo MINICHIELLO Rel. Consigliere Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CA EL;
2001 intimata 243 avverso la sentenza n. 2310/97 del Tribunale di -1- VERONA, depositata il 28/11/97 R.G.N. 85/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/01 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso con conseguente estinzione. -2- Svolgimento del processo Con sentenza in data 28 novembre 1997 il Tribunale di Verona, decidendo sull'appello proposto da RB CA contro l'INPS avverso pronuncia del Pretore della stessa sede, ha accertato la sussistenza del diritto della ricorrente alla integrazione al trattamento minimo della pensione di reversibilità, nei limiti della prescrizione decennale per il periodo precedente la data della domanda amministrativa, condannando quindi l'INPS al pagamento dei relativi arretrati, oltre interessi dal 120° giorno successivo a tale data. E ciò sul rilievo che il diritto alla integrazione è distinto ed autonomo dal diritto alla pensione, onde il termine di decadenza sostanziale che l'art.6 del d.l. n.103 del 1991, convertito dalla legge n.116 del 1991, ha introdotto a modifica dell'art. 47 d.p.r. n.639 del 1970, per l'esercizio del diritto alla prestazione, deve computarsi avendo riguardo alla domanda del trattamento minimo e non alla originaria domanda di attribuzione della pensione. Per la cassazione di questa sentenza l'INPS ricorre con un motivo. L'intimata non si è costituita. Motivi della decisione Con l'unico motivo l'INPS deduce violazione dell'art.22 legge 903/65, come modificato dalla sentenza 495/93 della Corte Costituzionale, in relazione alla legge n.662/96, art.1, commi 181-184, dell'art.112 c.p.c. (in relazione all'art.360 n.3 e 5 c.p.c.) e sostiene che il Tribunale, sia nel descrivel fatti di causa, sia in motivazione, ha fatto riferimento a fattispecie completamente differente da quella controversa, attribuendo un diritto mai reclamato dalla RB né in primo, né in secondo grado. Aggiunge che la questione effettivamente controversa rientrava tra quelle per le quali la legge n.662/1996 impone l'estinzione del giudizio, che, pertanto, va dichiarata di ufficio. Il ricorso è fondato. 3 Basta guardare alle conclusioni dell'appellante, trascritte nella epigrafe della impugnata sentenza, per constatare che in effetti la RB ebbe a richiedere al giudice di secondo grado che, in parziale riforma della impugnata sentenza, fosse condannato l'INPS a corrisponderle, nei limiti della prescrizione decennale “la pensione di reversibilità SO/35010534 ricalcolata in conformità alla sentenza n.495/93 della Corte Costituzionale ( 60% della pensione integrata al T.M. già goduta dal dante causa), essendo il periodo successivo alla domanda amministrativa già stato riconosciuto dal Pretore". E, coerentemente, sia il ricorso introduttivo come pure la sentenza di primo grado evidenziano che il giudizio era stato instaurato per ottenere la riliquidazione della pensione di reversibilità nella misura del 60% dell'importo spettante al dante causa della ricorrente, comprensivo della integrazione al minimo. Il giudice di appello si è, quindi, pronunciato su una domanda diversa da quella portata al suo esame, e ciò comporta, in accoglimento del ricorso dell'INPS, la cassazione della impugnata sentenza. La Corte può, peraltro, pronunciarsi direttamente sulla questione che costituisce l'effettivo oggetto del giudizio. Tale questione risulta, invero, compresa tra quelle per cui l'art. 36, quinto comma, della legge 23 dicembre 1998 n.448, sostituendo, con efficacia di ius superveniens, la previsione - di contenuto analogo – dettata dall'art. 1, comma 183, della legge 23 - dicembre 1996 n.662, impone la declaratoria di estinzione di ufficio dei giudizi pendenti (come quello di specie) alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 448/1998 che abbiano ad oggetto “le questioni di cui all'art. 1, commi 181 e 182 della legge 23 dicembre 1996 n. 662", prevedendo altresì la compensazione tra le parti delle relative spese e stabilendo che " provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto". 4 Tra le questioni anzidette la norma richiamata (art.1, comma 182) espressamente include il "pagamento delle somme maturate....sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 495 del 1993 e n.240 del 1994 ...". Ed è noto che la sentenza del giudice delle leggi n.495 del 1993 ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965 n. 903,' nella parte in cui non prevede che la pensione di reversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe avuto comunque diritto di percepire. 9 Ne consegue che, quante volte il giudizio abbia ad oggetto, come nella specie, la richiesta di riliquidazione del trattamento di reversibilità in applicazione della ricordata pronuncia n.495/93, tante volte si configura una questione di cui all'art. 1, commi 181 e 182, della legge n. 662 del 1996>>, e, quindi, una delle questioni con riferimento alle quali è formulata la previsione di estinzione dei giudizi pendenti (vedi, in senso conforme, Cass. 11 gennaio 2000 n.2.29, 28 agosto 1999 n. 9099, 19 giugno 1999 n.6171, 19 giugno 1999 n. 6171, 11 giugno 1999 n. 5789, 26 maggio 1999 n. 5601, 11 maggio 1999 n. 4665). Il presente giudizio, pertanto, va certamente dichiarato estinto. Quanto al regolamento delle spese processuali, ritiene la Corte, anche questo caso richiamando la propria costante giurisprudenza (vedi, per tutte, le sentenze più sopra citate), che la previsione legale di integrale compensazione di cui al ricordato art. 36 legge n.448/1998 debba operare in riferimento anche ai pregressi gradi di giudizio, in quanto la disposizione sulla estinzione officiosa, in una con quella sulla perdita di efficacia delle sentenze non ancora passate in giudicato, determinano la caducazione del regolamento delle spese adottato nelle fasi di merito, imponendo al tempo stesso al giudice da ultimo investito di uno dei temi controversi espressamente contemplati dall'art. 1, commi 181 e 182, della legge n.662/1996 cit., di rinnovarlo con riguardo all'intero corso del processo ed al suo esito finale. Vanno, di conseguenza, compensate tra le parti le spese dell'intero processo.
PQM
7 La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e dichiara estinto il giudizio, compensando tra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma il 18 gennaio 2001 Il PresidenteSur f Il Cons. estensore fatellollett Chill. се IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 14 MAR. 2001 oggi, IL CANCELLIERE 3 3 0 1 5 A I . S . T S D , R N A T O A ' , 3 L L L A 7 L - S O E E 8 B - P D I 1 S I I 1 D S N N A E G E T S S G O I O G A A P E D L M E O I , T A T A O I L R D R L T I E S E I D T D G N O E E R S E