Sentenza 27 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/05/2002, n. 7709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7709 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2002 |
Testo completo
O LL O B E E N (IST.NE' GIUDICE DEPATICA .374 ZIO A -11-1991, N R Aula 'B' T IS G E R A 9 D 3 ICA ITALIANA E E T K 6 N 4 SE . T E T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO077·09 /02 R A LA CORTE Oggetto Risarcimento danni SEZIONE TERZA CIVILE da inadempimento Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolo VITTORIA - Presidente R.G.N. 5784/00 Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Rel. Consigliere Cron. 21338 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Rep. Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere- Ud.18/03/02 Dott. Gianfranco MANZO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CO AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA IDROSCALO 2, presso lo studio dell'avvocato NICOLA DE BENEDETTO, difesa dall'avvocato GIOVANNI BATTISTA LUCIANO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
IT AR TE, domiciliata in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato CARLO MARIO DALMASSO, giusta delega in atti;
controricorrente 2002 avversO la sentenza n. 294/99 del Giudice di pace di 684 SASSARI, emessa il 12/11/99 e depositata il 17/11/99 (R.G. 432/97); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 18/03/02 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha chiesto si rigetti il ricorso. Svolgimento del processo e Motivi della decisione 1. Il giudice di pace di Sassari, con sentenza del 17 novembre 1999, ha rigettato la domanda proposta da NT SS
contro
IA SA PI per conse- guire il risarcimento dei danni, indicati in lire 600.000, che la prima dichiarava avere subito in conse- guenza del fatto dell'errato confezionamento di un cap- potto ad opera della PI.
2. Il giudice di pace è giunto alla conclusione in- dicata considerando che la SS non aveva denunziato i vizi della confezione nel termine di otto giorni.
3. NT SS ha proposto ricorso con il quale ha chiesto che la sentenza sia cassata, adducendo vio- lazione dell'art. 2226, secondo comma, cod. civ. e di- fetto di motivazione. L'intimata ha resistito con controricorso con il quale, tra l'altro, ha denunciato la nullità del ricor- 2 so per cassazione privo della procura speciale. Il P.M. ha concluso chiedendo il rigetto del ricor- so.
4. Il ricorso per cassazione reca a margine la pro- cura speciale indicata dall'art. 365 cod. proc. civ. Il fatto che la procura sia apposta a margine del- l'atto con il quale è proposta l'impugnazione rende ra- gione del fatto che essa sia stata conferita specifica- mente e successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata: Cass. 23 aprile 1999, n. 4038. 5. Contro le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie di valore non superiore a lire due milioni (sentenze da ritenersi sempre pronunciate secon- do equità, anche quando il giudice abbia fatto applica- zione di una norma di legge, con o senza espressa indi- cazione della sua rispondenza all'equità) non è ammesso il ricorso per cassazione per violazione della legge sostanziale ai sensi del n. 3 dell'art.360, la quale è consentita soltanto in caso di inosservanza o falsa ap- plicazione della costituzione e delle norme comunita- rie, se di rango superiore a quelle ordinarie, о per difetto di motivazione ai sensi del n. 5 dell'art. 360 dello stesso codice, quando l'enunciazione del criterio di equità adottato non sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si 3 risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di ra- dicale ed insanabile contraddittorietà della motivazio- ne;
Cass. 7 marzo 1999, n. 716/SU;
6. Il principio deve trovare applicazione nella fattispecie esaminata, nella quale è denunciata norma del codice civile e difetto di motivazione.
7. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato;
Le spese di questo giudizio gravano sul ricorrente in base alle regole della soccombenza.
P. q. m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te al rimborso delle spese di questo giudizio, che li- in EURO 18,64 oltre onorari liquidati in € quida 450,00. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 18 marzo 2002. Luigi Francesco Di Nanni, Estensore My Bu 4 O 7 L ) L 3 . Il Presidente E O N B C , E 1 A 9 E P 9 I N 1 O - D I 1 Z 1 E - A IL CANCELLIERE C1 1 C R I 2 T Dott.ssa IA Alello S . D I L U G I 9 E 3 R G E A E Depositata in Cancelierla D 6 N 4 . E . T T 27.05.02 T S N Oggi, T I E ( R S E A IL CANCED LIERE C1 Dott.ssa IA Aiello