Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/05/2026, n. 13244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13244 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE
Composta dagli Ill.mi Magistrati
RA OS
RT ON
NE BR
IA AS
OL PO
Presidente
Consigliere
Rel. Consigliera
Consigliera Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Numero registro generale 15884/2022 Numero sezionale 442/2026 Numero di raccolta generale 13244/2026 Data pubblicazione 07/06/2026
Oggetto:
Responsabilità patrimoniale Azione surrogatoria Ammissibilità ex art. 1917 c.c. Sopravvenuto fallimento del debitore surrogato Rinuncia all'azione
nei
confronti del debitore Tour
operator
pagamento
all'Assicuratore
Richiesta
di
diretto
RC
dell'assicurato fallito.
Ud. 4/02/2026
Cron.
R.G.N. 15884/2022
sul ricorso iscritto al n. 15884/2022 R.G.,
proposto da
GO AG, RI RA AT, SO AT, e TT AN, quali eredi di IC AT e di EL AT, tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via Bruxelles n. 61, presso lo studio dell'Avvocato Maurizio Savasta che li rappresenta e difende unitamente agli Avv.ti Antonio Coppola, Livio Costantino e Antonio Contaldi, come da procura in calce al ricorso e come da domicilio digitale
-ricorrenti -
Firmato Da: NE BR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 52049547b6c34711- Firmato Da: RA OS Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Seriale: 38049839235d9f745b121059ee23952
UP 4 febbraio 2026 Ric. 15884 del 2022 Pres. C. Graziosi
Rel. I. Ambrosi
Numero registro generale 15884/2022 Numero sezionale 442/2026 Numero di raccolta generale 13244/2026 Data pubblicazione 07/05/2026
nei confronti di
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI s.p.a., rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Cossa come da procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Bruno Buozzi n.68, e come da domicilio digitale
nonché nei confronti di
-controricorrente-
Fallimento Euroagent (già AG) s.r.l.;
Voyages et Losirs en Tunisie s.a.;
COMAR Compagnie Mediterraneenne d'Assurance e Reassurances s.a.;
-intimate-
Firmato Da: NE BR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 52049547b6c34711 - Firmato Da: RA OS Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Seriale: 3049839235d9f745b1210159ee23952
per la cassazione della sentenza non definitiva della CORTE D'APPELLO di BARI n. 2113/2021 depositata il 14/12/2021; udita la relazione svolta nella udienza pubblica del 4 febbraio 2026 dalla Consigliera Dott.ssa Irene Ambrosi;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione dr. Stanislao De Matteis;
uditi i Difensori delle parti, gli Avv.ti Maurizio Savasta, Livio Costantino e Antonio Contaldi per i ricorrenti e, per la controricorrente, l'Avv. Francesco Fagnini in delega dell'Avv. Giorgio Cossa:
Fatti di causa
1. IC AT e GO RE acquistarono un pacchetto turistico dal tour operator AG s.r.l., per un viaggio in Tunisia dal 5 agosto 2008 al 12 agosto 2008. Durante una escursione a Tozeur, il veicolo su cui viaggiavano, unitamente ad altri turisti, ebbe un incidente a seguito del quale IC AT perì, insieme ad altri due passeggeri, mentre GO RE rimase gravemente ferito. TT AN e EL AT, RA AT e SO AT, cioè i genitori e i germani conviventi, tutti eredi di IC AT, nonché GO RE, con due distinte citazioni, citarono in giudizio dinanzi al
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UP 4 febbraio 2026 Ric. 15884 del 2022 Pres. C. Graziosi Rel. I. Ambrosi
Numero registro generale 15884/2022 Numero sezionale 442/2026 Numero di raccolta generale 13244/2026 Data pubblicazione 07/05/2026
Tribunale di Bari il tour operator AG s.r.l. da cui avevano acquistato il pacchetto turistico. Le due cause vennero riunite. La convenuta AG si costituì, senza chiamare in causa la propria compagnia di assicurazione, cioè la Navale Assicurazioni s.p.a. (ora Unipol Assicurazioni), ma chiamando in causa la società proprietaria del veicolo coinvolto nel sinistro V.L.T. s.a. e la compagnia assicuratrice del mezzo C.O.M.A.R. s.a., per essere manlevata in caso di condanna e chiedendo il rigetto della domanda perché infondata. Pertanto, gli attori chiesero di potersi surrogare nel diritto di AG s.r.l., ossia di chiamare in giudizio la compagnia di assicurazione, domanda che fu accolta dal giudice di primo grado, con conseguente citazione della Navale Assicurazioni s.p.a., al posto della quale si costituì la compagnia di assicurazioni Unipolsai, che, nel frattempo, aveva acquisito l'originaria società. Tuttavia, nelle more, intervenne il fallimento di AG s.r.l. ed il giudizio fu interrotto. Gli attori lo riassunsero nei confronti della Curatela fallimentare che, però, restò contumace. Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 602/2019, rigettò le domande nel merito e dichiarò inammissibile quella nei confronti della Curatela del fallimento.
2. Proposta impugnazione da parte di TT AN, RA AT e SO AT, tutti eredi di IC AT e di EL AT, deceduto nel corso del giudizio di primo grado, la Corte di appello di Bari, con la pronuncia non definitiva, qui impugnata, riformò la decisione di primo grado quanto alla inammissibilità della domanda nei confronti della Curatela del fallimento, disponendo la rinnovazione della citazione verso quest'ultimo e la prosecuzione del giudizio. Nello specifico, la Corte barese, dopo aver ritenuto ammissibile la domanda di surrogatoria che i danneggiati avevano proposto nei confronti dell'assicurazione del tour operator, stante l'inerzia di quest'ultimo nel citare la propria compagnia di assicurazione, la dichiarò improcedibile sulla base del principio per cui il creditore dell'imprenditore fallito non è legittimato ad agire in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. nei confronti del debitore di quest'ultimo,
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Firmato Da: NE BR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 52049547b6c34711 - Firmato Da: RA OS Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Seriale: 38049839235d9f745b1210159ee23952
UP 4 febbraio 2026 Ric. 15884 del 2022 Pres. C. Graziosi Rel. I. Ambrosi
Numero registro generale 15884/2022 Numero sezionale 442/2026 Numero di raccolta generale 13244/2026 Data pubblicazione 07/06/2026
salvo che il curatore, costituendosi in giudizio, manifesti la volontà di agire per ottenere il pagamento del credito;
ipotesi non verificatasi nella fattispecie, essendo il curatore rimasto contumace.
3. Avverso la sentenza della Corte d'appello, ricorrono per cassazione gli originari attori con quattro motivi di censura, resiste con controricorso Unipolsai Assicurazioni. La Curatela fallimentare della AG s.r.l. e le società V.L.T. s.a. e C.O.M.A.R. s.a., sebbene intimate, non hanno ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio di legittimità. Il ricorso è stato fissato e trattato in camera di consiglio ai sensi dell'art.380 bis.1 c.p.c. in data 16 settembre 2025 e, a seguito dell'ordinanza interlocutoria n. 25376 del 2025, rinviato all'udienza pubblica in considerazione della questione di diritto di particolare rilevanza posta nel complesso dal ricorso attinente sia alla esperibilità della surrogatoria verso il fallimento del debitore inerte sia in ordine alla possibilità di agire in via ordinaria al solo fine di un accertamento verso la società di assicurazione, utile in caso di rientro in bonis del debitore fallito, nonché al fine di chiamare alla stessa udienza il procedimento connesso n. 6995/2024 r.g., non ancora fissato, al fine di disporre una eventuale riunione e, nuovamente, rifissato alla data del 4 febbraio 2026 ai sensi dell'art. 375 c.p.c. per essere trattato in udienza pubblica. Il Procuratore generale ha depositato note scritte, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato nuovamente rispettive memorie. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la "Nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., nonché degli art. 324, 325, 327, 361 c.p.c., con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c."; nello specifico, i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 112 c.p.c. in quanto la Corte d'appello avrebbe omesso di decidere sulla eccezione, sollevata dagli odierni ricorrenti, allora appellanti, tesa ad affermare il giudicato riflesso della sentenza "definitiva" della stessa Corte di appello di Bari (in diversa composizione) n. 1050/2020 (all. 6), emanata nel parallelo giudizio (r.g.
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Firmato Da: NE BR Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 52049547b6c34711 - Firmato Da: RA OS Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Seriale: 3049839235d9f745b1210159ee23952
UP 4 febbraio 2026 Ric. 15884 del 2022 Pres. C. Graziosi Rel. I. Ambrosi
Numero registro generale 15884/2022 Numero sezionale 442/2026 Numero di raccolta generale 13244/2026 Data pubblicazione 07/05/2026
676/2017), promosso contro gli stessi convenuti da altri danneggiati (Donadio e altri) e avente ad oggetto il medesimo evento dannoso, in cui fu affermata l'ammissibilità della domanda surrogatoria ex artt. 1917 e 2900 c.c., nonostante il sopravvenuto fallimento del debitore surrogato. Osservano i ricorrenti che non può disconoscersi che detto provvedimento, passato in giudicato, era ed è idoneo a spiegare effetti (riflessi) favorevoli nei confronti dei terzi, quali gli odierni ricorrenti, titolari di un diritto identico a quello fatto valere e deciso con la citata pronuncia, essendo anch'essi danneggiati del medesimo sinistro oggetto dell'altro giudizio;
ribadiscono che la citata sentenza n. 1050/2020 ha efficacia riflessa nella presente controversia, che è analoga a quella già decisa dalla suddetta sentenza con l'unica differenza riguardante i soggetti attori;
le due controversie, difatti, hanno ad oggetto il medesimo viaggio organizzato, il medesimo evento (con pluralità di danneggiati), le medesime parti convenute (il tour operator e, in surrogatoria, la sua società di assicurazione) e le medesime questioni controverse;
e, quindi, si tratta di un rapporto unitario complesso, con più parti titolari di diritti omologhi che hanno agito in giudizio separatamente fra loro. A parere dei ricorrenti andrebbe applicato, al caso di specie, il principio del coordinamento, sostenuto da autorevole dottrina e fatto proprio dalla giurisprudenza, in forza del quale l'accertamento compiuto dalla sentenza rispetto alla situazione unica facente capo a più soggetti vale nei confronti di tutti i soggetti del rapporto complesso accertato, poiché eventuali decisioni divergenti determinerebbero un conflitto tra giudicati;
questa conclusione andrebbe adottata secundum eventum litis, anche in applicazione analogica dei principi dettati dall'art. 1306 c.c. in tema di obbligazioni plurisoggettive solidali. Chiedono, quindi, come deciso con efficacia di giudicato nella citata sentenza, che l'improcedibilità delle domande risarcitorie nei confronti della Curatela del fallimento sia ritenuta non estensibile alla domanda surrogatoria ex art. 1917 e 2900 c.c., legittimamente da loro proposta in primo grado nei confronti della compagnia assicuratrice Unipolsai.
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UP 4 febbraio 2026 Ric. 15884 del 2022 Pres. C. Graziosi Rel. I. Ambrosi
Numero registro generale 15884/2022 Numero sezionale 442/2026 Numero di raccolta generale 13244/2026 Data pubblicazione 07/06/2026
2. I ricorrenti lamentano, con il secondo motivo di ricorso, così rubricato, la "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., non avendo la Corte di appello di Bari considerato ai fini del decidere l'efficacia di giudicato riflesso della citata sentenza della Corte di appello di Bari n. 1050/2020, che ha affermato la perdurante ammissibilità della domanda di surrogatoria ex artt. 1917 e 2900 c.c. anche nell'ipotesi di sopravvenuto fallimento del debitore surrogato"; qualora si ritenga, sostengono, che la sentenza gravata si sia pronunciata, anche solo implicitamente, sulla suddetta eccezione di giudicato riflesso (il che escludono per quanto sostenuto nel motivo precedente), essa sarebbe comunque incorsa nella violazione dell'art. 2909 c.c. per il mancato riconoscimento e la mancata applicazione del giudicato stesso. Chiedono che la sentenza impugnata sia cassata in parte qua, allorché non ha tenuto in alcun conto e tantomeno applicato la citata sentenza n. 1050/2020 in termini di giudicato riflesso o comunque, di accertamento obiettivo di verità in funzione della par condicio fra tutti i danneggiati.
3. Con il terzo motivo di ricorso, rubricato della "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1917 e 2900 c.c., in relazione all'art. 360 comma I n. 3 c.p.c., per avere la Corte di appello di Bari erroneamente confermato il capo della sentenza di primo grado di inammissibilità dell'azione surrogatoria, proposta nei confronti della convenuta debitrice AG s.r.l. e della sua assicuratrice, sul presupposto del successivo fallimento della prima e della mancata costituzione del Curatore nel giudizio riassunto, sebbene gli attori, nell'atto di riassunzione del processo interrotto, avessero espressamente rinunciato ad ogni pretesa e/o azione nei confronti della procedura fallimentare"; i ricorrenti si dolgono, in particolare del fatto che la Corte di appello ha ritenuto l'inammissibilità della domanda surrogatoria in applicazione del principio espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il creditore dell'imprenditore dichiarato fallito non è legittimato ad agire in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. nei confronti del debitore di quest'ultimo, salvo che il curatore, unico soggetto legittimato a far valere i diritti spettanti al fallito (Cass. 3413/94), costituendosi in giudizio, manifesti con il proprio comportamento la volontà di
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UP 4 febbraio 2026 Ric. 15884 del 2022 Pres. C. Graziosi Rel. I. Ambrosi
Numero registro generale 15884/2022 Numero sezionale 442/2026 Numero di raccolta generale 13244/2026 Data pubblicazione 07/05/2026
agire per ottenere il pagamento del credito (cfr. Cass. 23059/09; Cass. 19045/05). I richiamati precedenti di legittimità evidenziano che il fallimento del debitore, privando questi della disponibilità e dell'amministrazione dei suoi beni e devolvendo le stesse al curatore, determina il venir meno dei presupposti della legittimazione del creditore all'azione surrogatoria di cui all'articolo 2900 c.c.; pertanto, la legittimazione del creditore, ai sensi dell'art. 2900 c.c., a far valere in giudizio i diritti patrimoniali del debitore verso il terzo cessa a seguito della dichiarazione di fallimento del debitore stesso, perché l'apertura della procedura concorsuale, a norma degli artt. 31 e 42 del R.D., priva il fallito della disponibilità e dell'amministrazione dei suoi beni, che passano al curatore (cfr. anche Cass. 2339/91; Cass. 2884/66). A parere dei ricorrenti, però, gli arresti citati dalla sentenza impugnata non sarebbero pertinenti in quanto relativi ad azioni surrogatorie promosse per far valere diritti o crediti del debitore azionati, per la prima volta, dopo il suo fallimento (in materia di contratto preliminare di compravendita, v. Cass. n. 2339/91 e Cass. n. 3413/94, o di recupero credito concorsuale, v. Cass. n. 2884/66 e Cass. n. 19045/05 richiamata da Cass. n. 23059/09), mentre, nel caso in esame, l'azione surrogatoria era stata proposta prima del fallimento della responsabile AG (dichiarato nel giugno 2014), nonché per ottenere dall'assicurazione il pagamento diretto dell'indennizzo, ai sensi all'art. 1917 comma 2 c.c. Sostengono che la Corte di appello di Bari avrebbe erroneamente trascurato come, nell'atto di riassunzione del processo di primo grado, i danneggiati avevano espressamente rinunciato ad ogni pretesa e azione nei confronti della Curatela fallimentare, dichiarando altresì di voler avvalersi dell'eventuale pronuncia di accertamento e condanna nei confronti del tour operator AG s.r.l. solo in caso di suo ritorno in bonis dopo la chiusura del fallimento. Evidenziano inoltre che il diritto di credito dei ricorrenti, azionato in surroga, non ha natura "concorsuale" e, in conseguenza di ciò, il Curatore non aveva titolo né interesse a costituirsi in giudizio, per "ratificare" e "fare propri" gli effetti dell'azione surrogatoria pendente;
pertanto, la domanda contro
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UP 4 febbraio 2026 Ric. 15884 del 2022 Pres. C. Graziosi Rel. I. Ambrosi
Numero registro generale 15884/2022 Numero sezionale 442/2026 Numero di raccolta generale 13244/2026 Data pubblicazione 07/06/2026
l'AG e, in surrogatoria, contro la sua assicurazione era ed è procedibile, nonostante il fallimento della società assicurata (richiamano, sul punto, l'arresto Cass. n. 2990/2020). Avendo dunque rinunciato alla domanda nei confronti del fallimento ed essendo stata quindi impedita l'attrazione dell'accertamento del credito in sede concorsuale, il giudizio sarebbe dovuto proseguire regolarmente dinanzi al giudice ordinario;
e richiamano gli arresti di legittimità n. 27756/2017, n. 128/2016, n. 10640/2012 e n. 17035/2011, ritenuti, però, non conferenti dalla Corte d'Appello di Bari, che ha fatto leva su una differenza fra l'azione diretta del danneggiato in sinistro stradale contro l'assicuratore per la r.c.a. del veicolo responsabile, che è permessa eccezionalmente dalla legge e comporta l'esercizio di un diritto proprio del danneggiato e l'azione del danneggiato proposta in via surrogatoria contro l'assicuratore del responsabile civile in genere, nella quale l'attore ha una legittimazione solo sostitutiva dell'assicurato inerte. Sottolineano come circostanza pacifica che la domanda surrogatoria è stata formulata nel 2011 dagli odierni ricorrenti nei confronti dell'assicurazione e della AG s.r.l. ancora in bonis, e che il fallimento di questa è sopraggiunto, in corso di giudizio, nel 2014, sicché la successiva liquidazione del danno non può essere considerata come un elemento necessario per l'esistenza dell'obbligazione dell'assicuratore (Cass. 25/10/74 n. 3129; 14/11/77 n. 4940). Osservano che la domanda risarcitoria proposta contro il responsabile assicurato si estende automaticamente all'assicuratore chiamato in causa, a maggior ragione nel caso -quale quello in esame- in cui sia stata la parte attrice a effettuare la chiamata in causa in via surrogatoria e a fare richiesta di pagamento diretto in proprio favore. Ciò comporta che nella specie le somme dovute dall'assicurazione, che comunque non fanno parte del patrimonio della responsabile fallita, ben possono essere erogate direttamente ai danneggiati. Ribadiscono infine che con il fallimento del tour operator si sarebbero definitivamente consolidati i presupposti che giustificano l'azione surrogatoria e cioè l'inerzia del debitore e il pericolo di perdere il credito. Sul punto, richiamano l'arresto (Cass. 17/11/20 n. 26049) ove in merito all'art. 2900 c.c. questa
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UP 4 febbraio 2026 Ric. 15884 del 2022 Pres. C. Graziosi Rel. I. Ambrosi
Numero registro generale 15884/2022 Numero sezionale 442/2026 Numero di raccolta generale 13244/2026 Data pubblicazione 07/05/2026
Suprema Corte ha avuto modo di affermare che, nel momento in cui si parla di debitore che "trascura" di esercitare i propri diritti e le proprie azioni, si descrive una condotta puramente oggettiva, che prescinde dall'atteggiamento soggettivo del debitore;
che questi trascuri di esercitare i suoi diritti verso i terzi per scelta ragionata, per colpevole inerzia o per causa di forza maggiore, è irrilevante ai fini dell'esercizio dell'azione surrogatoria, che sarà consentito al creditor debitoris tanto nel primo, quanto negli altri due casi. E a fortiori, ciò sarà possibile in caso di fallimento e di contumacia del curatore chiamato nel giudizio riassunto dopo l'interruzione (nell'ipotesi, come detto, in cui il credito da perseguire non dovesse rientrare nella massa fallimentare), dovendosi attribuire alla contumacia del Curatore un significato pari a quello dell'inerzia.
4. I ricorrenti denunciano, infine, con il quarto motivo di ricorso, così rubricato, "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1917 e 2900 c.c., artt. 52 e 95 legge fallimentare (R.D. n. 267/1942), nonché artt. 93, 94, 95 e 99 d.lgs n. 205/2006, in relazione all'art. 360 comma I n. 3 c.p.c., per non avere la Corte di appello di Bari riconosciuto la funzione satisfattiva dell'azione surrogatoria in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile del tour operator, ai sensi del Codice del Consumo all'epoca vigente, e per avere anche erroneamente ritenuto che l'improcedibilità della domanda risarcitoria nei confronti della convenuta AG srl, fallita in corso di giudizio di primo grado, si estenda anche alla domanda surrogatoria ex artt. 1917 e 2900 c.c. proposta dagli attori nei confronti della UnipolSai". Nello specifico, a parere dei ricorrenti, l'esperimento dell'azione surrogatoria in funzione satisfattiva, come nella specie, comporta una sostanziale sostituzione del creditore surrogante nella posizione del debitore, in maniera analoga a quanto avviene attraverso l'azione diretta contro l'assicurazione nel risarcimento danni da circolazione di autoveicoli, meccanismo di cui la Corte d'appello di Bari non avrebbe tenuto alcun conto, limitandosi "semplicemente" a rimarcare che l'ipotesi relativa alle controversie risarcitorie per danni derivanti da circolazione stradale è differente da quella in esame, senza porre in correlazione tra loro gli artt. 2900 e 1917 c.c. in base ai
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quali l'azione surrogatoria promossa dagli odierni ricorrenti assume una efficacia anche "satisfattiva".
5. In via pregiudiziale, il Collegio non ritiene di disporre la riunione tra il presente giudizio e quello, contraddistinto come r.g. n.6995/2024, anch'esso pendente innanzi alla Corte di cassazione e fissato alla stessa udienza, avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 1835/2023 della Corte d'appello di Bari, trattandosi di ricorsi proposti contro sentenze diverse pronunciate in separati giudizi. Pur attenendo le cause connesse a identiche questioni di diritto, la riunione non perseguirebbe alcun obiettivo utile in termine di economia e minor costo dei due giudizi, né favorirebbe la loro ragionevole durata.
6. In via preliminare, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla società controricorrente tenuto conto che, per un verso, parte ricorrente ha adeguatamente posto in discussione gli orientamenti giurisprudenziali in merito all'istituto della surrogazione ai sensi dell'art. 2900 c.c. rispetto alla disciplina dell'azione revocatoria e a quella dettata in tema di assicurazione r.c.a., quest'ultima assunta quale tertium comparationis e, per l'altro verso, ha formulato i motivi di ricorso in conformità al disposto di cui all'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. - quale corollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte EDU Succi e altri c. Italia, in data 28 ottobre 2021, da interpretarsi in senso elastico come da questa Corte di recente precisato (Cass. Sez. U, 18/03/2022 n. 8950; Cass. Sez. 1, 2/05/2023 n. 11325).
7. Venendo all'esame del ricorso, i primi due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati stante il nesso evidente di connessione, ponendo entrambi la medesima questione circa l'efficacia riflessa del giudicato, prospettata sotto il duplice profilo dell'omesso esame e della violazione di legge, non sono fondati. Giova richiamare, in proposito, il consolidato orientamento di questa Suprema Corte, ribadito anche a Sezioni Unite, secondo cui la pronuncia di inammissibilità, quale decisione di mero rito, dà luogo ad un giudicato
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UP 4 febbraio 2026 Ric. 15884 del 2022 Pres. C. Graziosi Rel. I. Ambrosi
Numero registro generale 15884/2022 Numero sezionale 442/2026 Numero di raccolta generale 13244/2026 Data pubblicazione 07/05/2026
meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. e non preclude pertanto la riproposizione della domanda in altro giudizio (Cass. Sez. U., 17/11/2021 n. 35110; tra tante, di recente, Cass. Sez. 3, 24/07/2024 n. 20636; v. altresì, Cass. Sez. 3, 19/05/2021 n. 13603; Cass. Sez. 1, 22/10/2020 n. 23130; Cass. Sez. 3, 16/12/2014 n. 26377; Cass. Sez. lav., 16/04/2019 n. 10641; tra quelle precedenti, Cass. Sez. 1, 24/11/2004 n. 22212; Cass. Sez. 2, 07/05/1987 n. 4230). Nel caso in esame, la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 1050/2020, pronunciata nella causa proposta da altri danneggiati nei confronti della stessa parte odierna controricorrente, è stata resa in quel giudizio in ordine ad una questione di natura processuale - quale è quella della legittimazione all'esperimento dell'azione surrogatoria - onde, come condivisibilmente osserva il Sostituto Procuratore Generale nelle conclusioni scritte, trova applicazione il principio, che va qui ribadito, per cui la statuizione su una questione di rito dà luogo al giudicato formale ma solo limitatamente al rapporto processuale nel cui ambito è emanata, senza che neppure si possa invocare quanto sostenuto da alcuna parte della dottrina, secondo la quale può riconoscersi efficacia esterna alla sentenza su una questione pregiudiziale di merito, non ravvisandosi nella fattispecie in esame la eadem res. Pertanto, va ribadito che la sentenza resa dalla Corte d'appello nel citato parallelo giudizio in merito alla legittimazione attiva degli altri ricorrenti all'azione surrogatoria non spiega effetti nel presente giudizio;
tale pronuncia, invero, oltre a concernere l'impugnazione di un provvedimento diverso da quello che qui viene in esame, è stata emessa con riguardo ad una questione -quella sulla legittimazione- che ha natura processuale (cfr. Cass. Sez. U., 30/06/2022 n. 20869); con la conseguenza che, non essendosi formato alcun giudicato in ordine alla legittimazione all'esercizio dell'azione surrogatoria da parte del debitore dichiarato fallito, la Corte d'appello ben poteva esaminare l'eccezione al fine di escludere la legittimazione all'esercizio dell'azione surrogatoria ex art.
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2900 c.c. nell'ipotesi, verificatasi nel corso del presente giudizio, del sopravvenuto fallimento del debitore inerte surrogato.
8. Parimenti infondati si rivelano il terzo e il quarto motivi di ricorso. Con essi, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata laddove la Corte d'appello pugliese ha ritenuto che l'intervenuto fallimento del tour operator e dunque, del debitore inerte, avesse determinato l'improcedibilità della domanda surrogatoria, sulla base del principio per cui il creditore dell'imprenditore fallito non è legittimato ad agire in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. nei confronti del debitore di quest'ultimo, salvo che il curatore, costituendosi in giudizio, manifesti la volontà di agire per ottenere il pagamento del credito, volontà non manifestatasi, nella specie, essendo il curatore rimasto contumace. In proposito, prospettano, da un lato, una prima questione sulla "esperibilità" (rectius: proseguibilità) dell'azione surrogatoria non "verso il fallimento del debitore inerte", ma verso l'assicuratore del debitore fallito (negata dalla impugnata sentenza) e, dall'altro, una seconda questione sulla "proseguibilità dell'azione in via ordinaria verso il debitore fallito per il caso di suo rientro in bonis (e non "verso la società di assicurazione")" (pag. 3 della memoria ex art. 378 c.p.c.).
8.1. Riguardo a quest'ultima questione, gli odierni ricorrenti danno atto che essa è stata risolta in senso affermativo nel prosieguo del presente giudizio dalla stessa Corte d'appello che, con decisione definitiva n. 49/2023, passata in giudicato, ha condannato l'AG s.r.l. (ora Euroagent in liquidazione s.r.l.) a risarcire loro i danni così come liquidati, per il caso di rientro in bonis (cfr. pag.
3 della memoria).
8.2. Riguardo alla prima questione, giova innanzitutto ripercorrere quanto statuito dalla Corte d'appello di Bari che, dopo aver richiamato il principio secondo cui <<il creditore dell'imprenditore dichiarato fallito non è legittimato ad agire in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. nei confronti del debitore di quest'ultimo, salvo che il curatore, unico soggetto legittimato a far valere i diritti spettanti al fallito (Cass. 3413/94), costituendosi in giudizio, manifesti con il proprio comportamento la volontà di agire per ottenere il pagamento del credito
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(cfr. Cass. 23059/09; Cass. 19045/05), volontà non manifestata nel caso di specie <<essendo il curatore rimasto contumace», ha aggiunto: «L'azione di garanzia resta salva nella sola ipotesi in cui il curatore, unico soggetto legittimato a far valere i diritti spettanti al fallito, manifesti con il proprio comportamento la propria adesione alla domanda attorea, facendola propria con conseguente cessazione della «legittimazione del creditore, ai sensi dell'art. 2900 c.c., a far valere in giudizio i diritti patrimoniali del debitore verso il terzo perché *l'apertura della procedura concorsuale, a norma degli artt. 31 e 42 del R.D., priva il fallito della disponibilità e dell'amministrazione dei suoi beni, che passano al curatore (cfr. anche Cass. 2339/91; 2884/66)» (foglio 3 non numerato della sentenza impugnata). La Corte barese ha escluso, inoltre, che l'azione surrogatoria potesse seguire le regole dettate per l'azione di risarcimento del danno da circolazione stradale in considerazione della diversità delle discipline normative poste a confronto: difatti, nella prima (assicurazione della r.c.a.), il fallimento dell'assicurato (il quale -giova ribadirlo- viene citato in qualità di soggetto passivo del rapporto sostanziale dedotto in giudizio) impatta unicamente sulla par condicio creditorum, che la rinuncia alla domanda nei confronti della curatela è in grado di preservare;
nel caso della surrogatoria, il fallimento dell'assicurato incide sulla legittimazione del creditore, che, in quanto "sostitutiva" di quella del debitore inerte, può essere affermata solo a condizione che il soggetto sostituito possa ancora disporre del diritto dedotto in giudizio ed è, perciò, destinata a cessare ove questi fallisca» (foglio 3 non numerato della sentenza impugnata).
8.2.1. A quanto evidenziato dalla Corte territoriale, può aggiungersi, con riferimento all'azione surrogatoria, la precisazione che il creditore, il quale agisce in surroga in luogo del proprio debitore ai sensi dell'art. 2900 c.c., esercita il medesimo diritto che sarebbe spettato a quest'ultimo (v. Cass., 9/4/2008, n. 9314; Cass., Sez. Un., 31/7/1965 n. 1856; Cass., 10/8/1963 n. 2272); difatti, l'azione in questione è diretta ad acquisire un risultato utile al patrimonio del debitore surrogato e non del creditore surrogante.
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Al riguardo, la dottrina osserva che riconoscere al creditore il potere di esigere per sé la prestazione dovuta al terzo significherebbe convertire la surrogatoria in una forma di esecuzione privata senza le garanzie previste dall'ordinamento per il soddisfacimento coattivo del credito (cfr. sulla funzione meramente conservativa dell'azione surrogatoria, volta ad acquisire risultati utili al patrimonio del debitore inerte, Cass., 16/5/1967 n. 1021; cfr. altresì, nel senso che il creditore che agisce in surrogatoria possa esigere la prestazione dovuta al proprio debitore, quale adiectus solutionis causa, v. Cass. 12/1/1972 n. 72). Si tratta, quindi, di un diritto potestativo sostitutivo nell'interesse proprio. In tale solco, questa Suprema Corte ha già affermato che <<il creditore, legittimato straordinario, agisce in nome proprio per il mero accertamento del diritto vantato dal debitore principale nei confronti del terzo, assumendo la veste di sostituto processuale del debitore surrogato e rimanendo conseguentemente soggetto a tutte le eccezioni sostanziali e processuali opponibili al debitore medesimo nonché alle limitazioni dell'uso dei mezzi di prova che avrebbe incontrato il titolare del diritto ove fosse stato lui a promuovere il giudizio (v. Cass., 20/10/1975 n. 3448), senza peraltro cancellare la legittimazione ordinaria ad agire al debitore surrogato spettante in ordine al medesimo diritto oggetto del giudizio, giudizio che è pertanto destinato a concludersi con una sentenza idonea a fare stato nei rapporti interni fra le parti, con efficacia preclusiva in ordine ad eventuali, future controversie fra le medesime sullo stesso specifico oggetto (cfr. Cass. Sez. Un., 13/10/2008 n. 25037)» (sul punto, Cass. Sez. 6- 3, n. 7648/2013, in motivazione). Fermi i richiamati principi, la motivazione del Giudice d'appello si pone in linea con il principio più volte enunciato da questo giudice di legittimità, secondo cui il fallimento del debitore, privando questi della disponibilità e dell'amministrazione dei suoi beni e devolvendo le stesse al curatore, determina il venir meno dei presupposti della legittimazione del creditore all'azione surrogatoria di cui all'art. 2900 c.c., e, pertanto, ove sopravvenga prima dell'instaurazione del processo di secondo grado, comporta l'inammissibilità, rilevabile anche d'ufficio, del gravame proposto dal creditore medesimo;
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principio che ha trovato applicazione con riguardo ad un'azione riferita alle posizioni attive che derivino al fallito dalla qualità di promissario acquirente in un contratto preliminare di vendita, tenendosi conto che le disposizioni dell'art. 72 1.fall. sulla facoltà del promittente di eseguire la prestazione (insinuando al passivo il diritto inerente al prezzo) ovvero, in difetto, sulla facoltà del curatore di optare per il subingresso nel rapporto o per il suo scioglimento sono incompatibili con il residuare in capo al singolo creditore della possibilità di pretendere, in via surrogatoria, l'adempimento del preliminare stesso (cfr. Cass. n. 3413/1994, richiamata pure dalla sentenza impugnata). Più di recente, si è ribadito che il creditore dell'imprenditore dichiarato fallito non è legittimato ad agire in via surrogatoria ex art. 2900 c.c. nei confronti del debitore di quest'ultimo e che, tuttavia, il difetto di legittimazione è sanato ex tunc della costituzione nel giudizio del curatore fallimentare, unico soggetto legittimato a far valere i diritti spettanti al fallito, il quale manifesti, con il suo comportamento, la volontà di ratificare la precedente condotta difensiva e di agire per ottenere il pagamento del credito (Cass. Sez. 1, 29/09/2005 n. 19045; cfr. inoltre, nello stesso senso, Cass. Sez. 3, 30/10/2009, n. 23059, pag. 21 in motivazione;
da ultimo, sulla necessità della insinuazione al passivo fallimento in relazione ai casi di assicurazione della responsabilità civile, ove non sia prevista l'azione diretta, cfr. Cass. Sez. 3, 12/09/2025 n. 25126). Quanto affermato dagli arresti appena richiamati assume portata generale e costituisce orientamento fermo e costante di questa Suprema Corte che, come condivisibilmente osservato dal Procuratore Generale nelle note scritte, discende dal dettato di cui all'art. 51 I. fall. che esclude la possibilità per il creditore concorsuale di promuovere iniziative giudiziarie che alterino la par conditio creditorum, precludendogli, salve le tipiche eccezioni previste, l'azionabilità degli ordinari mezzi tutela del credito se e quando essi possano determinare, per gli effetti che ad essi sono propri, una soddisfazione delle ragioni creditorie che sfugga alla regola del concorso sostanziale, comportando una tutela satisfattiva che eluda la regola della cristallizzazione dei crediti e dell'indisponibilità dei beni acquisiti al fallimento.
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In tale solco, si è affermato che dopo il fallimento del debitore, il creditore non può proporre domanda di risoluzione del contratto, neanche nell'ipotesi di domanda diretta a far accertare, sempre con riferimento ad inadempimento anteriore, l'avveramento di una condizione risolutoria, a meno che la domanda non sia stata introdotta prima della dichiarazione di fallimento, atteso che la relativa pronuncia produrrebbe altrimenti effetti restitutori e risarcitori lesivi del principio di paritario soddisfacimento di tutti i creditori e di cristallizzazione delle loro posizioni giuridiche (Cass. n. 7178/2002; Cass. n. 6713/1982; Cass. n. 12396/1998; Cass. n. 4365/2000; Cass. n. 376/1998). Ne consegue che la domanda di risoluzione di un contratto, quand'anche finalizzata a risarcimento del danno, è attratta dal foro fallimentare ex art. 24 del R.D. n. 267/42 (Cass. Sez. 1, n. 25868/2011; Cass. Sez. 6-, 09/08/2017 n. 19914).
un
8.2.2. Neppure convince in proposito quanto ribadito da parte ricorrente riguardo al significato da attribuire alla contumacia del curatore che, nella specie, sarebbe da intendersi pari all'inerzia; per vero, i ricorrenti sul punto si limitano a reiterare la doglianza già proposta nel merito, senza confrontarsi con quanto spiegato dalla Corte territoriale al riguardo, la quale, in modo espresso, ha escluso che la contumacia della Curatela possa equivalere ad una tacita acquiescenza alla domanda, tenuto conto del carattere "neutro" della scelta compiuta dalla parte col non costituirsi in giudizio;
in proposito, vale il principio secondo il quale la contumacia ex artt. 290 e ss. c.p.c. non assume alcun significato né sul piano probatorio (Cass. Sez. 1, 29/10/2024 n. 27852) né tantomeno di tacita acquiescenza, come correttamente sottolineato dalla Corte d'appello richiamando quanto affermato da questo giudice di legittimità <<(cfr. Cass. n. 19185/2018 che espressamente esclude possa intendersi la contumacia come "tacita acquiescenza, atteso che l'ordinamento attribuisce alla contumacia solo effetti tipizzati e fra essi non si rinviene un effetto del genere").»> (così test. si legge nel foglio 4, non numerato, della sentenza impugnata).
8.2.3. Non giova, infine, ai ricorrenti l'invocato enunciato, ribadito nella memoria, secondo cui, trattandosi di assicurazione del debito derivante da responsabilità civile, il suddetto principio andrebbe coordinato con le disposizioni
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dell'art. 1917 c.c. e in particolare, con l'esercizio del diritto del debitore - al quale si è surrogato il creditore (prima del suo fallimento) - di chiedere all'assicuratore il pagamento diretto dell'indennizzo (pag. 6 in memoria). Con tale tesi, gli stessi ricorrenti evocano una funzione satisfattiva- esecutiva dell'azione surrogatoria che si aggiungerebbe a quella sostitutiva- conservativa assegnatale dal dettato codicistico allo scopo di assicurare che siano "soddisfatte o conservate" le ragioni del creditore. In tale ottica, i ricorrenti assumono come termine di paragone la disciplina prevista per la domanda di risarcimento del danno da sinistro stradale nei confronti del proprietario del veicolo che ha causato il danno e del suo assicuratore della responsabilità civile secondo la quale, seppure il fallimento del primo comporti l'improseguibilità di qualsiasi domanda di condanna sia nei suoi confronti sia nei confronti del suo assicuratore, con conseguente devoluzione al tribunale fallimentare, mediante istanza di ammissione al passivo, fa salva la possibilità per il danneggiato, dopo l'interruzione e la riassunzione del giudizio nei confronti della curatela, di rinunciare ad ogni pretesa verso questa e si limiti a chiedere la condanna diretta dell'assicuratore, nel qual caso la partecipazione (per effetto del litisconsorzio necessario) dell'assicurato sottoposto a procedura concorsuale (in persona del curatore fallimentare o del commissario liquidatore) non rende operante la vis attractiva della procedura, giacché la pronuncia giudiziale non può incidere sulla massa e influire sulla par condicio creditorum (cfr. tra le pronunce citate in ricorso, Cass. Sez. 6 - 3, 22/11/2017 n. 27756). La Corte d'appello con la sentenza impugnata ha escluso che l'azione surrogatoria abbia una funzione satisfattiva da potersi valutare in aggiunta a quella sostitutiva, e ha correttamente osservato che, di regola, in tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, a meno che non sia espressamente prevista con disciplina speciale l'azione diretta, come avviene in materia di circolazione stradale, disciplina non applicabile, quindi, al di fuori delle fattispecie ove è specificatamente prevista e, dunque, di certo, non applicabile a quella in esame. Il Giudice d'appello ha aggiunto, sul punto, che
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mentre nell'assicurazione della r.c.a. «il fallimento dell'assicurato (il quale giova ribadirlo viene citato in qualità di soggetto passivo del rapporto sostanziale dedotto in giudizio) impatta unicamente sulla par condicio creditorum, che la rinuncia alla domanda nei confronti della curatela è in grado di preservare, nel caso della surrogatoria, il fallimento dell'assicurato incide sulla legittimazione del creditore che, in quanto "sostitutiva" di quella del debitore inerte, può essere affermata solo a condizione che il soggetto sostituito possa ancora disporre del diritto dedotto in giudizio, ed è perciò destinata a cessare quando questi fallisca in quanto egli esercita i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore, per assicurare che siano soddisfatte e conservate le sue ragioni (Cass. 449/74, che parla al riguardo di sostituzione processuale), e può essere affermata solo a condizione che il soggetto sostituito possa ancora disporre del diritto dedotto in giudizio ed è perciò destinata a cessare ove questi fallisca» (3 e 4 fogli non numerati della sentenza impugnata).
8.2.4. La soluzione offerta dalla Corte d'appello sul punto è corretta poiché l'azione surrogatoria va tenuta distinta sul piano sistematico dalla azione diretta, mediante la quale in determinati rapporti è consentito dall'ordinamento al creditore di soddisfare il proprio credito esigendo la prestazione che il terzo deve al debitore (ad esempio, in tema di subcontratto ai sensi dell'art. 1595 c.c. o nella ipotesi richiamata dagli stessi ricorrenti della responsabilità civile per i danni da sinistro stradale). Le due azioni differiscono sia per struttura, sia per effetti e natura;
difatti, l'azione diretta non è soggetta ai presupposti previsti per quella surrogatoria (l'inerzia del debitore e il pericolo della insolvenza); quella surrogatoria produce l'effetto di acquisire risultati utili al patrimonio del debitore, quella diretta ha l'effetto di ottenere la condanna del terzo ad eseguire la prestazione in favore dell'attore; la natura del potere surrogatorio ha per oggetto l'esercizio di un potere altrui, nell'azione diretta, viceversa, ha per oggetto l'esercizio di un potere proprio, legalmente rafforzato da un ulteriore vincolo obbligatorio a carico del terzo, quasi di garanzia.
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La tesi dei ricorrenti sull'asserita "affinità" tra le due azioni si infrange, dunque, sulla ricostruita evidente diversità tra le medesime. In conclusione, sul punto, va enunciato il seguente principio di diritto: << La funzione sostitutiva assegnata dal legislatore al potere surrogatorio del creditore verso il debitore inerte spiega come la dichiarazione di fallimento di questi determini il venir meno della legittimazione del creditore all'azione medesima, senza che l'eventuale rinuncia ad ogni pretesa verso la Curatela consenta allo stesso creditore il protrarsi della sostituzione e di proporre domanda diretta di condanna nei confronti dell'assicuratore dello stesso debitore.».
8.2.5. Un'ultima notazione, per completezza, va formulata in ordine alla obbligatorietà dell'assicurazione del tour operator (art. 99 d. lgs. n. 206/2005, Codice del Consumo), obbligatorietà prevista anche per la circolazione stradale, da cui discenderebbe, secondo la prospettazione di parte ricorrente, un principio generale valido per tutte le fattispecie con finalità di protezione del danneggiato quale destinatario "naturale e necessario della prestazione assicurativa" (in ricorso pag. 35). Fermi i limiti posti dalla funzione sostitutiva della azione surrogatoria de qua, come sopra meglio illustrati, il Codice del Consumo, nel testo ratione temporis vigente, ha previsto l'istituzione di un Fondo di garanzia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in favore del consumatore in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore del viaggio organizzato, limitatamente alle ipotesi di "prezzo versato e rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero" nonché "per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore" (art. 100 del Codice del Consumo).
9. il ricorso va rigettato.
Le spese del presente giudizio, in ragione delle alterne vicende del giudizio, sono integralmente compensate tra tutte le parti. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da
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parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto (Cass. Sez. U., 20/02/2020 n. 4315).
La Corte rigetta il ricorso.
Per questi motivi
Spese integralmente compensate tra le parti. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza
Civile, il 4 febbraio 2026.
La Consigliera est. Irene Ambrosi
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Il Presidente Chiara Graziosi
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