Cass. civ., sez. I, sentenza 16/05/2002, n. 7178
CASS
Sentenza 16 maggio 2002

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di istanza di revocazione di crediti ammessi al passivo fallimentare, regolata dall'art. 102 legge fall., non trovano applicazione le norme che disciplinano il procedimento di opposizione a stato a passivo previste negli art. 98 e 99 della stessa legge che hanno carattere speciale, con la conseguenza che trovano applicazione le disposizioni ordinarie contenute nel cod. proc. civ. con riguardo sia al termine per la costituzione in giudizio del ricorrente che ai termini per proporre le impugnazioni.

La risoluzione di diritto di un contratto non opera automaticamente per effetto del mero inadempimento di una delle parti, ma nel momento in cui il contraente nel cui interesse è stata pattuita la clausola risolutiva comunica all'altro contraente l'intenzione di volersene avvalere con manifestazione che, in assenza di espressa previsione formale, può essere consacrata anche in un atto giudiziale. Da ciò consegue, fra l'altro, che, nell'ipotesi in cui la domanda, tesa ad accertare detta condizione risolutiva, sia formulata, con riguardo all'inadempimento del contraente il quale sia stato dichiarato fallito, attraverso la domanda di ammissione del relativo credito allo stato passivo fallimentare, la relativa azione soggiace alla regola del concorso formale sancita nell'art. 51 della legge fallimentare, e deve essere dichiarata improponibile.

Commentario1

  • 1Contratto a esecuzione continuata - Risoluzione per recesso unilaterale di una parte
    https://studiolegalepietrangeli.it/news-2/ · 20 marzo 2025

    Ammissibilità di una successiva sentenza di risoluzione per inadempimento anteriore Cc, articoli 1373, 1456 e 1460 IL PRINCIPIO La sentenza di accertamento della risoluzione di un contratto ad esecuzione continuata per recesso unilaterale di una parte, ai sensi dell′articolo 1373 del codice civile, non preclude la pronuncia, in un successivo e distinto giudizio, di una sentenza di accoglimento della domanda, avente contenuto e presupposti diversi, di risoluzione del medesimo contratto per inadempimento anteriormente verificatosi: tale pronuncia, avendo carattere costitutivo ma efficacia retroattiva al momento dell′inadempimento, prevale, infatti, rispetto alle altre cause di risoluzione …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 16/05/2002, n. 7178
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7178
Data del deposito : 16 maggio 2002

Testo completo