Sentenza 16 maggio 2002
Massime • 2
In tema di istanza di revocazione di crediti ammessi al passivo fallimentare, regolata dall'art. 102 legge fall., non trovano applicazione le norme che disciplinano il procedimento di opposizione a stato a passivo previste negli art. 98 e 99 della stessa legge che hanno carattere speciale, con la conseguenza che trovano applicazione le disposizioni ordinarie contenute nel cod. proc. civ. con riguardo sia al termine per la costituzione in giudizio del ricorrente che ai termini per proporre le impugnazioni.
La risoluzione di diritto di un contratto non opera automaticamente per effetto del mero inadempimento di una delle parti, ma nel momento in cui il contraente nel cui interesse è stata pattuita la clausola risolutiva comunica all'altro contraente l'intenzione di volersene avvalere con manifestazione che, in assenza di espressa previsione formale, può essere consacrata anche in un atto giudiziale. Da ciò consegue, fra l'altro, che, nell'ipotesi in cui la domanda, tesa ad accertare detta condizione risolutiva, sia formulata, con riguardo all'inadempimento del contraente il quale sia stato dichiarato fallito, attraverso la domanda di ammissione del relativo credito allo stato passivo fallimentare, la relativa azione soggiace alla regola del concorso formale sancita nell'art. 51 della legge fallimentare, e deve essere dichiarata improponibile.
Commentario • 1
- 1. Contratto a esecuzione continuata - Risoluzione per recesso unilaterale di una partehttps://studiolegalepietrangeli.it/news-2/ · 20 marzo 2025
Ammissibilità di una successiva sentenza di risoluzione per inadempimento anteriore Cc, articoli 1373, 1456 e 1460 IL PRINCIPIO La sentenza di accertamento della risoluzione di un contratto ad esecuzione continuata per recesso unilaterale di una parte, ai sensi dell′articolo 1373 del codice civile, non preclude la pronuncia, in un successivo e distinto giudizio, di una sentenza di accoglimento della domanda, avente contenuto e presupposti diversi, di risoluzione del medesimo contratto per inadempimento anteriormente verificatosi: tale pronuncia, avendo carattere costitutivo ma efficacia retroattiva al momento dell′inadempimento, prevale, infatti, rispetto alle altre cause di risoluzione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/05/2002, n. 7178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7178 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere -
Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CURATELA DEL FALLIMENTO D'LO NC in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ANAPO 29, presso l'avvocato DARIO DI GRAVIO, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO LA RISCOSSA DI REGALBUTO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COSTABELLA 23, presso l'avvocato IRENE BELLAVIA, rappresentato e difeso dall'avvocato RAFFAELE STANCANELLI, procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 180/99 della Corte d'Appello di CALTANISSETTA, depositata il 11/10/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/2002 dal Consigliere Dott. Maria Rosaria CULTRERA;
udito per il ricorrente l'Avvocato GIZZI, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del motivi primo, secondo, terzo e quarto del ricorso;
accoglimento del quinto motivo con l'assorbimento del sesto motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La banca la Riscossa di Regalbuto ha chiesto ed ottenuto di essere ammessa al passivo del fallimento D'NG CO nella misura di L.628.420.742 in privilegio e L.
2.513.863.640 in chirografo in relazione a credito fondato in parte su decreto ingiuntivo, ed in parte su due precetti cambiari e, per il residuo, su estratto di c/c bancario. Il curatore fallimentare ha proposto istanza di revocazione, con atto depositato il 24.2.96, assumendo che l'ammissione del credito anzidetto è stata determinata da errore essenziale di fatto e comportamento doloso della banca, rappresentato dall'esistenza di una transazione, perfezionatasi col D'NG in data 16.10.81, con la quale si era convenuto: a) l'obbligo del D'NG a rinunciare ai giudizi di opposizione avverso le procedure esecutive intraprese dalla banca;
b) la riduzione delle ragioni creditorie di quest'ultima a L.1.600.000.000, subordinata all'esatto adempimento, da parte del predetto fallito e del di lui figlio LO, delle obbligazioni, coevamente assunte, rappresentate dal pagamento della somma di L. 800.000.000 entro 15 gg. dalla rinunzia della banca a pignoramenti presso terzi;
3) rilascio di procura speciale a riscuotere crediti, previa esibizione, anteriormente alla rinuncia della banca, di idonea documentazione giustificativa dei crediti certi, liquidi ed esigibili sino alla concorrenza di L. 800.000.000. Si prevedeva che l'atto aveva ad oggetto la definizione di tutti i rapporti intercorsi tra le parti, nonché clausola risolutiva espressa.
Ad avviso del curatore, mentre il D'NG aveva adempiuto alle sue obbligazioni, la banca, al contrario, era rimasta inadempiente;
di qui il mantenimento delle condizioni più favorevoli per il fallito.
Il tribunale dei Nicosia, con sentenza n. 164/96 del 3/6.12.96, ha accolto la domanda ed escluso il credito della banca dallo stato passivo sul presupposto che il provvedimento di ammissione è risultato frutto di errata percezione da parte del g.d. della realtà fattuale determinativa del quantum, ma ancor prima della sussistenza dei presupposti per ammettere il credito. Nel merito ha affermato esservi la prova che il rapporto posto a base della domanda di ammissione si era estinto per effetto della transazione, qualificata novativa, e che, perciò, solo ed esclusivamente tale ultimo negozio avrebbe potuto essere posto a fondamento del provvedimento di ammissione.
La banca la Riscossa ha impugnato tale pronuncia innanzi alla corte d'appello di Caltanissetta deducendo la risoluzione della transazione, in virtù di clausola risolutiva espressa, per effetto dell'inadempimento del D'NG, sull'assunto che questi non aveva adempiuto all'impegno cui si era obbligato, con conseguente reviviscenza dei preesistenti rapporti giuridici. La corte territoriale con sentenza n. 180/99 del 11.10.99 ha accolto il gravame.
Avverso tale pronunzia la curatela fallimentare propone ora ricorso per cassazione che affida a sei motivi.
La banca La Riscossa resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col 1^ motivo la curatela ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli art. 99 e 102 l.f., nonché degli art. 325 e 326 c.p.c., motivazione carente e incostituzionalità delle norme citate,
deducendo che la corte territoriale ha ritenuto tempestivo l'appello, proposto con atto notificato il 4.2.97 avverso la sentenza di primo grado notificata il 7.1.97, sul presupposto errato dell'inapplicabilità al procedimento di revocazione della riduzione del termine a metà, per la proposizione del detto gravame, previsto in materia di opposizione a stato passivo dall'art. 99 co. 5^ della legge fallimentare, stante il mancato richiamo di tale disposizione nel successivo art. 102.
La corte di merito, aggiunge il ricorrente, ha richiamato, a sostegno, i soli precedenti conformi all'indirizzo da essa seguito e non ha tenuto conto dell'orientamento, espresso nelle sentenze di questa S.C., nonché da autorevole dottrina, secondo cui vanno estese all'istituto della revocazione le regole che governano il giudizio di opposizione allo stato passivo, trattandosi di un rimedio tipico della procedura fallimentare che resta, per tale ragione, sottratto alla regola processuale generale. Se si tiene conto dei principi di celerità e speditezza che governano il processo fallimentare, il termine ordinario è un fuor d'opera, tanto più che la riduzione a metà dei termini nel procedimento di accertamento del passivo è una costante.
In subordine chiede rimettersi gli atti alla corte costituzionale per una coerente rivisitazione dell'art. 102 con i principi già affermati per altre norme della stessa sezione della legge, sollevando anche d'ufficio la questione.
Col 2^ motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 164 c.p.c ed osserva che, tenuto per fermo che il termine breve per il gravame, al momento della costituzione dell'appellato, era scaduto, la corte di merito ha errato nell'affermare che il vizio di nullità era stato, comunque, sanato con effetto ex tunc per effetto della tempestiva costituzione della parte appellata. Tale sanatoria al contrario opera con effetto ex nunc e con salvezza dei diritti anteriormente quesiti. Col 3^ motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 102 l.f. in relazione agli art. 165, 347 e 359 c.p.c., che impongono per il giudizio d'appello il rispetto delle norme che regolano il primo grado, motivazione carente ed incostituzionalità delle norme citate. Osserva che la corte nissena ha respinto l'eccezione d'improcedibilità del gravame iscritto a ruolo oltre i cinque giorni dalla notifica dell'atto introduttivo, sull'errato presupposto dell'inapplicabilità al giudizio degli art. 98 e 99 l.f., che, al contrario trovano piena applicazione. Col 4^ motivo denunzia violazione e applicazione degli art 97 e 102 l.f., 1976/1230 e 1965 c.c. e 112 c.p.c. lamentando che la corte territoriale ha erroneamente ritenuto pendenti i rapporti giuridici che, invece, si erano estinti per effetto della transazione, avente natura novativa, sicché il credito della banca, fondato su quei rapporti, non poteva essere più dedotto ai fini dell'ammissione allo stato passivo. A base della domanda di ammissione doveva esser posta la transazione, ne' va scartata la considerazione che, essendo la banca rimasta inadempiente all'obbligo assunto di rinunciare ai pignoramenti, trova applicazione il principio "inadimlpenti non est adimplendum", sancito nell'art. 1460 c.c.. Di qui la buona fede del fallito nel ritardare la prestazione cui si era obbligato, rappresentata dalla consegna dei documenti che avrebbero consentito alla banca di riscuotere crediti di cui egli era titolare. Deduce, infine, l'erronea attribuzione di efficacia probante agli estratti conto bancari che, fondano parte del credito ammesso, osservando che trattasi di documenti unilaterali inidonei a provarne l'esistenza.
Col 5^ motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli art. 1453, 1456 e 1976 c.c. e motivazione contraddittoria, e lamenta che la corte di merito non ha tenuto conto del fatto che per effetto del fallimento la transazione doveva essere considerata pendente, e non perfettamente eseguita, e che solo al curatore era attribuita facoltà di sciogliersi o proseguire nel rapporto, mentre al creditore era preclusa la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto, potendo la pronunzia di accoglimento produrre effetti restitutori e risarcitori lesivi della par condicio creditorum.
La motivazione, inoltre, è inappagante nella parte in cui viene trascurata la disamina circa l'incompatibilità logica fra novazione e transazione novativa. Per effetto di quest'ultimo negozio, infatti, scompare la situazione anteriore che non può, perciò, essere ripristinata per effetto della risoluzione.
Col 6^ motivo il curatore fallimentare denunzia violazione e falsa applicazione degli art. 1453, 1460, 1976 e 1965 c.c. lamentando che il giudice del gravame non ha svolto alcuna indagine al fine di verificare se, data la natura novativa della transazione, si fosse ripristinato il credito anteriore ovvero se, in forza della clausola risolutiva, il creditore avesse diritto a riscuotere subito, con la decadenza del beneficio del termine, le somme concordate in transazione. È mancata l'indagine sull'addebito e la gravità degli inadempimenti, ed in particolare di quello della banca a fronte dell'adempimento del D'NG ed, infine, la corte ha deciso il gravame come se non si trattasse di un rapporto ancora pendente. In linea preliminare deve essere rigettata l'eccezione d'improcedibilità del controricorso dedotta nella memoria difensiva dalla ricorrente che ha rilevato che, mentre nell'intestazione dell'atto dichiara di agire la banca, la procura speciale risulta, invece, conferita da persona fisica senza spendita del nome della suddetta persona giuridica.
Con indirizzo univoco e costante questa Corte ha affermato che "la procura alle liti rilasciata nel ricorso per cassazione dal legale rappresentante di una società (o persona giuridica) è valida quando dal mandato speciale integrato dall'intestazione del ricorso risultino indicate le qualità e la posizione nell'organizzazione societaria della persona fisica che conferisce al difensore l'incarico di rappresentare e difendere la persona giuridica" (per tutte Cass. n. 8838 del 1.7.00 rv 538164). Nel caso di specie, nell'intestazione del controricorso viene indicato legale rappresentate della Banca La Riscossa il dott. Giuseppe Monaco che è la persona che ha conferito e sottoscritto la procura speciale. La lettura congiunta dei due atti non consente, perciò, dubbi sulla riferibilità di tale ultimo atto alla controricorrente.
I primi tre motivi, i quali sono accomunati dalla medesima impostazione e meritano, pertanto, disamina congiunta, sono infondati.
L'art. 99 co. 5^ della legge fallimentare stabilisce che il termine per appellare avverso la sentenza pronunziata in sede di opposizione allo stato passivo è di gg. 15, e quello per il ricorso per cassazione è ridotto alla metà.
La disposizione non è richiamata con riguardo agli altri rimedi impugnatori dello stato passivo, ne', dunque, nell'art. 100, che prevede l'impugnazione dei crediti ammessi, ne' nell'art. 102 che ne prevede la revocazione.
Trattasi di norma di natura speciale che crea per la sola materia disciplinata un microcosmo compiuto ed esauriente, che, per tale sua natura, in assenza di espresso rinvio alla sua disciplina, non può essere applicata in via analogica alle ipotesi sopra riferite. Laddove il legislatore crei un "corpus" normativo autonomo e specifico che altera l'uniformità del sistema processuale generale, non residua spazio applicativo oltre l'espressa e tipica previsione normativa, ostandovi il principio sancito nell'art. 14 delle preleggi che vieta l'estensione in via interpretativa delle norme che regolando casi particolari li disciplinano in modo speciale e differente dalla regola generale il principio, con riferimento specifico all'istituto in esame, è fermo ed antico nella giurisprudenza di questa corte che, con il conforto di autorevole dottrina, ha sostenuto, appunto, che in materia di revocazione i termini per proporre impugnazione avverso le pronunzie di primo e secondo grado non sono quelli previsti per il giudizio di opposizione ma quelli ordinari previsti dal codice di rito (cfr. Cass. n. 227 del 15.1.66 rv 320427, n. 3868 del 18.11.75 n. 378114, n.). Tantomeno, trova applicazione nel giudizio in esame la disposizione dell'art. 98 della l.f che al co. 3 prevede che la costituzione dell'opponente in primo grado debba avvenire almeno cinque giorni prima dell'udienza.
L'apparente contrasto di giurisprudenza, fra le numerose pronunzie (per tutte Cass. n. 6723/98 rv 517075, n. 10363/98 rv 519868) che hanno escluso l'applicabilità di tale previsione normativa nel giudizio d'appello in materia di opposizione, e l'unica pronunzia contraria (Cass. n. 2380 del 11.3.94 rv 485669) che l'aveva estesa al gravame, è stato composto, senza neanche la necessità dell'intervento delle S.U., con adesione all'indirizzo maggioritario sopra riferito, sul postulato che l'art. 99 co. 5 l.f., che rinvia alle disposizioni dei commi precedenti, non menziona le disposizioni del precedente art. 98 (cfr. per tutte Cass. n. 5049 del 5.4.2001 rv 545590, n. 15607 del 11.12.2000 rv 542579). Alcuna pronunzia, ne' tantomeno, alcun contrasto si registra in ordine all'applicabilità di tale disciplina al giudizio di revocazione.
La scelta ermeneutica anzidetta, adottata, come si è detto, con riguardo al giudizio di opposizione. a maggior ragione, fonda l'esclusione dell'operatività della norma in esame con riguardo al giudizio d'appello in materia di revocazione, che è rimedio impugnatorio la cui autonomia, rispetto al giudizio suddetto, è agevolmente rivendicabile per la sua natura di strumento di tutela straordinario, che ne esclude l'omologabilità ad entrambi gli altri tipici strumenti di riesame del provvedimento di ammissione dei crediti allo stato passivo previsti nel sistema fallimentare agli art. 98 e 100.
Le esigenze di celerità e speditezza che improntano il giudizio di opposizione e che fondano la ratio giustificatrice dell'accelerazione data ai termini processuali rispetto al sistema ordinario, non si coniugano con le caratteristiche del giudizio di revocazione che neppure presuppone termini per la sua proposizione, a differenza della stessa revocazione ordinaria prevista dall'art. 395 c.p.c, ne' preclude, per espressa previsione normativa ex art 102
ultimo comma, e non già in via esegetica, la definizione della procedura fallimentare potendo il giudizio proseguire ove non sia stato ancora definito.
La norma richiamata, peraltro, ha sicuramente natura speciale onde non può trovare applicazione fuori del caso specificamente da essa regolato.
La corte di merito ha fatto corretta e puntuale applicazione di tali principi alla cui stregua ha respinto le relative eccezioni mosse dalla curatela fallimentare, osservando che la proposizione dell'appello, avvenuta con atto 4.2.97 avverso la sentenza notificata il 7.1.97, è intervenuta entro il termine ordinari stabilito dal codice di rito, così come rituale e tempestiva è stata la costituzione dell'appellante avvenuta il 12.2.97. La questione di costituzionalità di cui al 1^ motivo è inammissibile in quanto dedotta in via solo generica. In ordine agli altri motivi, la corte territoriale, ribaltando il giudizio espresso dal giudice di prima istanza, ha escluso l'inadempimento della banca sul presupposto che non è risultato provato in causa che il D'NG avesse previamente consegnato la certificazione circa la sussistenza dei suoi crediti che, a tenore dell'impegno assunto, doveva precedere la rinuncia dell'altro contraente e che, dunque, egli sarebbe rimasto inadempiente all'obbligazione promessa con la transazione, realizzando, per l'effetto, la condizione per l'operatività della clausola risolutiva espressa, contenuta nel contratto transattivo, in conseguenza della quale i precedenti rapporti giuridici rivivono.
Assume priorità logica nella disamina dei motivi esposti la censura oggetto del 5^ motivo, che, come riferito, ha ad oggetto la denunzia d'inammissibilità dell'azione fondata sulla clausola risolutiva espressa per effetto del fallimento.
Il motivo è fondato.
La clausola negoziale in esame non ha operatività automatica. Non basta, perciò, affinché si produca ope legis l'effetto risolutivo del contratto, l'esistenza dell'inadempimento colpevole di una delle parti, in essa previsto, ma occorre che il contraente che intenda giovarsene dichiari all'altro di volersene avvalere (Cass. n. 2674 del 26.3.97 rv 503272, n. 5455 del 18.6.97 rv 505282). L'effetto risolutivo scaturisce, dunque, dal concorso di un mero atto, l'inadempimento di uno dei contraenti, e della suddetta dichiarazione che ha sicuramente natura sia negoziale, in quanto espressiva della volontà di esercitare il diritto potestativo attribuito al contraente fedele dalla clausola, che recettizia, necessitando, perché produca l'effetto voluto, di essere portata a conoscenza della controparte, con manifestazione che, in assenza di una specifica espressa previsione formale, può essere consacrata sia in un atto stragiudiziale, a forma libera, sia in un atto giudiziale, e cioè direttamente nell'atto introduttivo del giudizio con il quale si intenda chiederne l'applicazione (Cass. n. 5436 del 17.5.95 rv 492313. n. 4911 del 5.5.95 rv 492113,). Un'indagine puntuale su tale punto non risulta condotta in sede di merito. La corte territoriale ha omesso di indagare se e quando la banca avesse comunicato all'altro contraente di volersi avvalere della clausola, e si è, piuttosto, limitata a dichiarare l'effetto risolutivo quale conseguenza automatica, prodottasi tout court per effetto dell'accertato inadempimento del fallito. Alla stregua della prospettazione dei termini della controversia contenuta nelle pronunzia anzidetta nonché negli atti di questo procedimento, appare pacifico che la banca non manifestò intenzione di avvalersi del diritto potestativo di cui era titolare in forza della detta clausola negoziale prima dell'apertura del fallimento, ma solo in corso di procedura, e segnatamente in sede di formazione dello stato passivo, allorché decise di partecipare al concorso, se ne giovò, chiedendone, in via implicita, ma inequivocabile, l'applicazione attraverso la domanda di ammissione allo stato passivo con la quale dedusse le ragioni creditorie ormai sostituite dalla transazione e non già quelle che in tale ultimo negozio trovavano la loro radice giustificatrice. Il richiamo ai detti rapporti giuridici, che erano stati ormai travolti dagli effetti della transazione, viene, invero, giustificato dalla creditrice in forza della loro reviviscenza prodottasi quale inevitabile conseguenza della risoluzione della transazione, che l'istante dedusse ed i giudici di merito, con giudizio insindacabile in questa sede (v. Cass. n. 11330 del 15.11.97 rv 509945), hanno qualificato di natura novativa, determinatasi per effetto dell'inadempimento del D'NG ai sensi del combinato disposto degli art 1456 e 1976 C.C.. Per logico corollario, detta domanda va, dunque, dichiarata improponibile.
Nonostante gli specifici tratti distintivi, che la connotano in senso autonomo, l'azione di risoluzione che trae fondamento dalla clausola risolutiva espressa è certamente riconducibile all'archetipo dell'azione generale di risoluzione per inadempimento prevista dall'art. 1453 c.c. di cui il sistema fallimentare, e, più propriamente, la regola del concorso formale non consente, però, l'esperibilità. Il principio richiamato, sancito nell'art. 51 della legge fallimentare nega al creditore concorsuale iniziative giudiziarie che alterino la par condicio creditorum, precludendogli, salve le tipiche eccezioni previste, l'azionabilità degli ordinari mezzi tutela del credito se e quando essi possano determinare, per gli effetti che ad essi sono propri, una soddisfazione delle ragioni creditorie che sfugga alla regola del concorso sostanziale art.52 comportando una tutela satisfattiva che eluda la regola della cristallizzazione dei crediti e dell'indisponibilità dei beni acquisiti al fallimento.
In applicazione di tale principio, la giurisprudenza di questa Corte ha ritenuto, con orientamento fermo e costante, che dopo il fallimento del debitore il creditore non può proporre domanda di risoluzione del contratto, neanche nell'ipotesi di domanda diretta a far accertare, sempre con riferimento ad inadempimento anteriore, l'avveramento di una condizione risolutoria, a meno che la domanda non sia stata "quesita" prima della dichiarazione di fallimento, "atteso che la relativa pronuncia produrrebbe effetti restitutori e risarcitori lesivi del principio di paritario soddisfacimento di tutti i creditori e di cristallizzazione delle loro posizioni giuridiche" (sul solco di Cass. n. 6713 del 9.12.82 rv 424350, Cass. n. 12396/98 rv 521481, n. 4365 del 26.3.01 rv 545186, n. 376 del 17.1.98 rv 511655). Non è d'ostacolo all'accoglimento della censura in esame il fatto che essa risulti dedotta per la prima volta in questa sede, atteso che trattasi di questione rilevabile d'ufficio (cfr. Cass. n. 8180/2000 rv 537524), sulla quale non risulta essersi formato il giudicato non essendo stata la domanda, sotto tale profilo, ne' esaminata, ne' tantomeno decisa, dai giudici di merito i quali, come emerge dal testo della sentenza impugnata, in nessuno dei due gradi di giudizio, vennero investiti della questione da parte della curatela fallimentare ne' tampoco la posero d'ufficio. Restano assorbiti gli altri motivi.
Tanto premesso, la sentenza impugnata devesi cassare senza rinvio ed il resistente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali che vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna il resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 366,01 per spese ed Euro 1.200,00 per onorario. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2002