Sentenza 20 dicembre 2016
Massime • 1
Sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui l'imputato, al quale sia originariamente contestato il delitto di uso di testamento olografo falso venga condannato per il reato di falso in detto documento, in quanto il reato di uso di atto falso si pone in rapporto di alternatività con quello di falso in testamento olografo, escludendo che l'imputazione avente ad oggetto il primo reato comporti la contestazione in fatto del secondo.
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In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 c.p. e della nuova formulazione dell'art. 491 c.p. ad opera del d.leg. 15 gennaio 2016 n. 7, la condotta di falsificazione dell'assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale ed integra un illecito civile, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata. In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti per più reati unificati dalla continuazione, qualora sia sopravvenuta per uno dei reati satellite l'abolitio criminis, la corte di cassazione, senza annullare l'intera sentenza, può procedere alla …
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Con la sentenza in argomento, la corte di appello di Napoli ha affermato che la falsificazione di un testamento olografo integra il solo reato previsto dall'art. 491 c.p., non anche il reato di truffa. E ciò in quanto dal momento al fine di ritenere sussistente il reato di truffa è necessario un atto dispositivo della persona offesa indotto dagli artifici e dai raggiri posti in essere dall'imputato. Corte appello Napoli sez. III, 04/03/2022, (ud. 07/02/2022, dep. 04/03/2022), n.2066 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con la sentenza appellata Pu. An. veniva riconosciuta colpevole del delitto di falsità materiale commessa dal privato in testamento olografo e truffa e, …
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La falsità commessa su un assegno bancario munito della clausola di non trasferibilità configura la fattispecie di cui all‘art. 485 cod. pen, abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 e trasformato in illecito civile. (Annullamento senza rinvio) (Normativa di riferimento: D.lgs., 15 gennaio 2016, n. 7, art. 1, c. 1, lett. a)) Il fatto e i motivi addotti nel ricorso per Cassazione Con sentenza in data 6 luglio 2016, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano applicava ex art. 444 cod. proc. pen. a F. S. la pena concordata tra le parti di mesi tre di reclusione ed euro trecento di multa per i reati di ricettazione (capo a) e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 20/12/2016, n. 12599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12599 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2016 |
Testo completo
12599-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 20/12/2016 Composta da: Sent. n. sez. 3254/2016 GRAZIA LAPALORCIA Presidente REGISTRO GENERALE CARLO ZAZA N.30969/2016 FRANCESCA MORELLI ROSSELLA CATENA -Rel. Consigliere - ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IL NC PP RI nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 22/01/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/12/2016, la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO Udito il Procuratore Generale in persona del MARIA FRANCESCA LOY che ha concluso per Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott.ssa F. Loy, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Uditi altresì per le parti civili l'avv. L. Ricchi, che ha depositato conclusioni e nota spese e, per i ricorrenti, l'avv. A. Stefani, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso, richiamando la prescrizione del reato. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata in data 16/05/2013, il Tribunale di Modena, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato VI SE CO IL e AO DR UC IL colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 489, primo e secondo comma, cod. pen., in relazione agli artt. 491 e 493 bis, secondo comma, cod. pen., per avere, in concorso tra loro, al fine di procurarsi un vantaggio con danno di IO IN EN, fatto uso di un falso testamento olografo, apparentemente redatto da RI IL (coniuge di IN EN, sorella di VI IL e zia di AO IL, deceduta il 31/07/2008) in data 25/05/2008, facendolo pubblicare da un notaio il 10/09/2008, data del commesso reato;
gli imputati venivano condannati alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni subiti dalle parti civili costituite AO IN, SE IN e RL IN. Investita dell'impugnazione degli imputati, la Corte di appello di Bologna, con sentenza deliberata il 22/01/2016, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha riqualificato il fatto ai sensi degli artt. 110, 485, 491, primo comma, cod. pen. in riferimento all'art. 493 bis, secondo comma, cod. pen., confermando nel resto (anche per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio) la sentenza appellata.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Bologna hanno proposto ricorso per cassazione VI IL e AO IL, attraverso il difensore avv. A. Stefani, denunciando nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. inosservanza di norme processuali, violazione degli artt. 521 e 578 cod. proc. pen. per inosservanza del principio di correlazione tra accusa e sentenza. La riqualificazione del fatto operata dalla Corte di appello ha violato l'art. 521 cod. proc. pen., trattandosi di fatto diverso rispetto a quello contestato, tanto che la norma contestata (art. 489 cod. pen.) descrive la condotta sanzionata mediante la clausola di esclusione "chiunque senza essere incorso nella falsità ...". La giurisprudenza di legittimità ha escluso la violazione del principio di correlazione nel caso di imputazione originaria di falsità materiale riqualificata in uso di atto 2 falso, ma nel caso di specie si verte nell'ipotesi contraria, in cui la falsificazione materiale non si pone, rispetto alla successiva utilizzazione come una naturale progressione dell'iter criminoso, ma, al più, quale antefatto del successivo uso. La sentenza impugnata ha tentato di far apparire quale semplice mutamento della qualificazione giuridica una diversa ricostruzione storica del fatto, con lesione del diritto di difesa degli imputati conseguente alla riqualificazione all'esito del giudizio di appello, non potendosi escludere che, qualora avessero avuto contezza della necessità di confrontarsi con la diversa accusa di concorso nella contraffazione del testamento olografo, avrebbero posto in essere opzioni processuali diverse, anche in relazione all'opportunità di accedere al rito abbreviato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere accolto, nei termini di seguito indicati. In premessa, rileva il Collegio che, considerati i periodi di sospensione del corso della prescrizione (dal 16/02/2010 al 08/06/2010, per rinvio del dibattimento su richiesta dell'imputato; dal 08/06/2012 al 31/12/2012 ex art. 6, comma 9, d.l. 06/06/2012, n. 74, conv., con modif., dalla I. 01/08/2012, n. 122), la fattispecie estintiva del reato per prescrizione non si è perfezionata alla data della deliberazione della presente sentenza.
2. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in tema di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa;
ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. Un. n. 36551 del 15/07/2010, dep. 13.10/2010, Carelli, rv 248051; nello stesso senso: Sez. Un. n. 16 del 19/06/1996, dep. 22/10/1996, Di Francesco, rv 205620). Sussiste, nel caso di specie, la trasformazione radicale del fatto che integra la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza. Il secondo comma dell'art. 491 cod. pen. (non modificato, nella sua portata normativa, a 3 seguito delle modifiche introdotte dal d. lgs. n. 7 del 2016) stabilisce che nel caso di falso in uno degli atti di cui al primo comma (tra i quali, il testamento olografo), chi ne fa uso senza essere concorso nella falsità è punito a norma dell'art. 489 cod. pen. per l'uso di atto pubblico falso. La fattispecie di uso di un falso testamento olografo (oggetto dell'imputazione a carico dei ricorrenti e ritenuta dal giudice di primo grado) si pone dunque in rapporto di alternatività rispetto a quella di contraffazione o alterazione di un testamento olografo. Rilievo, questo, che, sotto un primo profilo, rende ragione della considerazione della vicenda qualificatoria in esame in termini di mutamento del fatto rilevante ex art. 522 cod. proc. pen. Né in senso contrario, può argomentarsi, come ha fatto la sentenza impugnata, richiamando il principio di diritto in forza del quale, in tema di falsità documentali, l'uso dell'atto falso che rende la falsità punibile, ex art. 485 cod. pen., consiste in una qualsiasi utilizzazione che abbia giuridica rilevanza, sicché, nel caso di falsificazione di un testamento olografo, il reato di falsità materiale si realizza con la pubblicazione del testamento ad opera del notaio (Sez. 5, n. 12159 del 21/10/2014 - dep. 23/03/2015, Orezzoli, Rv. 263451). Invero, con riferimento alla disciplina previgente applicata dai giudici di merito (che, in forza del combinato disposto degli artt. 485 e 491, primo comma, cod. pen. richiedeva, per la punibilità della falsità del testamento olografo, l'uso del documento falso, laddove, nella formulazione introdotta dal d.lgs. n. 7 del 2016, il primo comma dell'art. 491 cod. pen. non prevede, tra gli elementi della fattispecie incriminatrice, detto uso), questa Corte ha avuto modo di affermare che non sussiste difetto di correlazione tra la sentenza e l'accusa contestata nel caso in cui l'imputato, al quale sia stata originariamente contestata la falsificazione materiale del documento, venga invece condannato per uso di atto falso, in quanto l'art. 489 cod. pen. prevede una condotta, quella di uso, che delle condotte di falsificazione costituisce una progressione criminosa, essendo punibile autonomamente solo se commessa da chi non abbia partecipato alla falsificazione o comunque per la falsificazione non sia punibile, sicché al contraffattore viene contestata solo la contraffazione, anche quando abbia fatto pure uso del documento contraffatto, ma ciò non esclude che l'uso rimanga comunque contestato in fatto, quale elemento concreto della vicenda criminosa (Sez. 5, n. 42649 del 14/10/2004 dep. 03/11/2004, Barlotti, Rv. 230265). Tuttavia, come correttamente rilevato dalla difesa del ricorrente, tale progressione non può ravvisarsi nell'ipotesi, per così dire, "simmetrica", ossia nell'ipotesi in cui all'imputato sia stata contestata la fattispecie di uso del testamento olografo falso e la stessa venga riqualificata nel reato di falso in detto documento;
in quest'ultima ipotesi, infatti, il reato di uso di atto falso si pone, come si è visto, in rapporto di alternatività con quello di falso in testamento olografico, il che esclude che l'imputazione avente ad oggetto il primo comporti la contestazione in fatto del secondo.
3. Neppure può invocarsi, al fine di escludere la violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza, l'insussistenza di lesioni al diritto di difesa e al contraddittorio. Le Sezioni unite di questa Corte hanno di recente chiarito che l'attribuzione all'esito del giudizio di appello, pur in assenza di una richiesta del pubblico ministero, al fatto contestato di una qualificazione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione non determina la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., neanche per effetto di una lettura della disposizione alla luce dell'art. 111, secondo comma, Cost., e dell'art. 6 della Convenzione EDU come interpretato dalla Corte europea, qualora la nuova definizione del reato fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato e non determini in concreto una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono;
la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, infatti, «ha in più occasioni escluso la violazione dei parametri convenzionali in tutti i casi in cui la prospettiva della nuova definizione giuridica fosse nota o comunque prevedibile per l'imputato, censurando, in concreto, le ipotesi in cui la riqualificazione dell'addebito avesse assunto le caratteristiche di atto a sorpresa» (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015 - dep. 21/07/2015, Lucci, Rv. 264438). Nel caso di specie, vero è che la questione dell'attribuzione agli imputati del fatto di falso nel testamento olografo emerge dalla sentenza di primo grado e dall'atto di appello, ma i riferimenti a detta attribuzione sono, nell'uno e nell'altra, svolti nel senso di ritenerla esclusa: la sentenza di primo grado, infatti, rileva esplicitamente che «la contestazione della sola condotta d'uso del testamento falso appare alternativa a quella della partecipazione (anche solo a titolo di concorso) alla creazione del medesimo documento», il che confina l'oggetto del giudizio nella verifica del fatto che gli imputati abbiano fatto uso di un testamento falso creato da altri, senza la loro partecipazione»>; l'atto di appello, a sua volta, muove dalla premessa condivisa che l'unico thema probandum attenga alla verifica della certezza razionale in ordine alla consapevolezza della falsificazione del testamento acquisita dagli imputati in un momento successivo alla redazione del testamento stesso. Rilievi, questi, che rendono ragione della conclusione che la riqualificazione operata dalla Corte di appello ha assunto le caratteristiche di un atto a sorpresa, con conseguente violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza. 5 ו כ י 4. Pertanto, esclusa la rifusione delle spese in favore delle parti civili soccombenti, la sentenza impugnata e quella di primo grado devono essere annullate senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Modena per l'ulteriore corso (cfr. Sez. 6, n. 10140 del 18/02/2015 - dep. 10/03/2015, Bossi e altro, Rv. 262802).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado e dispone la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Modena per l'ulteriore corso. Così deciso il 20/12/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente MPORITATA IN CANCELLERIA addl 15 MAR 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzukce 6