Sentenza 27 febbraio 2001
Massime • 1
Sulla esistenza dell'elemento promozionale, nel quale risiede il carattere tipico e peculiare ai fini della qualificabilità di un contratto come agenzia a norma dell'art. 1742 cod. civ., non incidono le particolari modalità di acquisizione della clientela da parte dell'agente, potendo questi provvedere a contattare i potenziali clienti tanto con la loro ricerca attiva attraverso visite personali, quanto mediante la gestione di un punto vendita delle merci del preponente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2001, n. 2853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2853 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MICHELE ANNUNZIATA - Presidente -
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - rel. Consigliere -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. ATTILIO CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ENASARCO - ENTE NAZIONALE ASSISTENZA AGENTI ERAPPRESENTANTI DI COMMERCIO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell'avvocato SPALLINA BARTOLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI SIENA, Società Cooperativa A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIORGIO BAGLIVI 8, presso lo studio dell'avvocato LEONARDI SERGIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LEPRI MARIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
CA NC, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE CLODIO 12, presso lo studio dell'avvocato GIAMMARIOLI PAOLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VALENTINI PAOLO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 234/97 del Tribunale di MONTEPULCIANO, depositata il 13/11/97 R.G.N. 340/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/01 dal Consigliere Dott. Guglielmo SCIARELLI;
udito l'Avvocato SPALLINA;
udito l'Avvocato LEPRI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del primo e del secondo motivo del ricorso e per l'accoglimento del terzo motivo. Svolgimento del processo
FR NI, con ricorso del 14 2 95, adiva il pretore di Montepulciano, per sentir condannare l'Enasarco a corrispondergli il trattamento pensionistico di vecchiaia in misura da determinarsi, oltre ai ratei maturati, con interessi e rivalutazione, previo il riconoscimento della qualifica di rappresentante commerciale con deposito del Consorzio Agrario Provinciale di Siena. Esponeva di aver stipulato, in data 1.6.1967, con detto Consorzio (CAP), contratto di agenzia e rappresentanza, ulteriormente precisato nei termini e nelle modalità con atto autenticato del 6.7.1972, stipulato tra il ricorrente e la propria sorella NI AR IA con il CAP, poi risolto per fatto e colpa del CAP nell'anno 1987 ; di essere iscritto all'Enasarco dall'1.1.67 e di avere inoltrato domanda di pensione di vecchiaia il 19.2.1994 all'ente predetto, il quale il successivo 25.5.94, comunicava di non poter accogliere la domanda, in quanto, a seguito di intervento ispettivo presso il Cap l'attività del ricorrente non appariva riconducibile a quella di rappresentante di commercio, bensì a quella di gestore di negozio di generi alimentari;
di avere proposto ricorso avverso tale provvedimento, rigettato con le stesse motivazioni. Si costituiva l'Enasarco, contestandola domanda, ribadendo che non era ravvisabile la qualità di agente di commercio in capo al ricorrente, per difetto dell'elemento promozionale, connotazione tipica della prestazione dell'agente di commercio, essendo i fratelli NI gestori del punto vendita al dettaglio di prodotti del Consorzio.
Era autorizzata la chiamata in causa del CAP di Siena, che riteneva la configurabilità del rapporto di agenzia con i fratelli NI e chiedeva il rigetto di ogni domanda nei suoi confronti. La causa era istruita solo documentalmente.
Il Pretore di Montepulciano, con sentenza depositata il 10.6.97, rigettava la domanda ritenendo che l'attore si fosse limitato alla gestione dell'esercizio di commercio di alimenti sito in Chianciano Terme, senza che tale gestione integrasse i termini dell'agenzia commerciale.
Il NI proponeva appello ribadendo che il rapporto si era svolto secondo lo schema contrattualmente prefigurato e cioè, secondo i canoni dell'agenzia e della rappresentanza commerciale;
in via subordinata, chiedeva che fosse riconosciuta l'esistenza di rapporto di lavoro subordinato tra di esso e il consorzio;
chiedeva, in tale ipotesi, la restituzione, da parte dell'Enasarco, dei contributi previdenziali versati.
Si costituivano le parti appellate: l'Enasarco, nel chiedere la reiezione dell'appello, specificava che l'attore non risultava iscritto nel ruolo degli agenti nel periodo de quo.
Il Consorzio chiedeva ritenersi la domanda nei suoi confronti, in quanto nuova, inammissibile.
Il Tribunale di Montepulciano, con sentenza depositata il 13.11.97, accoglieva la domanda nei confronti dell'Enasarco, che condannava a pagare al NI il trattamento previdenziale dovutogli e dichiarava inammissibile la domanda nei confronti del CAP. L'Enasarco ha proposto ricorso per cassazione, illustrato da memoria.
Il NI e il Consorzio hanno depositato ciascuno, controricorso. Il primo ha depositato, altresì, memoria illustrativa. Motivi della decisione
Vanno fatte due premesse: innanzi tutto, va rilevata l'inammissibilità del controricorso del consorzio, in quanto tardivo: il ricorso è stato, infatti, notificato al consorzio il 13.11.98 ; il controricorso del consorzio è stato notificato al ricorrente il 28.12.98, dunque oltre il termine di cui all'art. 370 cpc. Va all'opposto rilevata l'ammissibilità del ricorso, a nulla rilevando che la sentenza impugnata sia stata resa nei confronti dell'Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di commercio (ENASARCO), mentre il ricorso è stato proposto dall'Ente Nazionale Assistenza Agenti e Rappresentanti di commercio - Fondazione Enasarco.
Poiché è pacifico che esista un solo Enasarco, se ne deduce agevolmente che il carattere di fondazione costituisce soltanto l'ultimo aspetto formale assunto dall'ente assicuratore. A tale considerazione di per sè risolutiva, va aggiunto che il ricorrente, nella memoria illustrativa ha ricordato che ai sensi dell'art. 1 comma 2, del d.l. 30.5.94 n. 509, che ha previsto la trasformazione in associazioni o fondazioni degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza individuate nell'allegato A dello stesso decreto legislativo, "gli enti trasformati continuano a sussistere ... ... rimanendo titolari di tutti i rapporti attivi e passivi dei corrispondenti enti previdenziali e dei rispettivi patrimoni".
Ciò premesso, deve procedersi all'esame del ricorso. Col primo motivo, si assume la violazione dell'art. 1362 cc, in relazione agli artt. 1742-1752, 1703 e segg., 2222 e 2203 e segg. stesso codice nonché in relazione alle norme degli accordi economici collettivi 30 giugno 1938, approvato con DCG 17.11.39 n. 1784, 20 giugno 1956, reso obbligatorio con DPR 16.1.61 n. 145 e 13 ottobre 1958, reso obbligatorio con dpr 16.1.61 n. 145 e 13 ottobre 58 reso obbligatorio con dpr 26.10.60 n. 1842, per gli effetti dell'art. 10 L.
2.2.73 n. 12. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2702 e segg. e 2727 e segg. cc. Insufficiente e contraddittoria motivazione su punti essenziali della controversia. Va premesso che il Tribunale ha ritenuto la sussistenza di un contratto di agenzia, tale, quindi, da imporre la prestazione invocata a carico dell'Enasarco, basandosi, innanzi tutto, sul contratto, intercorso col consorzio, di rappresentanza commerciale con deposito, regolato dagli artt. 1742 e seg. cc e dagli accordi di categoria, accompagnato per circa vent'anni dal versamento dei contributi all'ente previdenziale degli agenti e dei rappresentanti di commercio, senza obiezioni da parte dell'ente.
Il Tribunale, quindi, dopo aver evidenziato il nomen iuris attribuito dalle parti al contratto fra le stesse intercorso (rappresentanza commerciale), in ordine al requisito proprio dell'agenzia, costituito dall'elemento promozionale, ha posto in evidenza che il ricorrente, nel trattare qualunque affare per conto del consorzio, doveva dichiarare, a norma di contratto, la propria qualità di rappresentante del Consorzio, facendo precedere al proprio nome l'indicazione del consorzio (art. 10) e, nel caso si provvedesse direttamente, doveva emettere le fatture a nome del consorzio. Che, dunque, il NI non si doveva limitare a vendere prodotti del consorzio per conto dello stesso e in nome proprio, bensì doveva dare costante notizia ai clienti della provenienza dei prodotti, mediante la spendita del nome del preponente e l'indicazione della propria qualità di rappresentante commerciale il che, innanzi tutto, era l'espressione di un potere rappresentativo, mentre era, altresì, l'espressione di una componente promozionale e propagandistica a favore della merce proveniente dal consorzio. Che, oltretutto, la parte principale degli affari era promossa all'esterno dell'esercizio commerciale sito in Chianciano Terme e vedeva come acquirenti molti albergatori di Chianciano che si approvvigionavano per la stagione turistica. Che, nei casi di forniture più rilevanti, il NI si limitava a consegnare il prodotto, mentre era la sede centrale del consorzio ad emettere le fatture, anche se, poi il NI, per comodità del consorzio, provvedeva ad incassare il prezzo. Che, peraltro, la riscossione è, per espressa previsione, consentita, in deroga al regime ordinario (art. 1744 cc). In base ai suddetti elementi, in particolare evidenzianti l'aspetto promozionale del lavoro, il Tribunale ha ritenuto la sussistenza del rapporto affermato dall'attore, considerando che gli elementi di prova addotti in contrario dall'Enasarco, erano costituiti, innanzi tutto, dagli accertamenti condotti anni dopo la cessazione del rapporto, per di più fatti a campione e che il consorzio aveva contestato le conclusioni cui l'Enasarco era pervenuto precisando che gli agenti gestori di esercizi commerciali non avevano vincoli di orario da rispettare nei confronti del consorzio, in modo da poter promuovere i prodotti del consorzio al di fuori dell'orario di apertura, assumevano un rischio connesso alla mancata vendita, mantenevano ampia libertà organizzativa e potevano svolgere il rapporto di agenzia in forma societaria.
Col motivo in esame, l'Enasarco, al contrario, afferma che le attribuzioni contrattuali effettivamente conferite al NI erano circoscritte alla nomina del predetto a rappresentante con deposito "con il compito di effettuare la vendita delle merci trattate dal Consorzio".
Si afferma, ancora, che nel contratto tra le parti non sarebbe "rinvenibile alcun conferimento e, quindi, l'assunzione, per converso, del relativo compito, di promuovere la conclusione di contratti".
Che mancherebbe, dunque, l'elemento causale tipico del contratto di agenzia. Che la promozione della conclusione di contratti in una zona determinata non può identificarsi, tout court, con la vendita di prodotti del preponente.
Che la rappresentanza commerciale, in quanto compatibile con la figura del preposto alla gestione di un punto vendita, non basta a far ritenere la figura dell'agente rappresentante di commercio di cui agli artt. 1742 - 1752 cc. Che dall'accertamento del tribunale non emergerebbe quell'attività promozionale che è tipica dell'agente.
Il motivo è infondato.
Si afferma, sostanzialmente, che, essendo, l'elemento promozionale, il carattere tipico e peculiare dell'attività dell'agente, nella fattispecie mancherebbe la prova del medesimo e che, di conseguenza, il Tribunale avrebbe inesattamente motivato nel riconoscerne la sussistenza.
All'opposto, va riconosciuta la linearità e completezza della sentenza impugnata, fondata su esatti principi di diritto. Il Tribunale, riconoscendo che l'attività di promozione costituisce l'elemento tipico del contratto di agenzia, lo ha ravvisato, come si è detto, sia nelle particolari modalità in cui si esplicava, la vendita nel negozio di Chianciano, sia vieppiù, nell'attività svolta fuori dal negozio nei rapporti con gli alberghi. Per quanto attiene al primo punto, ben ha posto l'accento, il Tribunale, sul modo in cui veniva effettuata la vendita nel negozio:
l'attore doveva sempre mettere avanti il nome del consorzio;
doveva indicare il nome del consorzio prima del proprio;
doveva dichiarare la propria qualità di rappresentante del consorzio. In altre parole, doveva avvalersi di ogni suo atto di vendita per pubblicizzare il consorzio.
Questa è un'attività indubbiamente promozionale come già ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte (sent. 2722 del 98; 9844 del 2000), perché, sia pur attraverso la vendita, viene diffusa la conoscenza del produttore e dei suoi prodotti, dandosi impulso e incremento al relativo commercio col far diventare familiare ai clienti il nome del preponente e, quindi abitudinario il riferimento e il ricorso al medesimo.
Ricorrevano, cioè, le modalità della vendita promozionale, la quale presenta due aspetti, l'uno consistente nella funzione propria del contratto e, cioè, nell'esitare la merce, la seconda, aggiuntiva, consistente nel propagandare, attraverso le proprie particolari modalità i prodotti, promuovendone la conoscenza e, quindi, tendente ad allargare il più possibile lo smercio dei prodotti del preponente.
Va aggiunto che il Tribunale ha posto l'accento sul fatto che "la parte principale degli affari era promossa all'esterno dell'esercizio commerciale e vedeva come terzi acquirenti molti albergatori di Chianciano Terme, che si approvvigionavano per la stagione turistica". Che nei casi di forniture più rilevanti, fatture e ricevute erano rilasciate dal consorzio, anche se il prezzo poteva essere incassato dal NI.
Orbene, in questa attività che avveniva fuori dal negozio, ben più rilevante perché riguardava gli alberghi, cioè clienti che, di tutta evidenza, effettuavano corposi ordinativi, specie in vista della stagione turistica, marcatamente emergeva come logicamente e compiutamente rilevato dal tribunale, l'attività di promozione dell'attore, che con la sua attività determinava la conclusione di contratti di fornitura, praticamente creando le premesse di tutti i relativi contatti tra, alberghi e consorzio, col quale ultimo alla fine, nei casi più importanti significativi, venivano stipulate le vendite, rilasciando,il consorzio, fatture e ricevute. Queste circostanze di fatto, rilevate dal tribunale già da sole idonee a dimostrare l'avvenuta, costante promozione degli affari come insita nell'attività dell'attore, acquista ulteriore rilievo se collegata al riferimento, contenuto nel contratto scritto, alle norme di cui agli art. 1742 ss. c.c., cioè alle disposizioni proprie del contratto di agenzia, il che impone di ritenere che anche il nomen iuris del contratto si riferiva a un'attività di agenzia, come rilevato dal Tribunale.
Nè il testo del contratto è stato riportato nel ricorso per cassazione, in violazione del principio di autosufficienza di detto ricorso, per dimostrare che esso, invece, contrasterebbe con il disposto degli artt. 1742 e ss. cc. Ne consegue che il motivo va rigettato.
Col secondo motivo si afferma la violazione degli artt 1 e 9 L. 3.5. 85 n. 204, sostitutiva della l. n. 316/1968, nonché dell'art. 1418 I° co. c.c., in relazione agli artt. 1742 e segg. stesso codice ed agli art. 2,5 e 6 L.
2.2.73 n. 12. Il ricorrente deduce la nullità del rapporto di lavoro, ove ritenuto di agenzia, tra il NI e il consorzio, per effetto della mancata iscrizione del NI nell'apposito rulo previsto dalla legge.
Il motivo è infondato.
Questa Corte ha già avuto occasione di ritenere (sent. 12580 del 99), che, a seguito della decisione della Corte di Giustizia dell'Unione europea in data 30 aprile 1998, resa nel procedimento C-215 del 1997 (Bellone e Yoko-hame spa), le disposizioni della legge nazionale degli stati membri non possono stabilire la nullità dei contratti di agenzia stipulati con soggetti non iscritti in apposito ruolo.
Col terzo motivo si lamenta la violazione dell'art. 16, sesto co. della L. n. 412 del 1991 e dell'art. 22, comma 36 della I. n. 724 del 94.
Si afferma che il Tribunale,, riconoscendo il trattamento previdenziale con decorrenza dall'1.3.94, aveva altresì riconosciuto il cumulo di interessi e rivalutazione, così violando l'art. 16, 6° co, su citato.
Il motivo è fondato.
In base al suddetto articolo, spetta sui ratei già maturati del beneficio concesso non già il cumulo, bensì la maggior somma fra interessi e rivalutazione.
Stante l'accoglimento del suddetto motivo, la sentenza impugnata va cassata sul punto e la causa, non necessitando ulteriori indagini, va decisa nel merito, in conformità all'accoglimento di questo motivo.
Appare opportuno mantenere ferme le statuizioni sulle spese dei gradi di merito, stante il sostanzioso accoglimento della domanda, mentre ragioni di giustizia inducono a compensare, fra tutte le parti, quelle di questa fase.
P.Q.M.
Rigetta i primi due motivi di ricorso.
Accoglie il terzo.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, riconosce sui ratei maturati del beneficio concesso la maggior somma fra interessi e rivalutazione. Mantiene ferme le statuizioni sulle spese del giudizio dei giudici di merito.
Compensa, fra tutte le parti, le spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2001