Sentenza 1 febbraio 2011
Massime • 1
Il giudice dell'esecuzione, richiesto della revoca della sentenza di condanna per asserita abrogazione della norma incriminatrice in seguito ad una successione di leggi modificative del precetto, deve valutare il fatto in concreto contestato e riferito in sentenza, per poi raffrontarlo con gli elementi nuovi e specializzanti della legge successiva, senza poter rivisitare il giudizio di merito o disporre ulteriori accertamenti. (Fattispecie in tema di false comunicazioni sociali e di bancarotta fraudolenta impropria "da reato societario", in seguito alla riformulazione degli artt. 2621 cod. civ. e 223, comma secondo, n. 1 R.D. n. 267 del 1942, ad opera degli artt. 1 e 4 del D.L.gs. 11 aprile 2002, n. 61).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/02/2011, n. 29170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29170 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Presidente - del 01/02/2011
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 371
Dott. CARTA Adriana - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 19432/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UN EP N. IL 21/02/1957;
avverso l'ordinanza n. 366/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del 23/03/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADRIANA CARTA;
lette le conclusioni del PG Dott. Carmine Stabile, che ha concluso per il rigetto del ricors.
OSSERVA IN FATTO
1.- Con ordinanza 23 marzo 2010 La Corte di appello di Milano respingeva la richiesta proposta nell'interesse di RU GI, volta ad ottenere: - in via principale la revoca della sentenza di applicazione della pena concordata tra le parti pronunciata il 5 dicembre 1996 dal Tribunale di Lodi in relazione al reato previsti dall'art. 223, commi 1 e 2 n. 1, in relazione al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 26; - in subordine la revoca parziale di detta pronuncia, limitatamente al solo capo di imputazione riguardante la bancarotta da reato societario, con rideterminazione della pena e contestuale declaratoria di estinzione del reato e di ogni altro effetto penale a nonna dell'art. 445 c.p.p., comma 2, e art. 676 c.p.p.. La corte territoriale, con ordinanza 22 gennaio 2010, riteneva che non potesse procedersi alla declaratoria di estinzione del reato in quanto, come previsto dall'art. 445 c.p.p., comma 2, entro i cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Lodi l'istante aveva riportato condanna per il delitto di cui all'art. 595 c.p., commesso il 29 ottobre 1999, pronunciata con sentenza 23 ottobre 2003 dalla Corte di appello di Milano, irrevocabile l'8 novembre 2003, disponeva, quindi, l'acquisizione del fascicolo del PM cui le parti ed il giudice avevano fatto riferimento per addivenire al patteggiamento, e rinviava per le ulteriori decisioni. All'udienza camerale del 23 marzo 2010 affermava, quindi, la non revocabilità, totale o parziale della sentenza perché alla luce del quadro probatorio già presente nel giudizio di cognizione, costituito dalle relazioni del curatore fallimentare, acquisite non essendo stato possibile ottenere copia del fascicolo del PM, risultavano sussistenti gli elementi costitutivi della nuova e più ristretta ipotesi criminosa, quale prevista dal D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, artt. 1 e 4, da individuarsi nel nesso causale tra la commissione dei fatti previsti dagli artt. 2621 e 2622 c.c., ed il dissesto della società e nel ed "superamento delle soglie di rilevanza quantitativa".
2.- Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione personalmente l'interessato RU GI adducendo a motivi.
a) Violazione e falsa applicazione della legge processuale in relazione all'art. 127, art. 445, comma 2, artt- 648, 665, 666 e 673. Si duole in proposito dell'errato approccio della Corte di Appello di Milano sulla questione relativa ai poteri ed alla cognizione del giudice dell'esecuzione improntato all'adesione ad un indirizzo minoritario della giurisprudenza di legittimità. Sottolinea, quindi, come l'ordinanza abbia illogicamente risolto la questione prospettata con l'incidente di esecuzione relativa alla circostanza che nella vicenda non risultassero in concreto contestati, nel rispetto del contraddittorio, tutti gli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dalla nuova fattispecie, infatti, pur disponendo del fascicolo processuale del Tribunale di Lodi, ha ritenuto di dover acquisire gli atti del fascicolo del PM e, soprattutto, tramite la cancelleria fallimentare del Tribunale di Lodi, le relazioni del curatore fallimentare relative al fallimento della S.r.l. officine di Tribiano. Se infatti il quadro probatorio già acquisito nel giudizio di cognizione era tale, come affermato, da ritenere sussistenti gli elementi costitutivi della nuova e più ristretta ipotesi criminosa, non vi era necessità di acquisire altri atti. Inoltre gli accertamenti e le valutazioni ulteriori effettuasti dai giudici dell'esecuzione al fine di stabilire se il fatto, per il quale era stata applicata la pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., invece di limitarsi ad interpretare il giudicato e ad accertare se nella contestazione risultassero gli elementi costitutivi della nuova fattispecie, costituiscono violazione della legge processuale. La corte d'appello, con l'affermazione che la causa del dissesto coincide "con i finanziamenti ed il ricorso al credito che evidentemente non sarebbero stati possibili se i bilanci fossero stati veritieri", ha indebitamente proceduto ad una propria autonoma valutazione, elaborata sulla base degli atti processuali e degli ulteriori accertamenti disposti, rivalutando il fatto attraverso un nuovo giudizio di merito non consentito al giudice dell'esecuzione. Quanto all'ulteriore requisito del superamento delle soglie di rilevanza quantitativa il problema è stato risolto con motivazione del tutto apodittica, sulla base di argomentazioni congetturali e, comunque, attraverso il riferimento a circostanze che non sono state oggetto di accertamento in contraddittorio nella fase di cognizione, evinte dalla relazione fallimentare, senza peraltro nulla argomentare in relazione al fatto che dalla sentenza di merito, dall'imputazione e dagli atti di causa, non risultava alcun elemento idoneo a consentire la necessaria verifica.
b) Violazione o falsa applicazione della legge penale in relazione all'art. 2 c.p., artt. 2621 e 2622 c.c., L. Fal.., art. 223, comma 2;
mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 111 Cost., comma 6, art. 125 c.p.p., comma 3, e art. 127 c.p.p.. Evidenzia il ricorrente che la richiesta di revoca della sentenza era fondata sulla non corrispondenza tra la condotta di false comunicazioni sociali descritta nel capo di imputazione e la nuova categoria di illecito delineata nei novellati artt. 2621 e 2622 c.c., nonché sulla mancanza del nesso eziologico tra il fatto originariamente contestato ed il fallimento, apparendo quest'ultimo solo temporalmente concomitante rispetto alla commissione del reato societario.
La corte, per ciò che attiene alle false comunicazioni sociali, ha omesso di verificare se attraverso la disamina del capo di imputazione e, se del caso degli atti processuali rispetto ai quali fosse possibilitato il diritto di difesa, fossero sussistenti i nuovi elementi specializzanti della nuova categoria di illecito di cui agli artt. 2621 e 2622 c.c.; inoltre nella parte in cui ha ritenuto di doversi pronunciare solo sulla esistenza del nesso causale tra la falsificazione dei bilanci ed il dissesto e sul superamento delle soglie quantitative, ha reso motivazione solo apparente fondata su ragionamento del tutto disancorato dalle risultanze degli atti processuali.
3.- Il Procuratore Generale presso la Corte Dott. Carmine Stabile, con atto depositato il 21 luglio 2010, chiede che la Corte rigetti il ricorso e condanni il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
RILEVA IN DIRITTO
4.- Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
5.- A seguito dell'intervento chiarificatore delle S.U. di questa Corte (sentenza 26 marzo 2003, Rv. 224605, Giordano e altri) è stato affermato il principio secondo cui la riformulazione dell'art. 2621 c.c., e R.D. n. 267 del 1942, art. 223, comma 2, n. 1, ad opera del
D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61, artt. 1 e 4, non ha comportato l'abolizione totale dei reati precedentemente previsti, ma ha determinato una successione di leggi, con effetto parzialmente abrogativo in relazione a quei fatti commessi prima della riformulazione, che non siano sovrapponigli alle nuove, più articolate fattispecie incriminatrici.
In applicazione del suddetto principio riguardo alla delimitazione degli effetti del D.Lgs. n. 61 del 2002, artt. 1 e 4, con riferimento alla nuova formulazione del R.D. n. 267 del 1942, art. 223, e degli artt. 2621 e 2622 c.c., la valutazione demandata al giudice della esecuzione chiamato allo scrutinio di cui all'art. 673 c.p.p., deve essere essenzialmente rivolta alla verifica del fatto in concreto, contestato.
Se, infatti, dalla scelta legislativa si desume il chiaro intento del legislatore di mantenere la sanzione penale per le sole condotte di falso in bilancio che siano causalmente legate al dissesto della società, posto che, come rilevato, la novella non ha comportato alcuna drastica abolitio criminis ma un effetto parzialmente abrogativo (art. 2 c.p., comma 2), il contenuto della verifica demandata al giudice dell'esecuzione non può che essere quello del raffronto tra il fatto contestato ed accertato in sentenza, con gli elementi nuovi e specializzanti introdotti dalla normativa sopravvenuta, non essendogli consentita, nell'ambito dei poteri riconosciutigli dall'art. 673 c.p.p., la rivisitazione del giudizio di merito o l'esecuzione di ulteriori accertamenti. L'indagine del giudice dell'esecuzione deve, pertanto, muovere dalla sentenza ed essere rivolta alla valutazione dei soli elementi che già hanno formato oggetto dell'accertamento del giudice di merito senza che egli possa procedere ad un nuovo e diverso esame degli atti del giudizio, ovvero all'acquisizione di atti che non hanno costituto oggetto del giudizio stesso, al fine dell'affermazione della continuità normativa tra la fattispecie per cui è intervenuta condanna e quella nuova introdotta con la norma successiva (Sez. 5, sent. 5.4.2004, Rv. 229864). Dunque, il giudice dell'esecuzione non può fare riferimento a fatti e circostanze che non sono stati oggetto di accertamento in contraddittorio, dovendo la sua verifica essere rigorosamente limitata al fatto quale acclarato nella sentenza.
6.- Nel caso di specie la corte di merito, pur richiamando il proprio onere di vagliare la sussistenza degli elementi specializzanti dello jus superveniens - costituiti dalla sussistenza del nesso causale tra la commissione dei fatti previsti dagli artt. 2621,2622, c.c. ed il dissesto della società e dal "superamento delle soglie di rilevanza quantitativa" (pag. 7 ordinanza) - nel solo ambito della imputazione e dell'accertamento della sentenza irrevoeabile, ha poi proceduto all'acquisizione altri atti e documenti e, sulla base degli elementi tratti direttamente dalla suddetta documentazione, ha sostituito, indebitamente, la propria valutazione di merito alla semplice operazione di riscontro - limitata ai contenuti della sentenza irrevocabile - rispetto all'accertamento del collegamento causale tra falsità e dissesto ed al superamento delle soglie minime di punibilità; con ciò incorrendo sia nel vizio di violazione di legge che producendo motivazione incongrua e contraddittoria. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame alla Corte di Appello di Milano.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2011