Sentenza 6 ottobre 2005
Massime • 1
Integra gli estremi del delitto di cui all'art. 469 cod. pen. la riproduzione, mediante un programma informatico, dell'impronta impressa dall'ufficio postale attestante l'avvenuto pagamento di bollettini di conto corrente (fattispecie nella quale la Corte ha diversamente qualificato il fatto originariamente contestato come il reato di cui all'art. 468 cod. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/10/2005, n. 43369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43369 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 06/10/2005
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - N. 1941
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 022230/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) D'LE IC, N. IL 01/02/1961;
avverso SENTENZA del 24/02/2004 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CALABRESE RENATO LUIGI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
OSSERVA
Con l'impugnata sentenza è stata confermata la dichiarazione di colpevolezza di D'NU EL in ordine al reato di cui all'art. 468 c.p., con riduzione della pena a mesi otto di reclusione.
All'imputato era stato contestato di avere contraffatto il timbro dell'Ufficio postale di Riposto attestante il pagamento di conti correnti, o comunque di averne fatto uso.
Col ricorso il suo difensore deduce violazione ex art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione agli artt. 56 e 468 c.p., lamentando che il fatto non sia stato ricondotto all'ipotesi di delitto tentato. Si assume che nel caso concreto non si rileva la completezza della contraffazione,poiché il segno grafico generato dal software realizzato dall'imputato non reca, come accertato in sede istruttoria e ribadito dal giudice del gravame, il c.c. "frazionario", vale a dire il codice numerico preordinato all'identificazione dell'ufficio postale da cui proviene l'impronta: infatti, proprio a cagione della funzione cui presiede, il frazionario non è evidentemente classificabile quale componente accidentale dell'impronta de qua, essendo, di contro, uno degli elementi che connota la struttura grafica dell'impronta stessa, determinandone l'efficacia probatoria in ordine ai fatti in occasione dei quali è stata apposta. Il motivo di impugnazione è infondato.
Il tentativo di falso materiale è certamente configurabile, anche in relazione alle falsità in sigilli e strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento. Ma è altrettanto certo che si versa nell'ipotesi di reato consumata allorché l'evento della contraffazione, pur in presenza di incompletezze, insufficienze o imperfezioni nell'imitazione, sia stato comunque realizzato. Ciò che si è indiscutibilmente verificato nella fattispecie concreta, essendo stato accertata dai giudici di merito la confezione di un programma informatico che rendeva possibile, nonostante talune differenze rispetto all'originale, riprodurre l'impronta impressa dall'ufficio postale, attestante l'avvenuto pagamento dei bollettini di conto corrente.
In questo caso potrà parlarsi di falso non punibile perché grossolano, ma la sentenza impugnata, delibando questa specifica questione sollevata dall'appellante, ha escluso tale evenienza, con argomentare corretto e non confutato in ricorso.
Si pone invece, d'ufficio, un problema di riqualificazione giuridica del fatto così come contestato e ritenuto. Devesi invero ravvisare in esso il diverso reato ex art. 469 c.p., dal momento che la contraffazione è stata realizzata con mezzi diversi dagli strumenti indicati nelle precedenti disposizioni artt. 467 e 468 c.p., ossia mediante la riproduzione dell'impronta del timbro ottenuta, come detto, con segni grafici generati da un software.
S'impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata, ma senza necessità di rinvio, potendo questa Corte procedere essa stessa a rideterminare la pena, ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. l). Utilizzando, invero, gli stessi parametri cui si è ispirata detta sentenza (minimo edittale, riduzione di un terzo per le concesse attenuanti generiche), può applicarsi la pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione (p.b. mesi 8 - 1/3 ex art. 62-bis c.p.), con l'avvertenza che non v'è spazio per la pur prevista pena aggiuntiva pecuniaria, poiché la decisione della corte territoriale, non impugnata sul punto dall'accusa, non contempla la irrogazione di tale sanzione.
P.Q.M.
La Corte, qualificato il fatto come reato previsto dall'art. 469 c.p., ridetermina la pena di mesi 5 e gg. 10 di reclusione. Rigetta
nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2005