Sentenza 18 ottobre 2006
Massime • 1
Integra il delitto di cui all'art. 469 cod. pen. (contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione e uso della cosa contraffatta) - e non quello di cui all'art. 489 cod. pen. (uso di atto falso) - la condotta di colui che utilizza un documento di circolazione recante stampigliata l'impronta di un timbro della Motorizzazione civile contraffatto, considerato che la falsità di cui all'art. 489 riguarda gli atti e non i sigilli o le impronte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/10/2006, n. 39452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39452 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 18/10/2006
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1725
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 036981/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IL IV, N. IL 01/01/1962;
avverso SENTENZA del 26/01/2005 della CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
udito il P.G. in persona del sost. proc. gen. Dott. BAGLIONI T., che ha concluso chiedendo dichiarasi inammissibili i ricorsi. OSSERVA
KO IV è stata condannata dal Tribunale di Palermo, sez.ne distaccata di Carini alla pena di giustizia perché ritenuta colpevole del delitto di cui all'art. 469 c.p. per aver adoperato un documento di circolazione recante stampigliata l'impronta di un timbro Motorizzazione civile, contraffatto. La Corte di appello, con sentenza 26.1.2005, ha confermato. Ricorrono per cassazione i difensori e deducono: 1) violazione di legge, trattandosi di falso grossolano e quindi di reato impossibile, atteso che chiunque avrebbe potuto rilevare la falsità dell'atto (Avv. Incandela), 2) violazione dell'art. 484 c.p.p., perché pur avendo il difensore giustificato il suo legittimo impedimento, la Corte siciliana non ha differito la trattazione della causa, ne' ha dato conto della decisione in sentenza, nonché 3) violazione dell'art. 469 c.p. in quanto il fatto avrebbe dovuto essere ricondotto alla fattispecie legale ex art 489 c.p. (Avv. Bason). La censura dedotta col ricorso Avv. Incandela è infondata, atteso che il falso può esser definito grossolano solo quando la contraffazione sia, non solo imperfetta, ma anche riconoscibile da un quivis de populo, cioè dalla media delle persone. Nel caso in esame, il falso, come si legge nella sentenza di primo grado, fu scoperto da un'agente della Polstrada e dunque da una persona avente una specifica competenza nell'esaminare il documento esibito dalla OV (carta di circolazione e non patente, come erroneamente scritto nel ricorso Bason).
La prima censura del ricorso Avv. Bason è manifestamente infondata, atteso che dal verbale di udienza si rileva che la richiesta di rinvio pervenne alla Corte dopo la chiusura del dibattimento;
essa pertanto non poteva essere presa in considerazione e nessun obbligo aveva il giudice di appello di darne conto in sentenza.
La seconda censura del ricorso Bason è infondata.
L'art. 469 c.p. è inquadrato nel capo II del libro II, titolo VII del c.p. (falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento) e prevede alternativamente la condotta di chi: a) contraffaccia le impronte di una pubblica autenticazione o certificazione, b) senza essere concorso in tale alterazione, faccia uso dell'atto recante la falsa impronta.
L'art. 489 c.p., viceversa è inquadrato nel capo III del medesimo libro (falsità in atti) e punisce l'operato di colui il quale, senza essere concorso nella falsità dell'atto (non dunque del sigillo o della impronta), faccia uso di atto falso.
È pertanto evidente che la falsità degli atti di cui al capo III , è una falsità diversa da quella che deriva (all'atto che lo reca) dalla alterazione dell'impronta. In tal senso, dunque, le due fattispecie, essendo distinte, non possono essere confuse, ne' possono concorrere (contra ASN 200442649-RV. 230264). Conclusivamente i ricorsi meritano rigetto e il ricorrente va condanno al pagamento delle spese del grado.
P.Q.M.
La corte rigetta i ricorsi e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2006