Sentenza 13 maggio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 13/05/2002, n. 6806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6806 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2002 |
Testo completo
fatt cofie a Bon s Cou REPUBBLICA ITALIANA POPOTO ITA AN06806/02 IN LA CORTE Oggetto vornimento SEZIONE TERZA CIVILE Momni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 22780/99 Presidente Dott. Gaetano NIAS Consigliere Dott. Ernesto LUPO Cron. 19379 Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI •.1458 Rep Rel. Consigliere Dott. Bruno DURANTE - Ud.12/11/01 Consigliere Dott. Mario FINOCCHIARO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. SENTENZA € 155 per diritti € 13 MAG 2002 sul ricorso proposto da: il IL CANCELLIERE CA US, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA BUFALOTTA 174, presso lo studio dell'avvocato PATRIZIA BARLETTELLI, difeso dall'avvocato LUIGI CANCELLERIA RANDAZZO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
AS ET, LI RA, D'LE AR TE, LI AT, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CARLO MIRABELLO 6, presso lo studio dell'avvocato VIRGINIO FRATTARELLI MANFREDI, che li difende anche 2001 dsgiuntamente all'avvocato UBALDO MARRONE, giusta 1924 delega in atti;
1 controricorrenti nonchè
contro
EN ZO;
- intimato avversO la sentenza n. 821/98 della Corte d'Appello di PALERMO, emessa il 02/10/98 e depositata il 31/10/98 (R.G. 520/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/01 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ER EP convenne innanzi al Tribunale одинин di Palermo D'Aleo MA ES, TR ET, Maclo- cin TO, IN CH per ottenerne la condan- na al risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni personali asseritamente subite nel crollo del balcone dell'appartamento dei convenuti, al quale si era affac- ciato. I convenuti resistettero e, previa autorizzazione del giudice, chiamarono in causa TI Vincenzo sull'assunto che costui era subentrato nella custodia dell'appartamento ed era quindi il responsabile di 2 eventuali danni. Il tribunale, istruita la causa, respinse la doman- da nei confronti del TI e l'accolse nei confronti dei convenuti, che condannò al pagamento della somma di lire 102.333.977, oltre interessi. Proposero gravame i soccombenti e la corte di ap- pello di Palermo, con sentenza resa il 2.10.1998, riva- lutò la somma liquidata a titolo risarcitorio in lire annuo degli inte- 105.100.000 e determinò l'ammontare corretta in lire ressi nella somma di lire 140.000, 1.400.000, ponendone la decorrenza alla data del fatto. Avverso tale sentenza il ER ha proposto ri- corso per cassazione fondato su un motivo, cui hanno resistito con controricorso gli intimati. MOTIVI DELLA DECISIONE Вашаны Deducendo "violazione e falsa applicazione dell'art. 2056 c.c. in relazione agli artt. 1223 e 1224 c.c., nonché in relazione al principio fissato in Cass. S.U. n. 1712 del 17.2.1995 (art. 360 n. 3 c.p.c.)", il ricorrente lamenta che la corte di merito abbia rivalu- tato la somma liquidata a titolo risarcitorio dalla da- - ta dell'evento dannoso (dicembre 1983) al dicembre 1996 " invece che alla data della pronuncia (2.10.1998) e non abbia calcolato gli interessi -assunti quale criterio di risarcimento del danno derivante dal ritardato paga- 3 mento- 'con riferimento ai singoli momenti con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incre- menta nominalmente in base agli indici prescelti di ri- valutazione monetaria ovvero ad un indice medio". Il motivo è infondato. Come è noto, 1' obbligazione di risarcimento del danno determinato dal fatto illecito è debito di valo- re, nel quale l'incidenza del deprezzamento monetario si esprime non nella fase della "aestimatio" ovverosia dell'individuazione del danno e della determinazione del suo contenuto, bensì in quella successiva della "taxatio" e, cioè, della traduzione in termini monetari del valore determinato, di tal che la maggiore quantità di danaro dovuta per effetto del deprezzamento ripara Вдиханы il medesimo danno e non danni ulteriori. L'operazione, attraverso la quale si ottiene la completa reintegrazione del creditore, si articola, quindi, nei momenti della determinazione dell'entità obiettiva del danno secondo il criterio della conse- guenzialità diretta ed immediata e nella sua traduzione in quantità valutaria, tenendo conto della svalutazione F intervenuta nel frattempo. живот L'effetto di pagamento di una maggiore quantità di moneta, che ne può derivare, costituisce puro e sempli- ce adeguamento della prestazione al valore da reinte- 4 grare e si ricollega alla sola variazione del potere di acquisto della moneta, a prescindere dalla mora del de- bitore. In conclusione, attraverso la rivalutazione si con- serva il rapporto di equivalenza tra danno e suo risar- cimento in moneta (ex plurimis Cass. 24.11.2000 n. 14743; Cass. 27.3.1998 n. 3241). Il tempo, cui deve essere riferita la traduzione in termini monetari del debito, è quello della decisione definitiva (Cass.
4.12.1997 n. 12297; Cass. 22.12.1998 n. 12788), con il risvolto processuale della rilevabi- lità di ufficio (da parte del giudice di merito) dell'incidenza della svalutazione monetaria sulla somma Bourank da liquidare (Cass. 10.3.2000 n. 2796; Cass.
3.2.1999 n. 878). Ora, la corte di merito, dopo avere affermato l'esatto principio che il debito deve essere rivalutato fino alla data della sua pronuncia, ne ha fatto concre- ta applicazione alla specie in quanto ha calcolato la rivalutazione in base ad un indice che in realtà corri- sponde al deprezzamento della moneta dal fatto alla - pronuncia. Secondo la giurisprudenza di questa Corte gli inte- ressi compensativi costituiscono una tecnica di liqui- dazione del danno dipendente dalla ritardata disponibi- 5 lità della somma globalmente dovuta e concorrono a rea- lizzare l'integrale risarcimento. L'implicazione sul tasso è che esso può essere di- verso da quello legale, purchè sia scelto dal giudice in relazione alle circostanze del caso concreto (Cass. 14.2.2000 n. 1633); una volta fissato non è, tuttavia, suscettibile di rivalutazione perché gli interessi sono fin dall'origine debito di valuta. Decorrendo dalla data del fatto, la base del calco- lo non può essere la somma rivalutata al momento della liquidazione perché ne deriverebbe l'attribuzione al creditore di un valore al quale non ha diritto;
per la ragione inversa non può neppure essere la somma non ri- valutata;
come affermato dalle sezioni unite di questa Bonzank Corte (sentenza 17.2.1995 n. 1712), deve essere la som- ma rivalutata periodicamente secondo indici variabili o secondo un indice medio. Nella specie la Corte di merito ha fissato gli in- teressi nella somma annua di lire 1.400.000 senza for- nire altra indicazione che quella di avere applicato criteri equitativi;
l'entità degli interessi valutata complessivamente rende palese che il computo è corretto e solo per comodità è stata determinata una somma fissa per anno. Il ricorso va, pertanto, rigettato;
ricorrono giu- sti motivi per compensare le spese del giudizio di cas- sazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione il 12.11.2001. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE محمد بلا مسكنها OnvanteВчино IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa MA Aiello Depositata in Cancelleria Oggi, 13.05.02. IL CANCELLIERE C1 CORTE Dott.ssa MA Alello I U 109T 129,11 456T 2066 TOT 14977 CENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data9 APR. ZUU Serie 4.. al n. 420 4ersal 149.77 ain CENTOGUARANTANOVE[77) p. Duigente Area Servizi) (Ossa MA Gro DI FILIPP) #Responsabile Serviz Ata Giudiziar (Dr. M. BASCIOHINI) 7