Sentenza 14 gennaio 2009
Massime • 1
In tema di opposizione a decreto penale con contestuale richiesta di oblazione, il mancato pagamento di quest'ultima non dà luogo ad inammissibilità dell'opposizione, dovendo invece il giudice disporre il giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/01/2009, n. 9180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9180 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 14/01/2009
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 80
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 002638/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AI MA, nato il [...];
avverso l'ordinanza del 20.11.2007 del GIP del Tribunale di Prato;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Silvio Amoresano;
lette le conclusioni del P.G., Dr. Angelo Di Popolo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. OSSERVA
1) AI MA, in data 29.12.2005, proponeva formale e tempestiva opposizione avverso il decreto penale di condanna, emesso dal GIP del Tribunale di Prato il 29.11.2005 per il reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 90, comma 2, chiedendo, altresì, di essere ammesso al pagamento di un'oblazione ex art. 162 c.p.. La somma determinata a titolo di oblazione non veniva però versata dal AI.
Il GIP del Tribunale di Prato, con provvedimento in data 17.9.2007, dichiarava non luogo a provvedere sull'istanza con la quale era stata richiesta la declaratoria di prescrizione del reato, in quanto il decreto penale era divenuto irrevocabile.
Con provvedimento in data 20.11.2007, il GIP del Tribunale di Prato, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza del AI, intesa ad ottenere la dichiarazione di inefficacia del decreto penale di condanna.
Riteneva il GIP che, nel caso in cui contestualmente all'opposizione a decreto penale venga presentata richiesta di oblazione, le due istanze restano sostanzialmente e processualmente autonome, per cui in caso di rigetto della richiesta di oblazione viene a determinarsi la piena efficacia dell'opposizione con la conseguente emissione dei provvedimenti di cui all'art. 464 c.p.p., comma 1. Se l'imputato sia stato, invece, ammesso all'oblazione (come nel caso di specie) perde l'interesse alla decisione sulla fondatezza dell'ipotesi accusatoria. Conseguentemente, il mancato pagamento dell'oblazione determina la definitività del titolo. 2) Propone ricorso per cassazione il AI, a mezzo del difensore, denunciando la inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. La giurisprudenza della Suprema Corte ha costantemente affermato che con l'atto di opposizione a decreto penale l'imputato manifesta espressamente la volontà di impugnare il decreto medesimo, per cui alla procedura monitoria dallo stesso rappresentata si sostituisce quella del giudizio. Irrilevante è che sia stata contestualmente richiesta l'oblazione. In caso di mancato pagamento dell'oblazione, pertanto, va, comunque, emesso il decreto che dispone il giudizio e non può certamente essere dichiarata l'esecuzione del decreto penale.
L'art. 648 c.p.p. stabilisce invero, espressamente e tassativamente, che il decreto penale di condanna è irrevocabile quando è decorso il termine per proporre opposizione o per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile. Chiede pertanto l'accoglimento del ricorso.
3) Con requisitoria scritta del 21.7.2008 il P.G. chiede l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 4) Il ricorso è fondato.
4.1) Questa Corte ha costantemente affermato che quando, contestualmente all'opposizione a decreto penale, venga presentata domanda di oblazione, le due istanze restano sostanzialmente e processualmente autonome, sicché la reiezione dell'oblazione non comporta automaticamente l'inammissibilità dell'opposizione. Secondo il sistema processuale chiaramente desumibile dall'art. 464 c.p.p., commi 1 e 2 il giudice deve prima decidere sulla domanda di oblazione e, nel caso che non l'accolga, deve disporre il giudizio (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 3027 del 26.9.1997; conf. Cass. pen. sez. 4 n. 16345 del 23.1.2003). Pur condividendo tale costante indirizzo giurisprudenziale, il provvedimento impugnato ritiene diversa l'ipotesi in cui l'imputato sia stato ammesso all'oblazione (senza poi avvalersene), in quanto in tal caso egli perde l'interesse ad una definizione sulla fondatezza dell'ipotesi accusatoria.
Tale assunto, contrariamente a quanto affermato dal G.E., non si ricava affatto dal sistema processuale.
L'art. 464 c.p.p., comma 2 prevede solo che se è presentata domanda di oblazione contestuale all'opposizione, il giudice decide sulla domanda stessa prima di emettere i provvedimenti a norma del comma 1. Il rigetto della richiesta di oblazione o il mancato pagamento della stessa comportano il pieno dispiegarsi dell'opposizione e, quindi, la necessità di disporre il giudizio.
L'art. 461 c.p.p., comma 4, del resto, prevede due ipotesi tassative di inammissibilità dell'opposizione e cioè: a) nei casi indicati dal comma 2 (mancata indicazione degli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il giudice che lo abbia emesso), b) quando essa è proposta fuori termine o da persona non legittimata. Il G.E. ha pertanto indebitamente configurato una ulteriore ipotesi di inammissibilità dell'opposizione e quindi di irrevocabilità del decreto penale di condanna.
L'ordinanza impugnata va pertanto annullata.
4.2) Va rilevato che il termine massimo di prescrizione di anni tre è maturato fin dal 19.5.2007, essendo stato il reato commesso il 19.5.2004.
Il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall'art. 129 c.p.p. impone che la prescrizione venga dichiarata in questa sede (previa revoca del decreto opposto) senza necessità di rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Revoca il decreto penale e dichiara estinto il reato per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2009