Sentenza 17 febbraio 2006
Massime • 1
Il provvedimento con il quale il Questore dispone l'allontanamento di uno straniero, ai sensi dell'art. 14, comma quinto bis, D.Lgs. n. 286 del 1998 deve essere motivato a norma dell'art. 3, comma primo, della legge 241 del 1990, in assenza di specifiche disposizioni derogatorie, con la conseguenza che il Questore è tenuto ad indicare i presupposti delle modalità di esercizio del suo potere, ma non è tenuto ad esplicitare i dettagli tecnici che devono restare riservati anche per ragioni di sicurezza. (In motivazione, la S.C. ha affermato che anche la mera ripetizione della formula normativa costituisce idonea motivazione quando si richiama "per relationem" al provvedimento del Prefetto, ovvero quando non vi è alcuna necessità di specificazioni concrete).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/02/2006, n. 8357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8357 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 17/02/2006
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 200
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 044258/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di BRESCIA;
nei confronti di:
1) LO AV, N. IL 02/02/1973;
avverso SENTENZA del 26/07/2005 TRIBUNALE di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Fraticelli Mario, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito il difensore avv. CANDULLO che ha chiesto per il rigetto del ricorso del P.G..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 26 luglio 2005 il Giudice monocratico del Tribunale di Brescia, a seguito di rito abbreviato, ha assolto il cittadino moldavo MI SL dal reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, come modificato dal D.L. 14 settembre 2004, n. 241, art. 5, per essersi trattenuto senza giustificato motivo nel territorio dello stato in violazione dell'ordine impartitogli dal Questore di Brescia il 28.12.2004, venendo colto il Brescia il 27.5.2005. Tale ordine era stato ritenuto illegittimo e quindi disapplicato dal Tribunale per difetto di motivazione, ritenuta nella specie consistente in una pedissequa ripetizione della formula legislativa senza specificazione degli effettivi motivi che avrebbero obiettivamente impedito di trattenere lo straniero presso uno dei Centri di permanenza temporanea, limitandosi il provvedimento ad affermare, con formula meramente riproduttiva di quella normativa, che "non è possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea come previsto dal D.Lgs. 286 del 1998, art. 14, comma 1". Contro tale sentenza ha proposto ricorso immediato il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Brescia rilevando che la motivazione dell'ordine del Questore, pur se sintetica, non era peraltro inesistente o apparente come ritenuto dal Tribunale. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Il Tribunale di Brescia ha ritenuto insussistente, nel caso in esame, il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14 comma 5 ter, e successive modificazioni per avere il Questore, successivamente all'ordine di espulsione, intimato all'imputato di allontanarsi dal territorio italiano entro cinque giorni, senza specificamente indicare le giustificazioni concrete che avrebbero impedito il suo trattenimento presso un centro di permanenza temporanea, con ciò adottando un provvedimento illegittimo la cui mancata ottemperanza non integrerebbe la ipotesi criminosa contestata.
In tema di immigrazione clandestina, ai fini della legittimità dell'ordine di allontanamento impartito dal Questore allo straniero ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 bis, la giurisprudenza di legittimità è nel senso che, sia ai fini della convalida dell'arresto obbligatorio in flagranza, sia ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 14, comma 5 ter e 5 quinquies, consistente nel fatto dello straniero che, quantunque raggiunto da ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale, vi si trattenga senza giustificato motivo, non sia necessario che tale ordine espliciti le specifiche e dettagliate ragioni della scelta, allorché questa risulti determinata dalla impossibilità dell'accoglienza presso il centro di permanenza temporanea più vicino (cfr. per tutte Cass. 23.11.2003 n. 40299; Cass. 12.2.2004 n. 5822). È pacifico che il provvedimento del Questore debba essere motivato, poiché tutti gli atti amministrativi devono essere motivati, a norma del L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 1, in assenza di specifiche disposizioni derogatorie che non esistono nel caso in esame (v. Cass. Sez. 1^, 19.5.2005 n. 24816, Romani), così come è altrettanto pacifico che il Giudice penale può e deve verificare la legittimità dell'atto amministrativo presupposto del reato sia sotto il profilo formale che sotto quello sostanziale, onde escluderne, eventualmente, la applicabilità nel caso in concreto (v. per tutte Cass. Sez. 1^, 9.12.1999, Cozzolino), tuttavia ciò comporta che il Questore è tenuto ad indicare i presupposti delle modalità dell'esercizio del suo potere con riguardo alle situazioni che possono verificarsi (impossibilità di eseguire immediatamente la espulsione e di trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea) ma non anche che debba scendere nella dettagliata indicazione delle circostanze per cui, ad esempio, i posti nel centro di permanenza temporanea sono già occupati. La legge richiede la motivazione del provvedimento, che non significa però la esplicitazione di dettagli tecnici che devono, in ipotesi, restare riservati anche per ragioni di sicurezza. Orbene, nel caso in esame, come risulta dalla sentenza impugnata, il Questore ha indicato le ragioni per cui non era possibile eseguire immediatamente la espulsione coattiva, con riguardo alla necessità di procedere ad accertamenti supplementari in ordine alla identità/nazionalità dello straniero e di acquisire un valido documento per l'espatrio, ma ha specificato altresì che non era possibile trattenere lo straniero presso un centro di permanenza temporanea, come previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 1, per cui era obbligato ad emettere ordine di allontanamento;
ne consegue che deve ritenersi che le ragioni della scelta siano state esplicitate e che non possa parlarsi di mancanza di motivazione del provvedimento del Questore. Nè rileva che la motivazione di parte del provvedimento costituisca la ripetizione della formula normativa, poiché ciò non può essere interpretato come un vizio del provvedimento, il quale, in certe situazioni, come ad esempio qualora la motivazione sia in parte riferita al precedente provvedimento di espulsione del Prefetto, di cui costituisce esecuzione, può essere motivato per relationem ad altro provvedimento precedente ovvero ripetendo la formula della legge, se non vi è necessità di specificazioni concrete. La motivazione dell'ordine del Questore nella specie, appare in definitiva corretta non potendosi richiedere che il Questore espliciti le ragioni concrete, spesso di difficile individuazione, per cui non sono stati trovati posti nella struttura di accoglienza più vicina, essendo al contrario sufficiente, per motivare il provvedimento, la attestazione del Questore in ordine alla impossibilità di inviare lo straniero presso il centro di accoglienza. Occorre aggiungere che, in ogni caso, l'esecuzione dell'espulsione mediante ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale costituisce per lo straniero modalità meno gravosa e maggiormente rispettosa del diritto di libertà personale del suo immediato accompagnamento coattivo alla frontiera a mezzo della forza pubblica, o del suo trattenimento presso un centro di permanenza temporanea in vista della successiva esecuzione coattiva dell'espulsione, cosicché non può ritenersi, in sede di interpretazione sistematica della disciplina in esame, che la legittimità dell'ordine in questione sia subordinata alla giustificazione dettagliata della mancata applicazione di modalità esecutiva più drastiche ed afflittive per l'interessato, pur se indicate in via preferenziale dalla legge, ma a tutela dell'interesse pubblico e non già della posizione soggettiva dell'interessato (v. Corte Cost. n. 105 del 22 marzo 2001; Cass. Sez. 1^, 22 luglio 2005 n. 27429, Belbettah). Si deve pertanto annullare con rinvio la sentenza impugnata per erronea applicazione della legge penale con riguardo alla individuazione dell'elemento materiale della fattispecie incriminatrice da ritenersi consistente nella violazione dell'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, che nella specie era legittimamente motivato.
Trattandosi di sentenza che è stata oggetto di ricorso diretto per Cassazione, pur essendo appellabile e che deve essere annullata con rinvio, si impone, in conseguenza, a norma dell'art. 569 c.p.p., n. 4, la trasmissione degli atti al Giudice competente per l'appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Brescia per il giudizio di secondo grado.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2006