Sentenza 30 aprile 1999
Massime • 2
La valutazione del giudice penale, volta ad accertare l'eventuale carenza di potere del Sindaco nell'emettere il provvedimento contingibile ed urgente, non può sconfinare in apprezzamenti di natura tecnica, riguardanti le scelte operate dall'organo amministrativo. Il sindacato del giudice deve avere come parametri le norme atte a giustificare l'esercizio del potere straordinario, ma non può riferirsi alla correttezza, sotto il profilo tecnico-discrezionale, nell'esercizio di tale potere.
L'autorizzazione per la realizzazione di una discarica deve essere chiesta alla Regione anche dal Sindaco, pur essendo questi obbligato per legge allo smaltimento dei rifiuti urbani. Alla regione spetta, infatti, nella sua posizione sovraordinata, quanto alla programmazione in questa materia, decidere il rilascio o meno dell'autorizzazione, una volta valutata la quantità dei rifiuti da smaltire, le strutture, la idoneità delle discariche all'interno del territorio regionale, sulla base della comparazione di interessi pubblici e privati, che non può esser riservata alla limitata prospettiva, nell'ambito comunale, del sindaco.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/1999, n. 7748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7748 |
| Data del deposito : | 30 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Renato Acquarone Presidente del 30/04/1999
1. Dott. Vincenzo Accattatis Consigliere SENTENZA
2. " Raffaele Raimondi " N. 1540
3. " Giuseppe Savignano " REGISTRO GENERALE
4. " Alfredo TE " N. 45165/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da SO OG n. Agrigento 24.9.1945 avverso la sentenza 25.5.98 della Corte di Appello di Palermo Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. G. Savignano
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. V. Martusciello che ha concluso per rigetto del ricorso
Udito il difensore Avv. Francesco Carlo Bianca del foro di Roma che si è riportato al ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. Svolgimento del processo
SO OG ricorre avverso la sentenza emessa il 25.5.98 dalla Corte di Appello di Palermo che, in parziale riforma della sentenza 10.5.96 del Pretore di Agrigento - assolto l'imputato dal reato di cui al capo c (art. 32 d.p.r. 915/82) con la formula perché il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato - ha rideterminato in mesi tre di arresto e lire 1.800.000 di ammenda la pena per i reati di cui al capo A) (art. 25, 2^ co. d.p.r. 915/82: realizzazione, mediante le ordinanze n. 770 dell'1.10.93 e n. 787 del 14.10.93, emesse in qualità di Sindaco di Agrigento, di una discarica non autorizzata di rifiuti speciali in contrada Amagione) e al capo D) (art. 25, 2^ co. d.p.r. 915/82: gestione di detta discarica, "omettendo di adempiere alle operazioni di sigillatura e bonifica del terreno, permettendo, quindi, che si continuassero a scaricare rifiuti nel sito sopraindividuato": In Agrigento "dal 23.3.94 sino ad oggi").
Denuncia, il ricorrente, erronea applicazione della legge penale in tema di poteri e obblighi del Sindaco nell'istituire e attivare una discarica di rifiuti urbani, nonché carenza e illogicità di motivazione della sentenza impugnata:
1) per avere i giudici di merito affermato che anche per il Sindaco, obbligato per legge, in qualità di rappresentante del comune, allo smaltimento dei rifiuti urbani, è necessaria la previa autorizzazione regionale;
2) per non avere, gli stessi giudici, tenuto conto dell'efficacia scriminante inerente alla ordinanza contingibile e urgente in data 14.10.93, emessa dal Sindaco ai sensi dell'art. 12 del d.p.r. 915/82, a causa dell'assoluta necessità di scegliere un sito per i rifiuti speciali (sterri e altro materiale edilizio derivante da demolizioni di fabbricati), che ignoti abbandonavano selvaggiamente ai margini della strada cittadina;
ordinanza extra ordinem, della quale sussistevano tutti i presupposti di legittimità, in presenza della predetta situazione "disperata", non compatibile con previe indagini geologiche e geotecniche;
mentre - conclude il ricorrente - non è a lui ascrivibile la (non contestata) condotta antigiuridica afferente alla omessa adozione di misure precauzionali nella gestione della discarica (omissione di recinzione, di compattamento dei rifiuti ecc.), essendo tali adempimenti riservati a competenze amministrative di tipo gestionale, cui erano estranee quelle "politiche" del Sindaco, che, agendo in buona fede, a seguito di segnalazioni dell'ufficio tecnico comunale in data 23.3.94, dispose l'immediata dismissione della discarica.
Motivi della decisione
Non è fondata la prima censura.
L'autorizzazione per la realizzazione di una discarica, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (v. per tutte:
sent. 8139/92, 5378/96, 9579/96), deve essere chiesta alla Regione anche dal Sindaco, pur essendo egli obbligato per legge allo smaltimento dei rifiuti urbani, spettando solo alla Regione, nella sua posizione sovraordinata, quanto alla programmazione in questa materia, decidere il rilascio o meno dell'autorizzazione, anche ai sindaci, una volta valutate la quantità di rifiuti da smaltire, le strutture, la idoneità delle discariche all'interno del territorio regionale, sulla base della comparazione di interessi pubblici e privati, che non può essere riservata alla limitata prospettiva del Sindaco nel ristretto ambito comunale (sent. 5378/96 cit.). Diverse e più articolate considerazioni vanno fatte per quel che attiene al secondo motivo di censura.
La responsabilità penale del SO risulta affermata con riferimento alla violazione, da parte dell'imputato, "dei limiti del potere extra ordinem" giustificativo del provvedimento contingibile e urgente di cui all'art. 12 d.p.r. 915/82: a) per avere egli "istituito un impianto per lo stoccaggio definitivo di rifiuti, in modo incontrollato, in assenza di qualsiasi prescrizione per la gestione della discarica", "senza effettuare alcun controllo sulla idoneità dell'area" (successivamente risultata carente per "rischi di frane o cedimenti", tali, cioè, da indurre il Sindaco alla revoca dell'ordinanza istitutiva della discarica) e senza l'adozione di "alcuna misura precauzionale" a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, stante l'omessa recinzione della zona e l'omesso compattamento dei rifiuti (pg. 9 della sentenza impugnata); b) per avere concorso con il proprietario del terreno (separatamente denunciato) nella illecita gestione della discarica durante il periodo successivo alla dismissione, "solo formale", della stessa, a seguito della ordinanza di revoca in data 23.3.94.
Le censure del ricorrente - come emerge dalla riassunta esposizione che, a suo luogo, ne è stata fatta - afferiscono alla conferma del giudizio di colpevolezza limitatamente al punto corrispondente alla imputazione sub A) (istituzione non autorizzata della discarica), mentre, per quel che attiene al punto corrispondente alla imputazione sub D), concernente il persistente utilizzo della discarica, pur dopo l'ordinanza 23.3.94 di formale dismissione della stessa, non risulta sviluppata dal ricorrente alcuna censura.
Ciò chiarito, deve osservarsi che va riconosciuta la fondatezza della censura riferita al capo A) dell'imputazione. Non può essere condiviso il pensiero, espresso dai giudici di merito a proposito dei criteri seguiti dal Sindaco nella scelta del luogo destinato a discarica, in forza del provvedimento contingibile e urgente, emesso a norma dell'art. 12 d.p.r. 915/82 il 14.10.93:
scelta censurata dai medesimi giudici sul rilievo che il terreno era inadatto in quanto "franoso e in pendenza".
La valutazione del giudice penale, volta ad accertare l'eventuale carenza di potere del Sindaco nell'emettere il provvedimento contingibile e urgente, non può sconfinare in apprezzamenti di natura tecnica, riguardanti le scelte operate dall'organo amministrativo, poiché, in tal modo, la discrezionalità giurisdizionale verrebbe, indebitamente, a sostituirsi a quella amministrativa, il cui esercizio è. in questa materia, riservato al Sindaco;
al quale, ai sensi della norma dell'art. 12 d.p.r. 915/82 (sostituita dall'art. 13 del d. lgv. 22/97, nella specie non applicabile in quanto meno favorevole all'imputato, per essere più rigorosi i presupposti giustificativi dell'ordinanza extra ordinem), compete in modo esclusivo il potere di attivarsi, una volta che si sia verificata la situazione di pericolo per la salute e/o per l'ambiente, cui non possa farsi fronte con misure ordinarie;
per cui, il sindacato del giudice deve avere come parametri le norme atte a giustificare l'esercizio del potere straordinario, ma non può riferirsi alla correttezza, sotto il profilo tecnico - discrezionale, nell'esercizio di detto potere.
I giudici di merito non dubitano circa l'esistenza dei suindicati presupposti, costituiti dalla situazione di oggettivo pericolo per la salute e/o per l'ambiente, ma censurano, come si è detto, i criteri seguiti dall'organo amministrativo nella scelta dell'area e nelle modalità di attuazione, sul piano concreto, di detta scelta:
censure, che, come si è detto, non sono consentite, essendo il sindacato del giudice penale limitato alla verifica circa la sussistenza dei presupposti legittimanti l'esercizio del potere dell'organo amministrativo: presupposti costituiti dalla necessità eccezionale e urgente di salvaguardia della salute pubblica e/o dell'ambiente per un tempo, la cui durata è segnata dalla stessa emergenza. Se ne evince che la pronuncia di responsabilità penale, riferita alle forme e modalità di esercizio del potere sindacale, non trova giustificazione nei principi che sono alla base della norma dell'art. 12 cit., essendo, al contrario, da questa implicitamente segnati i limiti al sindacato del giudice penale per quanto si è fin qui osservato in ordine ai poteri in materia attribuiti al Sindaco come organo del Governo.
Diverse considerazioni vanno fatte per quel che attiene al secondo reato (capo D), concernente l'utilizzo di fatto della discarica, pur dopo l'ordinanza di dismissione della stessa, emessa in data 23.3.94;
utilizzo che, sul piano concreto, non contrastato da censure del ricorrente, riguarda l'episodio del deposito, nella predetta discarica, "di materiali inerti contenuti in cento autocarri circa", in epoca successiva alla data suindicata.
Posto che l'ulteriore utilizzo della discarica in epoca successiva alla sua formale dismissione, non può ritenersi giustificato dalla scriminante inerente alla ordinanza contingibile e urgente ex art. 12 cit., per essere stato, detto provvedimento, revocato dal Sindaco;
che, in tal modo delineati gli estremi del fatto, la oggettiva rilevanza penale dello stesso non può essere messa in dubbio, stante la sua corrispondenza con l'ipotesi contestata, consistente nella discarica "non autorizzata" di rifiuti;
che l'elemento soggettivo del reato in questione è stato dai giudici di merito individuato nella condotta omissiva dell'imputato, per non essersi il medesimo attivato, a norma dell'art. 40, 2^ co. c.p., per impedire la prosecuzione dell'utilizzo della discarica (pg. 27 e ss. della sent. di I grado e 16 e ss. di quella impugnata) deve concludersi che è, sul punto, incensurabile la dichiarazione di responsabilità penale dell'imputato.
La sentenza impugnata, per effetto delle considerazioni che precedono, in presenza del titolo legittimante, di cui si è detto, deve essere annullata senza rinvio, quanto alla imputazione sub A) perché il fatto - reato non sussiste.
Il ricorso va, invece, rigettato per quel che attiene al secondo reato (capo D), quanto al tema della responsabilità penale. La sentenza impugnata va, tuttavia, annullata con rinvio ai fini della determinazione della pena, da parte del giudice di merito, non potendo tale operazione essere in questa sede effettuata, poiché, pur essendo stato per il reato in esame applicato dal primo giudice l'aumento di pena a titolo di continuazione rispetto a quello più grave di cui al capo A), l'entità della pena corrispondente a detto aumento non può essere qui eliminata, essendo stata operata per ultima la diminuzione di pena per le concesse attenuanti generiche (pg. 42 della sent. di primo grado), mentre l'aumento per la continuazione andava effettuato per ultimo (arg. ex art. 81 c.p., dal cui testo si evince che l'aumento di pena fino al triplo si effettua sulla violazione più grave, una volta che questa risulti individuata e definita all'esito del calcolo degli aumenti e delle diminuzioni di pena per effetto, rispettivamente, delle aggravanti o delle attenuanti o, infine, del giudizio di comparazione, in caso di concorso fra le stesse).
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata, quanto al reato di cui al capo A) dell'imputazione (art. 25, 2^ co. d.p.r. 915/82), perché il fatto non sussiste;
annulla la stessa sentenza, quanto al reato di cui al capo D) (art. 25, 2^ co. d.p.r. 915/82: gestione di discarica non autorizzata), limitatamente alla determinazione della pena e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo;
rigetta, nel resto, il ricorso.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 1999