Sentenza 29 ottobre 2014
Massime • 1
Ai fini della integrazione del reato previsto dall'art. 20 bis, comma secondo, legge n.110 del 1975, è necessario che l'agente possa rappresentarsi, in relazione a circostanze specifiche, l'esistenza di una situazione di fatto, tale da richiedere l'adozione di cautele necessarie ad impedire l'impossessamento delle armi da parte di uno dei soggetti - minori incapaci, inesperto o tossicodipendenti - appartenenti alle particolari categorie previste dalla norma. (In applicazione del principio, la Suprema Corte ha escluso la configurabilità del reato in relazione alla detenzione di armi in una casa non abitata nè frequentata da alcun soggetto riconducibile alle categorie indicate dalla legge).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/10/2014, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 29/10/2014
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 1153
Dott. ROCCHI Giacomo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 27972/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA IT N. IL 06/02/1947;
avverso la sentenza n. 15114/2010 TRIB.SEZ.DIST. di MONOPOLI, del 21/05/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Riello Luigi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
udito il difensore avv. Spartelli Martino.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 21/5/2013, il Tribunale di Bari, Sezione distaccata di Monopoli, dichiarava IA NI colpevole del reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 20 bis, comma 2 e lo condannava al pagamento dell'ammenda di Euro 300,00, con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna;
il Giudice ordinava la confisca e la distruzione di quanto in sequestro.
L'imputazione era stata elevata per le modalità di custodia di un fucile semiautomatico cal. 12 e di un revolver cal. 38, detenute in un locale adibito a ripostiglio attiguo alla camera da letto dell'appartamento dell'imputato, all'interno di un mobile in legno chiuso con chiavi generiche, depositate sul mobile stesso. Le modalità di custodia erano state descritte in dibattimento da un Ispettore della Polizia di Stato.
Secondo il Giudice le modalità di custodia erano prive delle necessarie cautele;
a nulla rilevava che, nell'abitazione dell'imputato, non vivessero altre persone, perché le cautele dovevano essere adottate con riferimento ai frequentatori abituali dell'appartamento e a eventuali malintenzionati che si introducessero all'interno.
2. Ricorre per cassazione il difensore di IA NI, deducendo violazione della L. n. 110 del 1975, art. 20 bis. In effetti, la norma, nello stabilire l'obbligo di diligenza nella custodia, adotta come riferimento i soggetti indicati dal comma 1:
minori degli anni 18, persone parzialmente incapaci, tossicodipendenti o persone imperite nel maneggio delle armi;
inoltre le modalità di custodia dovevano permettere a tali persone di impossessarsi "agevolmente" delle armi.
L'abitazione di IA NI non era frequentata da alcuna delle persone sopra indicate;
inoltre le modalità di custodia non rendevano affatto agevole l'impossessamento delle armi. Il ricorrente conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e determina l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per insussistenza del fatto.
La L. n. 110 del 1975, art. 20 bis, comma 2, punisce chiunque trascura di operare nella custodia delle armi, le cautele necessarie ad impedire che minori, soggetti incapaci, inesperti o tossicodipendenti possano impossessarsene agevolmente. Il legislatore, quindi, ha avuto come riferimento particolari categorie di soggetti per le quali il maneggio delle armi medesime è di per sè considerato maggiormente pericoloso.
Si tratta di reato di mera condotta e di pericolo, che si perfeziona per il solo fatto che l'agente non abbia adottato le cautele necessarie, sulla base di circostanze da lui conosciute o conoscibili con l'ordinaria diligenza indipendentemente dal fatto che una delle persone indicate dalla norma incriminatrice - minori, soggetti incapaci, inesperti o tossicodipendenti - sia giunta a impossessarsi dell'arma o delle munizioni (Sez. 1, n. 18931 del 10/04/2013 - dep. 30/04/2013, Porcaro, Rv. 256018); tuttavia è necessario che sulla base di circostanze specifiche, l'agente possa e debba rappresentarsi l'esistenza di una situazione tale da richiedere l'adozione di cautele specifiche e necessarie per impedire l'impossessamento delle armi da parte di uno dei soggetti indicati (Sez. 5, n. 45964 del 30/10/2007 - dep. 07/12/2007, Misuraca Rv. 238497). In definitiva, il riferimento alle particolari categorie di persone che potrebbero impossessarsi dell'arma non è ad un'ipotesi astratta, ma ad una stazione concreta, che impone al possessore delle armi una diligenza maggiore e giustifica, quindi, la più grave pena edittale prevista rispetto all'ipotesi generica di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 20, commi 1 e 2 (di cui non ricorrevano i presupposti in relazione alle cautele adottate).
Nel caso di specie, il Giudice ha dato atto che l'abitazione dell'imputato non e abitata da alcuna altra persona e che non risulta una sua frequentazione da parte di persone facenti parte delle più volte citate categorie;
ritiene, tuttavia che la colpa debba essere valutata "per i possibili frequentatori occasionali ed anche a maggior ragione di eventuali malintenzionati che potrebbero intrufolarsi nella casa del detentore, in assenza di questi": ma, così facendo, valuta la colpa dell'imputato sulla base di un'ipotesi astratta, se non improbabile;
per di più un'interpretazione così ampia della norma incriminatrice toglie ogni spazio di efficacia alla ipotesi meno grave già menzionata. Risulta, quindi, evidente che il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2015