Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/2013, n. 16609
CASS
Sentenza 11 febbraio 2013

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L'obbligo di diligenza nella custodia delle armi previsto dall'art. 20 della legge 18 aprile 1975, n.110, quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi, deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell'"id quod plerumque accidit". (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrati gli estremi del reato con riferimento alla condotta consistente nell'aver lasciato le armi ancora funzionanti, seppur vetuste, in bella evidenza nell'abitazione in assenza di ulteriori accorgimenti e precauzioni).

Commentari3

  • 1Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/ · 20 marzo 2026

    RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 24 ottobre 2024, iscritta al n. 37 del registro ordinanze 2025, il Tribunale ordinario di Reggio Calabria, sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 20, primo comma, primo periodo, e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. La prima delle disposizioni censurate …

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  • 2legittimo l’art. 20 sulla custodia delle armi
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    2. Le questioni di costituzionalità sollevate: tassatività, difesa e prevedibilità della norma Alla luce della situazione giudiziaria summenzionata, l'organo giudicante summenzionato sollevava questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 20, primo comma, primo periodo, e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Nel dettaglio, in punto di rilevanza, il giudice a quo …

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    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 10 luglio 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/2013, n. 16609
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16609
Data del deposito : 11 febbraio 2013

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