Sentenza 11 febbraio 2013
Massime • 1
L'obbligo di diligenza nella custodia delle armi previsto dall'art. 20 della legge 18 aprile 1975, n.110, quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi, deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell'"id quod plerumque accidit". (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrati gli estremi del reato con riferimento alla condotta consistente nell'aver lasciato le armi ancora funzionanti, seppur vetuste, in bella evidenza nell'abitazione in assenza di ulteriori accorgimenti e precauzioni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/02/2013, n. 16609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16609 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 11/02/2013
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - N. 183
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAZZEI Antonella Patrizia - Consigliere - N. 36343/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN FR N. IL 19/11/1951;
avverso la sentenza n. 777/2012 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di PALMI, del 13/07/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO CAVALLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Viola A.P. che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. NT FR - che per quanto ancora interessa nel presente giudizio, è stato condannato dal GIP del Tribunale di Palmi alla pena di Euro 300,00 di ammenda, siccome ritenuto colpevole del reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 20 per aver omesso di custodire presso la propria abitazione con la necessaria diligenza:
un fucile ad avancarica calibro 12, un revolver a sei colpi calibro 12 ed una pistola a colpo singolo ad avancarica - ha proposto impugnazione, per il tramite del suo difensore, avverso tale pronuncia di condanna, deducendone l'illegittimità per violazione di legge e vizio di motivazione.
Nel ricorso, premesso in fatto che al NT era stata contestata la violazione dell'obbligo di diligenza relativamente alla custodia di una pluralità di armi e che relativamente ad alcune di esse tale obbligo era stato ritenuto rispettato dal giudicante, si sostiene che la pronuncia di condanna adottata deve ritenersi incongrua, non avendo il giudice di merito adeguatamente considerato che il generico dovere di diligenza nella custodia va valutato in relazione a situazioni contingenti, e che a tal fine deve considerarsi, in particolare, anche a ragione delle finalità perseguite dalla norma incriminatrice (la sicurezza pubblica), il grado di funzionalità delle armi detenute.
Orbene, nel caso in esame, il giudicante si è limitato a valorizzare il solo dato della collocazione delle armi di cui trattasi - affisse al muro della cucina (ovvero nella camera da pranzo) in bella evidenza - senza considerare che le stesse, come chiarito anche dal perito escusso in sede di udienza preliminare, non erano immediatamente funzionanti e non richiedevano, per ciò, essendo la casa munita di sistemi di chiusura e frequentata dal solo imputato e dalla moglie, di età adulta e non riconducibile in alcuna delle categorie indicate nella disposizione di legge che si assume violata - l'adozione di particolari cautele, poste in essere invece dall'imputato con riferimento alle altri armi detenute. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La sentenza impugnata va annullata senza rinvio, con le determinazioni di cui in dispositivo, ma per ragioni diverse da quelle dedotte In ricorso, in quanto la pena inflitta al NT dal primo giudice è illegale.
1.1 Nessun profilo di illegittimità può infatti fondatamente ravvisarsi nella decisione impugnata, con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, ove si consideri che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il dovere di diligenza nella custodia di un'arma può dirsi adempiuto quando siano state adottate le cautele che nelle specifiche situazioni di fatto possono esigersi da una persona di normale prudenza secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit (Sez. 1, n. 1868 del 21/01/2000 - dep. 18/02/2000, Romeo, Rv. 215211), e che nel caso in esame, l'aver lasciato le armi di cui trattasi, ancora funzionanti sia pur vetuste, esposte in bella evidenza sulle mura della propria abitazione, senza predisporre ulteriori accorgimenti e precauzioni, integra, senza dubbio, gli estremi del reato contestato, sussistendo la possibilità che degli estranei entrino agevolmente in possesso delle armi, lasciate alla loro portata per violazione dell'obbligo giuridico di usare le necessarie cautele (Sez. 1, n. 13894 del 22/10/1999 - dep. 03/12/1999, PG in proc. Marguglio, Rv. 215787).
1.2 Quanto al trattamento sanzionatorio il Collegio deve invece rilevare che la pena inflitta al NT dal primo giudice è illegale.
La stessa, seppure determinata dal primo giudice con riferimento ad una pena base (Euro 300,00 di ammenda) che può ritenersi senz'altro congrua in ragione della gravità relativa del fatto e della personalità dell'imputato (carabiniere in pensione), risulta però aumentata di Euro 150,00 per la recidiva, senza considerare la non operatività di tale circostanza aggravante sui generis in relazione alle condanne per contravvenzioni a seguito della novazione legislativa al testo dell'art. 99 cod. pen., introdotta con la L. n.251 del 2005. Poiché il reato commesso dal NT ha natura contravvenzionale ha quindi errato il Tribunale ad applicare l'istituto di cui all'art.99 cod. pen..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva che esclude ed elimina la pena di Euro 100,00 di ammenda, rideterminando la pena residua in Euro 200,00 di ammenda. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2013