Sentenza 13 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/10/2003, n. 15254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15254 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B. N. 5 MATERIA TRIBUTARIA REPUBBLICA ITALIANA " IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 1 52 54/03 SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ✓ Dott. Ugo ✓ G.N. 10888/99 злов Consigliere Dott. Stefano NACI Cron. Dott. Michele Consigliere D'ALONZO Rep. Dott. Vittorio Glauco EBNER Consigliere Ud. 09/04/03 MARIGLIANO - Rel. Consigliere Dott. Eugenia ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN ER, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato VILLANI MAURIZIO VIA CAVOUR 56 LECCE (avviso ex art. 135 d. a. C.p.c.), che lo difende, giusto mandato a margine;
- ricorrente -
contro
MINISTERO FINANZE;
intimato - avverso la decisione n. 2610/98 della Commissione tributaria centrale di ROMA, depositata il 15/05/98; .2003 + udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1031 -1- udienza del 09/04/03 dal Consigliere Dott. Eugenia MARIGLIANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Ricorso n. 10888.99 Ud.
9.4.03 FATTO Con ricorso del 1 dicembre 1988 NO BE adiva la C.T. di primo grado di Lecce, impugnando la cartella esattoriale notificatagli il 26 ottobre 1988 dall'Ufficio II.DD. di Casarano relativa alla domanda di condono inoltrata a seguito degli avvisi di accertamento notificatigli dallo stesso Ufficio in data novembre 1982 per gli anni dal 1977 al 1981, perché detta Commissione dichiarasse la nullità dell'iscrizione а ruolo a seguito dell'intervenuta sentenza della Corte costituzionale n. 175 /1986 che aveva dichiarato l'incostituzionalità dell'art 16 dl n. 429/1982 , come modificato dalla legge di conversione n.516/82, nella parte in cui consentiva la notifica degli accertamenti in rettifica о d'ufficio sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa e non sino alla data di entrata in vigore della del decreto legge citato. In subordine chiedeva che l'imposta iscritta a ruolo venisse rideterminata in base al reddito dichiarato e non a quello accertato. La Commissione adita con sentenza del 21.11.89 , in parziale accoglimento della domanda, stabiliva che la domanda di condono dovesse essere liquidata in base al reddito dichiarato, ai sensi dell'art 19 dl n. 429/82. Avverso detta decisione proponevano appello il contribuente e l'Ufficio; la C.T. di secondo grado di Lecce rigettava ambedue i gravami, confermando deciso in primo grado. L'Ufficioquanto 1 II.DD. di Casarano impugnava detta pronuncia, eccependo l'irrevocabilità delle dichiarazioni integrative presentate ai sensi dell'art.16 dl. cit., innanzi alla Commissione tributaria centrale che accoglieva, con sentenza del 24.3.1998 l'impugnazione dell'Ufficio, ritenendo valida ed irrevocabile la domanda del condono come formulata, essendo ininfluente su di essa la nullità od inefficacia degli avvisi di accertamento, а seguito della citata sentenza della Corte costituzionale n. 175 /1986. Avverso detta decisione NO BE propone ricorso per cassazione ex art.111 Cost. con un unico articolato motivo;
non risulta costituita l'Amministrazione delle finanze. DIRITTO Il contribuente chiede la cassazione della sentenza impugnata in quanto priva di motivazione per essere la stessa solo apparente e, potendo tale vizio essere compreso nella violazione di legge processuale, rientrerebbe nella previsione dell'art 111 Cost.. Lamenta, infatti, il contribuente che tutte le argomentazioni della Commissione centrale relative alla validità della domanda di condono e all'impossibilità di considerarla nulla sono ingiustificate in quanto i giudici dei gradi precedenti non soloavevano mai affermato la nullità della dichiarazione, ma affermato la validità dell'istanza di condono e della sua liquidazione ai sensi dell'art. 19 della legge agevolativa. Lamenta, inoltre, il contribuente l'incomprensibilità delle argomentazioni della sentenza gravata sia per la scrittura 2 materiale delle stesse che per il loro contenuto, nonché il contrasto di giudicato rispetto ad altre pronunce della stessa C.T.C.. Denuncia, infine, l'omesso esame di un punto decisivo sul quale la Commissione centrale si sarebbe dovuta pronunciare e cioè se la domanda di condono, mai revocata, potesse essere ritenuta, come avevano fatto i giudici di primo e secondo grado, prodotta ai dell'art. 19, anziché dell'art.16 dl cit., problema sul sensi minimamente soffermata. Aggiunge, quale, invece, non si era inoltre, che l'art. 32 dl n. 429/82 prevede la possibilità per il contribuente di contestare le imposte dovute in conseguenza della presentazione della domanda di condono, qualora si verifichi una nel caso di specie, laviolazione delle norme del dl n.429/82, er contestazione è relativa alla dichiarazione di una norma di detto decreto sorta a seguito della parziale dichiarazione di incostituzionalità che ha colpito l'art.16. Il ricorso deve essere rigettato. Tutte le censure relative alla motivazione della sentenza impugnata non possono essere accolte dato che il provvedimento impugnato risulta essere sufficientemente motivato e comprensibile non soltanto nelle sue argomentazioni ma anche rispetto alla dedotta inintelligibilità della grafia dell'estensore. Peraltro tale censura rientra nella previsione dell'art. 360, n.5, c.p.c. e non come ritenuto dal ricorrente nel n.3, e, pertanto, non 3 costituisce vizio denunciabile nelle impugnazioni proposte ai sensi dell'art. 111 Cost. Quanto a denunciato contrasto di giudicati occorre ribadire che perché sia sussistente detto contrasto necessario che giudicati riguardino non solo lo stesso oggetto ma anche le medesime parti, requisito quest'ultimo non sussistente nel caso di specie. Peraltro, aldilà delle precedenti considerazioni, il ricorrente lamenta, in sostanza, che la C.T.C. avrebbe fatto erronea applicazione alla sentenza n. 175/86 della Corte Costituzionale in quanto, malgrado tale provvedimento avesse espunto dall'ordinamento, dichiarandolo illegittimo, l'art. 16 citato, non se ne erano tratte le necessarie conseguenze in termini di nullità sia degli avvisi di accertamento in rettifica, sia della connessa dichiarazione integrativa, ritenendo legittimi i ruoli esattoriali predisposti alla stregua di quest' ultima. Trattasi di doglianza infondata e da rigettare, dal momento a fronte degli avvisi di accertamento, per gli anni dal 1977 che, 1981 notificatigli in data 8/11/1982, NO BE si al limitato a presentare dichiarazione di condono sulla base dei era dati accertati dall'Ufficio. dunque, la scelta fiscale, liberamente Considerata, dal contribuente, con la mancata impugnazione degli operata rettifica, e l'espressa richiesta di applicazione del avvisi di condono sulla base dei valori comunicatigli con gli avvisi di accertamento non sussistevano i presupposti per l'applicazione dei principi affermati dalla richiamata pronuncia della Corte Costituzionale e 1''operato dell'Ufficio, nell'emettere 1'impugnata cartella esattoriale, riflettente i dati accertati e fatti propri dal contribuente con la dichiarazione di condono, deve ritenersi corretto. conformemente a quanto affermato dalla Per l'effetto, legittima era la pretesa fatta valere Commissione centrale, nel liquidare le imposte sulla base dall'Amministrazione, degli accertamenti e delle dichiarazioni integrative presentate dal contribuente, che ad essi facevano riferimento, tenuto conto, della definitività dei primi, e della irretrattabilità di queste ultime, così come disposto dall'art. 32 della legge anzi richiamata, nonché dell'impossibilità di far valere con 1'impugnazione del ruolo, vizi inficianti atti presupposti ove questi ultimi, come nel caso, risultino essere stati portati а conoscenza del contribuente, per essergli stati notificati, e, quindi, questi, sia stato messo in condizioni di impugnarli in sede propria. Infatti, come più volte statuito da questa Corte, il avviso di contribuente al quale sia stato notificato 1982, accertamento dopo l'entrata in vigore del D.L. 10 luglio n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, che, senza provvedere a tempestiva impugnazione dello stesso, abbia prodotto 5 dichiarazione integrativa per la definizione agevolata della pendenza tributaria sulla base dell'avviso di accertamento, non la declaratoria di illegittimitàinvocare può più dell'art. 16 della legge n. 516 del 1982, costituzionale iscrizione а ruolo della imposta impugnando la successiva dichiarazione integrativa, dovuta sulla base della tale dichiarazione di altrimenti, incidendo, un rapporto di imposta esaurito ( v., ex incostituzionalità su plurimis, cass, civ. sentt. nn. 4698 del 2002, 14572 del 2001, 15275 e 7339 del 2000 e 3485 del 1997). Conclusivamente il ricorso va rigettato. Non si statuisce sulle spese, data la mancata costituzione della controparte.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 9 aprile 2003 Il Presidente Il Consigliere estensore Upp diggin Ellori N O I Z A IL/CANCELLIERE ESENTE DA REGISTRAZIONE doth Luigi Alitano AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA DEPOCNAYD CANCELLERIA 13OTT 2003 oggi, TRIBUTARIA IL CANCELLIERE C1 dott. Luigi Riitano 6