Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/11/2025, n. 37210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37210 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
37210-25
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
Composta da CO IL GE ST RT AT RA Tripiccione FA D'AN
- Presidente -
- Relatore -
SENTENZA
In caso di diflusione del presente provvedimento omettere le generalità e gil altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 digs. 196/03 in quanto: disposto ufficio a richiesta di parte Imposto dalla legge
Sent. n. sez. 1025/2025 UP - 23/09/2025 R.G.N. 16365/2025
sul ricorso proposto da:
LL LO, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 07/11/2024 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GE ST;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Elisabetta Cennicola che ha concluso chiedendo l'annullamento della fordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna, riformando la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Modena nei confronti di LO LL per il reato riqualificato ex art. 570, comma secondo, cod. pen. descritto nella imputazione ha dichiarato non doversi provvedere per essere il reato estinto per prescrizione e ha confermato la condanna dell'imputato al risarcimento del danno cagionato alla parte civile.
2. Nel ricorso presentato dal difensore di LL si chiede l'annullamento della sentenza.
2.1. Con il primo motivo si deduce omessa motivazione della sentenza circa il primo motivo di appello con il quale si adduceva violazione del principio di correlazione fra l'imputazione e la sentenza per avere la Corte condannato l'imputato per il delitto ex art. 570, comma 2, cod. pen., diverso e più grave rispetto a quello contestato ex art. 570, comma 1, cod. pen.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce nullità della sentenza per violazione dell'art. 578 cod. proc. pen. nel confermare le statuizioni civili della sentenza di primo grado e per omessa motivazione sul terzo e sul quarto motivo di appello. Si osserva che, nel dichiarare la prescrizione del reato, la Corte di appello avrebbe comunque dovuto, stante la costituzione della parte civile, valutare la insussistenza dei presupposti per l'assoluzione dell'imputato nel merito, avendo il ricorrente contestato la sussistenza degli elementi costitutivi del reato nel terzo e nel quarto dei motivi di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, [...], Rv. 286880). Se il giudice si è limitato a rilevare la sopravvenuta prescrizione del reato, senza entrare nel merito della responsabilità ai fini civili, la Corte di cassazione deve annullare la sentenza con rinvio al giudice penale che ha emesso il provvedimento impugnato e non al giudice civile competente per valore in grado di appello al sensi dell'art. 622 cod. proc. pen., stante il primario interesse dell'imputato a eventualmente ottenere il proscioglimento nel merito (Sez. 6, n. 10060 del 09/01/2025, [...]; Sez. 6, n. 5222 del 10/12/2024, [...]).
2. Invece, nel rilevare la prescrizione del reato, la sentenza impugnata, dopo avere richiamato i motivi di appello, si è limitata a osservare che non sussistono elementi per ravvisare cause di proscioglimento nel merito, sulla base delle prove disponibili e delle valutazioni del Tribunale, che ha affermato di condividere, anche asserendo che le stesse non sono inficiate dalle argomentazioni dell'appellante, Tuttavia, la Corte non ha sviluppato al riguardo la motivazione che è necessaria, tanto più se si considera che l'imputato nel primo grado di giudizio è stato condannato per il delitto ex art. 570, comma 2, cod. pen. diverso e più grave rispetto a quello contestato ex art. 570, comma 1, cod. pen. Pertanto, la sentenza va annullata con rinvio per un nuovo giudizi alla luce del principio di diritto indicato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna.
Così deciso il 23/09/2025
Il Consigliere estensore GE Cestenzo
Il Presidente
CO IL
Dispone ex art. 52 d. lgs. 30 giugno 2023 n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, nel caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma l'identificazione delle generalità e degli altri dati indicativi degli interessati riportati nella sentenza.
Il Presidente
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Selong Penale Depositata in Vancelleria oggi.
Roma. T
14 NOV. 2025
FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Lorena Fragomed
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