Sentenza 19 novembre 2003
Massime • 1
Ai fini di una valida motivazione del sequestro preventivo di cose che si assumono pertinenti al reato di riciclaggio di cui all'art. 648 bis cod. pen., pur non essendo necessario, con riguardo ai delitti presupposti, che questi siano specificamente individuati ed accertati, è però indispensabile che essi risultino, alla stregua degli acquisiti elementi di fatto, almeno astrattamente configurabili; il che non si verifica quando il giudice si limiti semplicemente a supporre l'esistenza, sulla sola base del carattere asseritamente sospetto delle operazioni relative ai beni e valori che si intendono sottoporre a sequestro. (Fattispecie in cui l'imputazione del reato di cui all'art. 648 bis cod. pen. era stata ritenuta sussistente in base all'asserita commissione di reati fiscali commessi all'estero, ma di cui non era stata data alcuna congrua rappresentazione, neppure astratta).
Commentari • 2
- 1. Sequestro preventivo di denaro okhttps://www.fiscooggi.it/
- 2. Tanti soldi, ma il reato di riciclaggio dov'è? (Cass. 32112/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 dicembre 2020
Il mero possesso di una pur ingente somma di denaro non può giustificare ex sè, in assenza di qualsiasi riscontro investigativo, l'addebito di riciclaggio senza che sia in alcun modo stata verificata l'esistenza di un delitto presupposto, anche delineato per sommi capi, attraverso, ad esempio, il riferimento all'esistenza di relazioni tra i ricorrenti ed ambienti criminali, ovvero la precedente commissione di fatti di reato dai quali possa attendibilmente essere derivata la provvista, o l'avvenuto compimento di operazioni di investimento comunque di natura illecita a qualsiasi titolo. Ai fini della configurabilità del delitto di riciclaggio (al pari di quello di ricettazione) non è …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/11/2003, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI IORIO Giorgio - Presidente - del 19/11/2003
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. BOTTALICO Nicola - Consigliere - N. 1953
Dott. BESSON Michele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 33879/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE ON avverso l'ordinanza del Tribunale di Bolzano, in data 7 luglio 2003. Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Pietro Antonio Sirena.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Galati, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Sentito il difensore dell'indagato, avvocato Angelo Villini, il quale ne ha invece chiesto l'accoglimento,
osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Con decreto del 19 giugno 2003, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano dispose il sequestro probatorio "delle provviste e dei titoli di qualsiasi genere presso i conti numeri 3550000777 e 3550000706 o comunque di ogni conto riferibile a RE ON presso l'Istituto di credito emiliano, sede di Guidizzolo"; il sequestro in questione fu, peraltro, disposto nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di IA LI MA, indagato per il reato di riciclaggio.
Avverso tale provvedimento il RE propose istanza di riesame, ma il Tribunale di Bolzano, con ordinanza del 7 luglio 2003, la respinse.
Ricorre per cassazione il difensore del RE deducendo un unico motivo, la cui intestazione reca: "nullità dell'ordinanza impugnata per violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera e), c.p.p., in relazione agli articoli 253 dello stesso codice e 648 bis C.P". Tuttavia il ricorrente - pur avendo affermato che la sua impugnazione era relativa al vizio della motivazione del provvedimento impugnato - in realtà nel corso della censura ha finito con il dedurre due doglianze, le quali sono sicuramente qualificabili come violazioni di legge.
La prima di queste sarebbe costituita dal fatto che il Procuratore della Repubblica di Bolzano, anteriormente alla emissione del provvedimento per cui è processo, aveva emesso, in data 30 maggio 2003, un altro sequestro probatorio delle stesse provviste e degli stessi titoli nei confronti del RE, il quale era indagato per reati fiscali;
sennonché, tale sequestro era stato revocato dal Tribunale per il riesame di Bolzano, il quale si era uniformato ali giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui "qualora si colleghi un provvedimento di sequestro all'ipotesi di reati fiscali, le provviste di danaro esistenti sui conti correnti non costituiscono corpo di reato o cosa comunque ad esso pertinente, giacché non possono essere considerate il quantum di imposta non versata all'erario" (Cass. pen., sez. 1, 3 giugno 1998, PM in proc. Cappelli, RV 210879); con la conseguenza che - secondo la tesi difensiva - si sarebbe formato il giudicato cautelare in ordine alla sequestrabilità dei beni di che trattasi.
La seconda violazione di legge sarebbe, invece, costituita dalla circostanza che non sussisterebbe neppure il fumus del delitto di riciclaggio attribuito al AN: ad avviso del ricorrente, infatti, tale delitto postula un reato presupposto, che - nel caso concreto -sarebbe stato individuato in violazioni fiscali commesse in Francia da una società francese, la Car Diffusion s.a., "con le ovvie conseguenze che ne derivano quanto alla consumazione del delitto non colposo presupposto e alla sua punibilità e procedibilità".
Quanto sopra premesso, si osserva che la prima censura è infondata. E infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, "anche in materia di misure cautelari reali, sia pure nei limiti propri di tale ambito, può parlarsi di giudicato, ma solo quando vi sia tra più provvedimenti assoluta coincidenza oggettiva e soggettiva. Solo la misura disposta per lo stesso fatto e nei confronti della medesima persona non può essere reiterata, una volta annullata, a meno che non vi siano emergenze nuove sul piano processuale e sempre che il primo annullamento abbia attinto al merito della contestazione (per quanto limitata sia la valutazione del merito nell'ambito delle misure cautelari reali) e non preso atto esclusivamente di vizi formali dell'atto" (Cass. pen., sez. 3, 19 dicembre 1997, Mocciaro, RV 210364; conforme: Cass. pen., sez. 5, 12 febbraio 1999, Rubino, RV 212880).
Ebbene, nel caso concreto il primo sequestro venne eseguito nei confronti del RE in quanto questi era indiziato di avere commesso reati di natura fiscale;
mentre il secondo sequestro - sia pure sugli stessi beni è stato eseguito nel corso di altro procedimento penale, a carico di IA AN MA, indagato per il delitto di riciclaggio.
Conseguentemente tra i due provvedimenti non v' è quella coincidenza oggettiva e soggettiva, necessaria per la sussistenza del giudicato cautelare.
È, invece, fondato il secondo motivo di ricorso.
E in vero, secondo la giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte, "in sede di riesame del probatorio, il tribunale deve stabilire l'astratta configurabilità del reato ipotizzato. Tale astrattezza, però, non limita i poteri del giudice nel senso che questi deve esclusivamente prendere atto della tesi accusatoria senza svolgere alcun'altra attività, ma determina soltanto l'impossibilità di esercitare una verifica in concreto della sua fondatezza. Alla giurisdizione compete, perciò, il potere-dovere di espletare il controllo di legalità, sia pure nell'ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero. L'accertamento della sussistenza del fumus commissi delicti va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Pertanto, il tribunale non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro" (Cass. pen., Sez. un., 20 novembre 1996, Bassi, RV 206657).
Quanto sopra premesso, il Collegio osserva che dall'esame degli elementi di fatto a carico del IA, così come prospettati nel provvedimento impugnato, non si riesce a cogliere l'esistenza del delitto presupposto del riciclaggio a costui attribuito. È pur vero che nell'ordinanza impugnata si afferma che l'imputazione per il reato di cui all'articolo 648 bis C.P. a carico del suddetto indagato deriverebbe dal fatto che costui ha "trasferito denaro proveniente dalla commissione di reati fiscali commessi da RE ON"; ma della sussistenza di tali reati fiscali, che sembrerebbero commessi in Francia o in Lussemburgo, occorre dare - sia pure in astratto - congrua rappresentazione, in assenza della quale finisce con il difettare anche il fumus della più grave fattispecie delittuosa attribuita al IA, legittimante la misura cautelare reale per cui è processo.
In tal senso è, peraltro, la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui ai fini di una valida motivazione del sequestro di cose che si assumono pertinenti al reato di riciclaggio di cui all'artì colo 648 bis C.P., pur non essendo necessario, con riguardo ai delitti presupposti, che questi siano specificamente individuati ed accertati, è però indispensabile che essi risultino, alla stregua degli acquisiti elementi di fatto, quanto meno astrattamente configurabili (cfr, Cass. pen., sez. 2, 23 settembre 1997, RV 208874). Il che non si è verificato nella fattispecie, almeno alla luce delle rappresentazione dei fatti effettuata dai giudici del riesame. Alla stregua delle superiori considerazioni, il provvedimento impugnato deve essere annullato e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Bolzano per nuovo giudizio, che tenga conto del principio su affermato.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata ordinanza e dispone che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Bolzano per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 novembre 2004. Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2004