Cass. civ., sez. III, sentenza 28/01/2003, n. 1229
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Sentenza 28 gennaio 2003

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Nella vendita su campione (art. 1522, cod. civ.), che si caratterizza in quanto la qualità della merce è stabilita facendo riferimento ad un esemplare che funge da mezzo di accertamento della conformità del bene consegnato a quello promesso, le parti possono anche pattuire che soltanto alcuni dei requisiti del campione assurgono a qualità promesse, cosicché non qualsiasi difformità della merce rispetto al campione, ma soltanto la difformità rispetto ai requisiti del campione alle quali le parti hanno espressamente fatto riferimento attribuisce al compratore, ai fini dell'art. 1522 cod. civ. il diritto alla risoluzione del contratto (Nella specie, concernente una compravendita di una partita di tessuto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, secondo la quale, avendo le parti convenuto che il campione allegato alla proposta di acquisto serviva da strumento di paragone esclusivamente per il colore, la difformità della merce rispetto a tutte le altre caratteristiche del tessuto non attribuiva al compratore il diritto alla risoluzione del contratto).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 28/01/2003, n. 1229
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1229
    Data del deposito : 28 gennaio 2003

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