Sentenza 28 gennaio 2003
Massime • 1
Nella vendita su campione (art. 1522, cod. civ.), che si caratterizza in quanto la qualità della merce è stabilita facendo riferimento ad un esemplare che funge da mezzo di accertamento della conformità del bene consegnato a quello promesso, le parti possono anche pattuire che soltanto alcuni dei requisiti del campione assurgono a qualità promesse, cosicché non qualsiasi difformità della merce rispetto al campione, ma soltanto la difformità rispetto ai requisiti del campione alle quali le parti hanno espressamente fatto riferimento attribuisce al compratore, ai fini dell'art. 1522 cod. civ. il diritto alla risoluzione del contratto (Nella specie, concernente una compravendita di una partita di tessuto, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, secondo la quale, avendo le parti convenuto che il campione allegato alla proposta di acquisto serviva da strumento di paragone esclusivamente per il colore, la difformità della merce rispetto a tutte le altre caratteristiche del tessuto non attribuiva al compratore il diritto alla risoluzione del contratto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/01/2003, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FIDUCCIA Gaetano - Presidente -
Dott. PERCONTE LICATESE Renato - rel. Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DAMA SPA (GIÀ MAGLIFICIO DAMA SPA), con sede in Varese Masnago, in persona del Presidente Paolo Dini, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO VIANELLO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GIUSEPPE VALLINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GARTEX SPA, in persona dell'amministratore e legale rappresentante Dr. Carlo Garavaglia, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA PASQUALE PAOLI 3, presso lo studio dell'avvocato ALFREDO BUCCIANTE, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato AMEDEO TRAVI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1205/98 della Corte d'Appello di MILANO, emessa il 04/11/97 e depositata il 05/05/98 (R.G. 2243/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/02 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato Antonio VIANELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del 1^, 3^ e 4^ motivo e l'accoglimento del 2^.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 13 gennaio 1989 il presidente del Tribunale di Busto Arsizio ingiungeva alla società per azioni Maglificio Dama di pagare alla ricorrente società per azioni TE lire 17.633.095, oltre agli accessori, quale prezzo di una fornitura di tessuto. L'ingiunta si opponeva, eccependo che la stoffa consegnata era diversa da quella ordinata e chiedendo la revoca del decreto, la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni, da liquidare in separato giudizio.
L'opposta eccepiva la decadenza dalla garanzia, contestava il fondamento dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto. Con sentenza del 28 settembre 1993, il Tribunale di Busto Arsizio rigettava l'opposizione.
Con la sentenza oggi impugnata, emessa il 5 maggio 1998, la Corte d'Appello di Milano ha escluso tanto la decadenza dalla garanzia quanto l'inadempimento lamentato dalla società Dama, non avendo ravvisato difformità tra la stoffa fornita e quella ordinata, e pertanto ha rigettato il gravame dell'ingiunta.
Per la cassazione di tale sentenza ricorre la società per azioni Dama (già Maglificio Dama), formulando quattro mezzi di annullamento.
Resiste con controricorso la società TE.
La ricorrente ha depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo, denunciando la violazione dell'art. 1326 c.c. nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n.3 e 5 C.p.c), la ricorrente sostiene che il contratto non si è concluso, attesa la non perfetta coincidenza, sotto svariati profili, tra la proposta (ordine) e l'accettazione (conferma d'ordine). La Corte d'appello ha invece ritenuto l'esatta corrispondenza del tessuto fornito a quello ordinato, alla luce del mero raffronto della lettera d'ordine e della conferma d'ordine della TE, documenti che invece non hanno affatto contenuto identico, in tal modo dando per concluso un contratto che concluso non era.
La dichiarazione contenuta nella conferma d'ordine della TE costituiva pertanto una nuova proposta contrattuale o controproposta, e solo nel caso che la Dama l'avesse inequivocamente accettata il contratto si sarebbe perfezionato alle nuove condizioni.
Altrettanto erroneamente la Corte ha giudicato che la mancata risposta della Dama alla conferma d'ordine della TE costituisca un'accettazione tacita della stessa, perché questa conclusione contrasta con gli acquisti principi in tema di valutazione e significato negoziale del silenzio.
La Corte non ha neppure adeguatamente motivato il proprio convincimento, essendosi limitata a poche, affrettate affermazioni, in particolare omettendo di considerare che alla lettera d'ordine era allegata una mazzetta di campioni TE, recante la composizione del tessuto (cotone 100%), e che vi era stata una precedente fornitura di due pezze di tessuto identico a quello successivamente ordinato ("Surak Strech", art. 5186, cotone 100%). La censura è infondata.
La sentenza impugnata, trattando compiutamente l'argomento (pag. da 11 a 13), esclude che la conferma dell'ordine da parte della società TE possa configurarsi come una nuova proposta, abbisognevole, ai sensi dell'art. 1326 u.c. C.c, dell'accettazione della società Dama.
Ed invero, secondo i giudici di appello, non si ravvede alcuna divergenza tra detta conferma d'ordine e l'ordine datato 28 luglio 1987 della Lama, col quale questa non richiese affatto un tessuto di cotone al 100%, bensì un "tessuto Surak Strech", "sicché la determinazione della composizione di tale tessuto effettuata dalla venditrice non costituisce una variazione rispetto all'ordine, bensì un semplice chiarimento di esso".
In ogni caso, prosegue sul punto della conclusione del contratto la sentenza impugnata, non avendo la società Dama nulla obiettato dopo aver ricevuto la cennata conferma, ed anzi avendo accettato la successiva consegna del tessuto di cui le era stata spiegata l'esatta composizione, ella accettò in tal modo, per inequivoci fatti concludenti, la precisazione che le era stata fatta. Orbene, rileva in diritto il Collegio, è nuova proposta quella che contenga variazioni sostanziali della proposta: è necessario cioè, perché si configuri una controproposta, che l'oblato voglia qualcosa di diverso da ciò che vuole il proponente. Il requisito della conformità tra proposta e accettazione va infatti inteso nel senso che è richiesta la totale e incondizionata adesione dell'oblato al regolamento d'interessi prospettato dal proponente. Come è naturale, l'accertamento della conformità o meno tra proposta e accettazione integra un'indagine di fatto, insindacabile in cassazione se correttamente motivata.
Nel caso in esame, escludendo che la cd. conferma d'ordine contenesse un qualche requisito di novità, la Corte ha in sostanza ritenuto che la TE, prima di dare esecuzione al contratto con la spedizione della merce (cd accettazione tacita: art. 1327 c.c.), abbia voluto, per scrupolo, soltanto precisare la composizione del tessuto richiesto, alla quale, non avendola indicata nell'ordine (infatti "non ordinò affatto un tessuto in cotone al 100%, bensì "tessuto Surak Strech": pag. 12 della sentenza), la proponente aveva comunque manifestato di essere indifferente, qualunque fosse. Consegue a queste valutazioni, ineccepibili in fatto e in diritto, che il contratto si è dunque perfezionato, ad avviso del giudice di merito, fin dal momento della successiva spedizione della merce, ai sensi del cit. art. 1327 1^ comma c.c., per effetto di un'accettazione (tacita) conforme alla proposta.
La seconda parte della motivazione rappresenta un'ulteriore, autonoma "ratio decidendi", la quale muove dal presupposto ipotetico, negato nella prima parte, che la conferma d'ordine della TE equivalga a una nuova proposta, ed è quindi vano criticarla, una volta riconosciuta la correttezza della prima "ratio decidendi", da sola sufficiente a sorreggere la decisione impugnata . Col secondo mezzo, denunciando la violazione degli artt. 1427, 1428, 1429 e 1431 c.c. nonché lo stesso vizio di motivazione (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c), la ricorrente censura la sentenza per non aver esaminato l'espressa eccezione circa un eventuale errore di fatto, sulla qualità della merce, commesso nell'effettuazione dell'ordine, attesoché, come è pacifico in causa, l'ordine stesso ebbe luogo sulla base di un precedente ordine e di una precedente fornitura;
ciò che avrebbe comportato l'annullamento del contratto, se concluso.
Tale errore era non solo essenziale ma altresì, contrariamente all'assunto della TE, certamente riconoscibile dalla stessa, sol che avesse compulsato i campioni allegati all'ordine del 28 luglio 1987, da cui traspare senza equivoco che, indipendentemente dal nome, il tessuto richiesto doveva essere identico a quello in precedenza fornito ("Surak Strech", cotone 100%).
Questo motivo è inammissibile, per novità della questione. La ricorrente introduce il tema di un errore di fatto in cui sarebbe incorsa nel conferire l'ordine, ai sensi, evidentemente, dell'art. 1429 n. 2 c.c. (errore sull'identità dell'oggetto della prestazione ovvero sopra una qualità dello stesso). Tuttavia, a parte che la stessa ricorrente prospetta tale errore solo come "preteso" o "eventualmente", e dunque, in sostanza, come puramente ipotetico, è decisivo che si limiti a riferire, genericamente, di aver proposto, sul tema, "espressa eccezione" o "precise eccezioni", ovvero di avere comunque "ben sollevato e ampiamente trattato" l'argomento. È noto che, ove di una determinata questione giuridica, che implichi accertamenti di fatto, non vi sia cenno nella sentenza impugnata, come nella fattispecie, il ricorrente può evitare una statuizione di inammissibilità, per novità, della censura, soltanto se, nel mentre asserisce di aver dedotto la questione innanzi al giudice di merito, indichi pure in quale atto e in quale momento del giudizio l'abbia fatto, in modo da dare al Collegio la possibilità di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di passare al merito (Cass. 13 novembre 1996 n. 9941). Tanto più era necessaria questa rigorosa precisazione dal momento che, come si ricava dall'esposizione in fatto del ricorso, fu, per sue esigenze difensive, la TE ad affacciare l'ipotesi di un "presunto" o "preteso" errore commesso dalla Dama nel conferimento dell'ordine (col trasmettere un campione non di "Surak Strech" ma di "paracadute"); ciò che induce vieppiù a dubitare che un qualsiasi errore possa essere stato mai fatto ritualmente valere, nel proprio interesse, dalla Dama, per ricavarne, se non l'annullamento del contratto, che non risulta mai chiesto, almeno l'esonero dall'obbligo di pagamento della fornitura, ai sensi dell'art. 1442 u.c. c.c. Col terzo motivo, denunciando la violazione degli artt. 1453 e 1455 c.c. e 61, 62, 63, 64, 244 e 245 c.p.c. nonché vizio di motivazione (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c), la ricorrente lamenta che la Corte abbia omesso di disporre una consulenza tecnica per accertare, giusta quanto eccepito da essa Dama, che la TE fornì comunque un tessuto diverso da quello ordinato, ossia una mussola di cotone non meglio identificata, ciò che avrebbe giustificato la pur chiesta risoluzione del contratto;
e abbia invece preferito risolvere il caso sulla base di un semplice (ed erroneo) raffronto di documenti .
Altrettanto immotivatamente il giudice del gravame ha negato ingresso ai capitoli della prova testimoniale.
È infondato anche questo motivo, basato sulla presunta diversità tra la merce ordinata e quella fornita, e, naturalmente, sul presupposto che il contratto si sia perfezionato: diversità che la Corte nega col rilievo, già riferito, che la Dama ordinò il tessuto "Surak Strech" senza indicarne la composizione;
che la TE comunicò essere quel tessuto composto da "cotone al 90% e poliv. al 10%"; che, mancata la risposta della Dama, spedì la merce, ricevuta senza obiezioni dalla destinataria. Da questa serie di circostanze i giudici di appello hanno tratto la conclusione che "la composizione del tessuto fornito (...) corrisponde esattamente a quella del tessuto ordinato"; quest'ultimo peraltro uguale a quello già oggetto di una precedente fornitura fatta alla stessa Dama (pag. 14 della sentenza).
Accertato che non vi fu nessuna difformità tra la merce ordinata e quella fornita, la Corte d'appello ha ritenuto di non dover disporre una consulenza tecnica per l'esame comparativo dei due prodotti, definendola "irrilevante" (pag. 16).
Il giudizio della conformità o difformità della merce fornita rispetto a quella richiesta è un accertamento di fatto, incensurabile in questa sede se, come nel caso, adeguatamente motivato.
Si è già spiegato dianzi, peraltro, che la spedizione ebbe ad oggetto esattamente il tessuto richiesto dalla Dama e da questa indicato con la sola denominazione di "Surak Strech", avente la composizione specificata dalla TE, e tanto basta per escludere l'asserita difformità tra la prestazione eseguita e quella richiesta.
Rettamente dunque non è stata ammessa la consulenza tecnica, giacché dal complesso delle argomentazioni adottate a conforto della decisione risulta che le altre prove acquisite ed esaminate sono sufficienti a giustificarla.
Altrettanto infondato infine il motivo nella parte in cui lamenta la mancata ammissione della prova testimoniale, per la preliminare ragione che nel ricorso non sono specificati i capitoli della medesima, ciò che impedisce al Collegio, in violazione del principio di autosufficienza, di verificarne la decisività. Col quarto motivo infine, deducendo la violazione dell'art. 1522 c.c. e vizio di motivazione (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c), la ricorrente afferma che il contratto s'inquadra nello schema della "vendita su campione", avendo la Dama allegato all'ordine dei pezzetti di stoffa campione, cui la TE avrebbe dovuto attenersi nell'eseguire la fornitura. Avendo il campione la funzione di servire come esclusivo paragone per la qualità della merce oggetto della compravendita, questa non può dirsi perfetta se non quando la merce consegnata dal venditore sia stata riconosciuta corrispondente al campione, e qualunque difformità legittima la risoluzione del contratto. La Corte ha omesso ogni indagine su tutta questa tematica, rendendo così ulteriormente censurabile la sentenza.
Quest'ultima censura non merita miglior sorte delle precedenti. La Corte, con un accertamento di fatto incensurabile, ha stabilito che, "come precisato da tutti i testi, anche di parte Dama", il campione allegato all'ordine "serviva da modello solo per il colore", e non per tutte le altre caratteristiche del tessuto. Se di regola, nella vendita su campione (art. 1522 c.c.), le parti determinano le qualità dell'oggetto con riferimento a un concreto esemplare, il campione, che ha la duplice funzione di individuare la prestazione dovuta e di fungere da esclusivo mezzo di accertamento della conformità della prestazione eseguita rispetto a quella promessa;
si può anche pattuire che la cosa debba presentare solo alcune delle qualità risultanti dal campione e non anche le altre, e in tal caso la funzione del campione rimane limitata alle qualità richieste.
Nella fattispecie non si è fatta questione di colore, ma solo di difformità di composizione, in relazione alla quale non possono essere invocate, per quanto detto, le norme sulla vendita su campione.
Le spese del giudizio di Cassazione, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del presente giudizio, liquidate in euro 42,29, oltre ad euro 1.200 per onorario.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2003