Sentenza 22 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/01/2004, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - rel. Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO PESSI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
LL CE ROMANA, DE TO RA, elettivamente domiciliate in ROMA VIA G. B. MARTINI 2, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO Rizzo, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato VALERIO MASTELLA, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
e contro
IT NO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 39037/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 04/12/00 r.g.n. 25665/97;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 25/06/03 dal Consigliere Dott. Natale CASITANIO;
udito l'Avvocato DE MARINIS per delega FIORILLO;
udito l'Avvocato GALLBANO per delega RIZZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso. Poste Italiane;
contro
LL AN e altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 29 maggio/22 giugno 1996 il Pretore di Roma rigettava le domande di AN MA LL, AN Di VI e IM TI, tutti dipendenti dell'Ente Poste Italiane, proposte nei confronti dell'Ente datore di lavoro al fine di ottenere il riconoscimento della qualifica superiore di 6^ categoria a decorrere dal 1^ aprile 1994 o, in subordine, dal 26 febbraio 1995 con condanna al pagamento delle conseguenti differenze retributive oltre accessori.
Con sentenza in data 1^ marzo/4 dicembre 2000 il Tribunale di Roma, in accoglimento dell'appello interposto dai dipendenti, riconosceva a questi ultimi il diritto alla definitiva assegnazione alle mansioni proprie della categoria superiore a decorrere dal 26 febbraio 1995 con condanna dell'Ente Poste Italiane in favore di ciascuno dei lavoratori al pagamento della somma di lire 1.583 634 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sino al 31 dicembre 1994 e secondo i criteri di cui all'art. 22, comma 36, legge n. 724 del 1994 sugli importi maturati successivamente.
Il giudice dell'appello osservava che l'art. 41 del ccnl aveva previsto la confluenza dei precedenti livelli di inquadramento in quattro aree e aveva limitato l'applicabilità dell'art. 2103 c.c. all'ipotesi di adibizione a mansioni dell'area superiore escludendola, invece, in presenza di svolgimento di mansioni collocabili nella stessa area, nell'ambito della quale era ammessa una fungibilità di tali mansioni in senso verticale sia ascendente che discendente.
Il Tribunale aggiungeva che l'Ente Poste ai sensi dell'art. 53 del citato ceni avrebbe dovuto procedere all'inquadramento dei dipendenti in servizio sulla base del nuovo sistema della collocazione in aree a decorrere dal 15 febbraio 1995, data entro la quale, come veniva ad evincersi dalla lettura combinata del primo e del secondo comma del citato art. 53, sulle concrete modalità di attuazione di tale sistema di inquadramento sarebbero potuti intervenire nuovi accordi collettivi integrativi.
L'Ente Poste Italiane, perciò, aveva provveduto soltanto con circolare del 27 febbraio 1995 a disporre le concrete modalità di attuazione del nuovo inquadramento, facendolo, però, decorrere dal 15 febbraio 1995.
Da ciò il Tribunale di Roma traeva la conclusione dell'accoglimento delle domande dei dipendenti volte al riconoscimento della chiesta qualifica superiore a decorrere dal terzo mese dopo l'effettivo svolgimento delle funzioni superiori con riferimento alla data di entrata in vigore del nuovo ceni ossì a a decorrere dal 26 novembre 1994 e, quindi, prima della circolare del 27 febbraio 1995, che aveva disciplinato le concrete modalità di attuazione di tale inquadramento.
L'Ente Poste Italiane, ora Poste Italiane s.p.a., ricorre per Cassazione con due motivi.
Resistono i lavoratori con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i due motivi, da esaminare congiuntamente per loro logica connessione, le Poste Italiane s.p.a. denunziano violazione e falsa applicazione dei canoni di ermeneutica contrattuale contenuti nell'art. 1362 c.c. in relazione all'art. 41 e all'art 53 del c.c.n.l. del 26 novembre 1994 nonché dell'art. 2103 c.c.
La società ricorrente premette che il sistema di inquadramento pubblicistico delle qualifiche funzionali era stato sostituito da quello privatistico disciplinato dal c.c.n.l. del 26 novembre 1994 con la previsione dell'inquadramento dei dipendenti in quattro aree professionali.
Una di queste, l'area operativa, aveva ricompreso i dipendenti in possesso della qualifica funzionale 4^, 5^ e 6^.
Da ciò la società ricorrente desume che con l'entrata in vigore del c.c.n.l. le mansioni di fatto svolte dai dipendenti, già inquadrati nella V categoria e corrispondenti a quelle della 6^ categoria non potevano ritenersi in alcun modo superiori rispetto al livello di inquadramento cui avevano diritto, posto che dalle parti stipulanti non era stata riconosciuta alcuna ultrattività al sistema pubblicistico e posto che le operazioni di inquadramento, cui si riferivano i patti collettivi, costituivano meri atti ricognitivi diretti a rendere concreto il nuovo sistema di inquadramento. Il Tribunale, invece, interpretando erroneamente l'art. 53 del contratto collettivo nel senso che la data del 15 febbraio 1995 costituisse non già la data finale entro la quale le parti sociali avrebbero potuto stipulare accordi integrativi, bensì la data ultima di efficacia del pregresso sistema classificatorio delle qualifiche, aveva accolto le domande dei dipendenti.
Tale ulteriore efficacia delle pregresse qualifiche nella specie si era peraltro verificata, secondo il Tribunale, in conformità all'art. 2103 c.c., sino al 26 febbraio 1995,08818 nei tre mesi necessari, considerata la decorrenza iniziale di efficacia del contratto collettivo (26 novembre 1994), a consentile ai dipendenti resistenti il conseguimento delle qualifiche e delle retribuzioni corrispondenti in relazione alle mansioni superiori svolte di fatto in tale periodo (26 novembre 1994/26 febbraio 1995). Il ricorso è fondato.
Questione analoga è stata già decisa da questa Corte con esito di accoglimento dei ricorsi delle Poste Italiane s.p.a. (v. pronunce di questa Corte n. 92 del 2003 e n. 61268 del 2003). Pur non potendosi parlare di vero e proprio indirizzo giurisprudenziale in senso tecnico di questa Corte, essendo stato promosso il giudizio di legittimità soltanto al fine di verificare la correttezza di un accertamento di fatto costituito dalla interpretazione di clausole di un contratto collettivo di diritto privato non sindacabile in sede di legittimità se congniamente motivato e se interpretato senza violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, emerge, tuttavia, dai citati precedenti di questa Corte la costante affermazione della non correttezza della opzione interpretativa operata dai giudici di merito secondo cui dopo il 26 novembre 1994 era rimasto in vigore il sistema pubblicistico di classificazione fondato sulle qualifiche funzionali. In particolare il convincimento del Tribunale di Roma secondo cui vi sarebbe stata, dopo l'entrata in vigore del contratto collettivo stipulato il 26 novembre 1994, una prorogano del sistema pubblicistico delle qualifiche funzionali e delle categorie sino al 26 febbraio 1995 è fondato sull'interpretazione dell'art. 53 del citato contratto collettivo del 1994, il quale prevede che l'Ente Poste avrebbe proceduto a effettuare l'inquadramento dei dipendenti in servizio a partire dal 15 febbraio 1995.
Secondo il Tribunale, infatti, il nuovo sistema classificatorio sarebbe divenuto operante soltanto con l'emanazione della circolare del 27 febbraio 1995, con la quale l'Ente Poste aveva provveduto all'inquadramento del personale nelle aree sulla base della previsione di cu all'ari 53 del citato contratto collettivo. Va, tuttavia, precisato che l'art. 6 del D.L. 1^ dicembre 1993 n. 487, convertito in legge 29 gennaio 1994 n. 71, aveva disposto che ai dipendenti postali, nonostante il loro rapporto di lavoro fosse già divenuto di diritto privato, continuava ad applicarsi la disciplina normativa pubblicistica fino alla data di stipulazione del nuovo contratto collettivo.
Il Tribunale nel desumere l'ultrattività del sistema classificatorio pubblicistico mediante l'offerta interpretazione dell'art. 53 del c.c.n.l. citato non si era però dato carico di giustificare in qual modo tale interpretazione fosse compatibile con il citato art. 6, che disponeva la cessazione della disciplina normativa pubblicistica dei rapporti di lavoro dei dipendenti postali alla data di stipulazione (e contestuale inizio di efficacia) del citato contratto collettivo nazionale di lavoro ossia alla data del 26 novembre 1994. Evidente, al riguardo, appare il difetto di motivazione della sentenza impugnata, mentre ininfluente risulta, a questo punto, l'esame della correttezza dell'opzione interpretativa prescelta dal Tribunale in relazione ai canoni legali di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c. Pertanto, in accoglimento del proposto ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Perugia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Perugia.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2004