Cass. pen., sez. II, sentenza 28/04/2026, n. 15380
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Sentenza 28 aprile 2026

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  • Rigettato
    Tardività della richiesta di rescissione del giudicato

    La Corte ha ritenuto che il termine per la presentazione dell'istanza decorresse dalla notifica del decreto di citazione a giudizio, non dalla successiva conoscenza della sentenza.

  • Accolto
    Violazione dell'art. 629-bis cod. proc. pen. in relazione agli artt. 24 Cost. e 420-bis cod. proc. pen.

    La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, annullando senza rinvio l'ordinanza impugnata e la sentenza del Tribunale. Ha affermato che, in presenza di una nullità assoluta derivante dall'omessa notifica al difensore di fiducia, il termine per la richiesta di rescissione del giudicato decorre dalla data di effettiva conoscenza della sentenza da parte dell'imputato, e non dalla notifica dell'atto introduttivo. Ha inoltre evidenziato che l'omessa assistenza del difensore di fiducia può aver inciso sulla scelta di partecipare al dibattimento, accedere a riti alternativi o impugnare la sentenza. Ha infine precisato che la rescissione del giudicato è un rimedio diverso dalla restituzione nel termine per impugnare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 28/04/2026, n. 15380
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15380
    Data del deposito : 28 aprile 2026

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