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Sentenza 28 aprile 2026
Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/04/2026, n. 15380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15380 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PU ER, nato a [...] il giorno 15/5/1989 assistito e difeso dall’avv. Pantaleo Cannoletta - di fiducia avverso l’ordinanza in data 30/12/2025 della Corte di appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria ALMA;
preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la partecipazione del procuratore generale e dei difensori, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 30 dicembre 2025, la Corte di appello di Lecce ha dichiarato inammissibile per tardività l’istanza di rescissione del giudicato formulata in data 2 dicembre 2025 nell’interesse di ER PU avverso la sentenza del Tribunale di Lecce in data 16 luglio 2025 (irrevocabile dal 29 ottobre 2025). Penale Sent. Sez. 2 Num. 15380 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: ALMA MARCO MARIA Data Udienza: 09/04/2026 2. Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento il difensore dell'imputato, deducendo, con motivo unico, la violazione dell’art. 629-bis cod. proc. pen. in relazione agli artt. 24 Cost. e 420-bis cod. proc. pen. Ricostruisce, innanzitutto, il difensore del ricorrente la seguente evoluzione delle vicende procedimentali: a) in data 13 novembre 2020 al PU era stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nel quale gli era stato nominato un difensore di ufficio nella persona dell’avv. Laura Bruno;
b) in quell’occasione il PU eleggeva il proprio domicilio in piazza Santi Medici n. 7, di Sannicola e nominava difensore di fiducia l’avv. Pantaleo Cannoletta;
c) il decreto di citazione diretta a giudizio veniva notificato al difensore di ufficio e non a quello di fiducia precedentemente nominato;
d) alla prima udienza dibattimentale del 5 novembre 2021 il Giudice dava atto della regolarità della notifica (avvenuta a mani del PU) del decreto di citazione diretta a giudizio e dichiarava l’assenza dell’imputato; e) all’esito del dibattimento di primo grado il PU veniva condannato dal Tribunale con sentenza in data 16 luglio 2025; f) il Giudice ai sensi dell’art. 544 cod. proc. pen. riservava il deposito delle motivazioni della sentenza entro 60 giorni (motivazioni che venivano depositate nei termini) e la sentenza diveniva irrevocabile il 13 novembre 2025 (tenuto conto dell’applicazione del comma 1-bis dell’art. 585 cod. proc. pen.); g) il difensore di fiducia (il medesimo oggi ricorrente) non veniva mai notiziato di alcun atto del procedimento;
h) l’imputato ha avuto conoscenza dell’esistenza della condanna solo con la notifica della correzione di errore materiale della sentenza in data 14 novembre 2025 allorquando il termine per presentare l’impugnazione avverso la sentenza del Tribunale era scaduto. Tutto ciò premesso, deduce il difensore del ricorrente che la Corte di appello avrebbe errato nel momento in cui ha ritenuto che la conoscenza del processo sia avvenuta con la notifica allo stesso dell’atto introduttivo del giudizio con decorrenza, pertanto, da quel momento del termine per intentare la procedura di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen., mentre, in realtà, il dies a quo per la decorrenza del termine per la presentazione della richiesta doveva essere collocato nel momento in cui il PU ha avuto conoscenza dell’esistenza di un giudicato di condanna nei suoi confronti, quindi il 14 novembre 2025. Richiama, sul punto, la difesa del ricorrente giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo la quale anche l’imputato dichiarato assente nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 420-bis cod. proc. pen. è legittimato ad allegare l’ignoranza del processo a lui non imputabile, ciò soprattutto in una situazione nella quale l’imputato non è mai stato posto nelle condizioni di poter partecipare al processo attraverso il difensore di fiducia prontamente 2 nominato, con conseguente violazione del diritto di difesa. In altri termini, prosegue la difesa del ricorrente, la mancata comparizione dell’imputato alla prima udienza avrebbe dovuto condurre il giudice ad effettuare accertamenti precisi sugli atti dallo stesso compiuti fino a quel momento come l'eventuale dichiarazione o elezione di domicilio e la nomina di un difensore di fiducia. Se nel corso della prima udienza, in ottemperanza agli adempimenti previsti dall'articolo 420-bis cod. proc. pen. il tribunale avesse esaminato compiutamente gli atti del fascicolo, sarebbero emerse la regolare nomina del difensore di fiducia e l'omessa notifica allo stesso del decreto di citazione a giudizio. Ne conseguirebbe che la mancata partecipazione del PU al procedimento è stata involontaria ed incolpevole in quanto determinata dall’omessa notifica del decreto di citazione al giudizio al difensore di fiducia che avrebbe dovuto rappresentarlo e gli avrebbe precluso l’assunzione di decisioni determinanti per la difesa quali la scelta di riti alternativi, la richiesta di assunzione di prove e, infine, l’impugnazione della sentenza di primo grado. Osserva, ancora, la difesa del ricorrente che la Corte di appello, in via subordinata, avrebbe potuto comunque riqualificare la richiesta di rescissione del giudicato in richiesta di restituzione del termine per impugnare ai sensi dell’art. 175, commi 2.1 e 2-bis, cod. proc. pen., certamente tempestiva, ovvero come incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen. trasmettendo gli atti al Giudice competente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Va detto subito che la Corte di appello con l’ordinanza impugnata non ha operato valutazioni di merito della richiesta di rescissione del giudicato ma si è limitata a dichiararla inammissibile con provvedimento de plano dopo avere ritenuto la tardività della stessa. 3. Osserva il Collegio che occorre prendere le mosse dal disposto dell’art. 629-bis cod. proc. pen. che al primo comma, nella parte di interesse, dispone che «… il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420-bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza». E’, innanzitutto, di tutta evidenza che l’imputato è stato nel procedimento celebrato innanzi al Tribunale di Lecce correttamente dichiarato assente ricorrendo i presupposti di cui all’art. 420-bis cod. proc. pen. atteso che non è in contestazione il fatto che il relativo decreto di citazione a giudizio è stato regolarmente notificato a mani dello stesso. 3 Pacifico è quindi che il PU ha avuto effettiva conoscenza del processo. La disposizione normativa sopra richiamata deve, poi essere coordinata con il disposto del secondo comma della stessa che testualmente recita «La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall’interessato o da un difensore munito di procura speciale, entro trenta giorni dal momento dell’avvenuta conoscenza della sentenza». Al riguardo deve essere ricordato che con l'art. 37, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 il testo dell’art. 629-bis cod. proc. pen. è stato novellato mediante la sostituzione al comma primo della locuzione «mancata conoscenza della celebrazione del processo» con la locuzione «non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza» ed al comma secondo con la sostituzione della parola «sentenza» a quella di «procedimento» in precedenza utilizzata. Occorre quindi domandarsi se le intervenute modifiche del testo normativo abbiano inciso sui presupposti della richiesta e, di conseguenza, anche sulla individuazione del dies a quo dal quale fare decorrere il termine per la presentazione della stessa. Questa Corte ha già di recente avuto modo di intervenire sul punto affermando che «In tema di rescissione del giudicato, il termine di trenta giorni per la presentazione della richiesta decorre dal momento in cui il condannato ha avuto contezza, non già del contenuto della sentenza o degli atti processuali su cui essa si fonda, ma degli estremi del provvedimento che ha definito il giudizio, dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso e della condanna inflitta, anche a seguito della novellazione dell'art. 629-bis cod. proc. pen., mediante la sostituzione della locuzione "sentenza" a quello “procedimento” in precedenza utilizzata, disposta dall'art. 37, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150» (Sez. 2, n. 14510 del 08/01/2025, Esposito, Rv. 287945-01). Tuttavia, nonostante l’intervenuta modifica dell’assetto normativo, a giudizio del Collegio, rimane pur sempre ferma la distinzione tra i presupposti relativi alla possibilità di formulare la richiesta di rescissione del giudicato e la decorrenza del termine per l’inoltro della relativa richiesta. Detta affermazione si fonda sulla constatazione che con riguardo ai presupposti per intentare correttamente la procedura di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen. sono congiuntamente richiesti – si noti l’uso nel testo della congiunzione “e” in luogo della disgiuntiva “o” – la mancanza dei presupposti per la dichiarazione di assenza “e” l’impossibilità di proporre impugnazione della sentenza senza colpa. 4. Occorre, infatti, porsi il problema se e quale incidenza possa avere sull’instaurazione della procedura di rescissione del giudicato la nullità assoluta derivante dall’omessa notifica al difensore del provvedimento di instaurazione del giudizio innanza al Tribunale, trattandosi di situazioni processuali che operano su piani completamente diversi: un conto è la eccepita nullità della sentenza legata alla violazione del diritto di difesa 4 derivante dall’omessa notifica al difensore di fiducia dal decreto di citazione a giudizio e ben altri, come detto, appaiono essere i presupposti richiesti per ottenere la rescissione del giudicato. E’ innanzitutto pacifico che «L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod.proc.pen.» (In motivazione, la Suprema Corte ha, in particolare, evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo) (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598-01). La difesa del ricorrente a sostegno della propria tesi ha richiamato il contenuto della massima espressa nella sentenza delle Sezioni Unite “LO” (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep 2021, Rv. 280931–01) nella quale è dato testualmente leggere «il condannato con sentenza pronunciata in assenza che intenda eccepire nullità assolute ed insanabili, derivanti dall'omessa citazione in giudizio propria e/o del proprio difensore nel procedimento di cognizione, non può adire il giudice dell'esecuzione per richiedere ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. in relazione ai detti vizi, la declaratoria della illegittimità del titolo di condanna e la sua non esecutività. Può, invece, proporre richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., allegando l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che possa essere derivata dalle indicate nullità». Sebbene dalla lettura della sentenza dalla quale è scaturito il principio sopra indicato emerge che il caso che ha impegnato le Sezioni Unite “LO” era diverso da quello qui in esame - il vulnus del quale era affetta la sentenza era costituito dal fatto che l’atto di citazione a giudizio dell’imputata NT LO era stato notificato mediante la consegna ad un difensore della stessa, ritenuto domiciliatario della destinataria ma in realtà designato in altro procedimento - purtuttavia appare imprescindibile la disamina del ragionamento seguito da questa Suprema Corte nel suo massimo consesso. In quel caso, infatti, la principale questione processuale sottoposta all’esame della Corte era legata al fatto che la difesa dell’imputata aveva proposto istanza al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen. finalizzata a far valere la non esecutività della sentenza pronunciata a carico dell’imputata per effetto della iniziale nullità assoluta che l’aveva caratterizzata. Da qui la questione sottoposta alle Sezioni Unite circa la possibilità di far valere innanzi al giudice dell’esecuzione una nullità assoluta ed insanabile di natura 5 endoprocessuale e la conseguente risposta negativa del Supremo Collegio secondo il quale il sindacato del giudice dell'esecuzione non investe questioni che riguardano la fase di cognizione, compresi vizi procedurali denunciabili unicamente con i mezzi d'impugnazione: quelli ordinari, esperibili sino alla conclusione del processo di cognizione e quelli straordinari attivabili dopo l'irrevocabilità del provvedimento conclusivo del giudizio nei casi previsti dalla legge con l'effetto, se fondati ed accolti, di determinare la riapertura del processo nella fase cognitiva. Nell’esaminare la questione relativa alla possibilità di procedere con le forme dell’incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen. – come detto risolta negativamente - le Sezioni Unite sono quindi giunte ad occuparsi del rimedio di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen. condivisibilmente evidenziando che non è possibile negare l’accesso al rimedio di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen. solo perché la dichiarazione di assenza dell’imputato è stata formalmente quanto correttamente pronunciata, essendo necessario, come scrive la Corte, che al di là della correttezza formale della dichiarazione di assenza nel rispetto dei parametri di cui all’art. 420-bis cod. proc. pen. deve residuare in capo al giudice il potere di verificare che l'assenza è stata o meno effetto della «incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo», da condurre mediante la documentazione prodotta dall'istante con possibilità di un intervento integrativo, esercitabile anche d'ufficio, «per chiarire aspetti ambigui o colmare possibili lacune o verificare la rispondenza della documentazione esibita alla realtà processuale» (Sez. U., Burba, citata;
Sez. 5, n. 31021 del 15/09/2020, Ramadze, Rv. 280137) nonché di verificare gli effetti del rimedio in termini di revoca della sentenza, a significare la sua funzione di strumento per assicurare ex post, dopo la formazione del giudicato, il diritto dell'imputato di partecipare al processo a suo carico e di consentire una rinnovata valutazione in fatto ed in diritto dell'accusa con la piena attivazione delle facoltà difensive, comprensive anche dell'accesso ai procedimenti deflattivi del dibattimento. In sostanza - è sempre dato leggere nella sentenza “LO” - la rescissione del giudicato «costituisce un'impugnazione straordinaria, ammessa in favore di una categoria specifica di legittimati, da presentare entro un termine perentorio e per ragioni specifiche e tassativamente delineate dalla norma processuale, attinenti al diritto dell'imputato di partecipare al processo, con onere di allegazione a carico del proponente e con l'effetto che, se accolto, la relativa decisione rimuove il giudicato e fa ripartire il processo dal primo grado, consentendo di formulare richiesta di ammissione di prove a discarico, di rinnovata acquisizione di prove già assunte e di accesso ai riti alternativi». Le Sezioni Unite hanno quindi recepito il precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'art. 629-bis cod. proc. pen. si pone in stretta correlazione con le previsioni dell'art. 420-bis cod. proc. pen. e offre una forma di tutela all'imputato non presente fisicamente in udienza, mediante la possibilità di proposizione di un mezzo straordinario di impugnazione, che realizza la reazione ripristinatoria del corretto 6 corso del processo per situazioni di mancata partecipazione del soggetto accusato, in dipendenza dell'ignoranza incolpevole della celebrazione del processo stesso, che non siano state intercettate e risolte in precedenza in sede di cognizione. Ignoranza che non deve essere a lui imputabile, né come voluta diserzione delle udienze, né come colposa trascuratezza e negligenza nel seguirne il procedere: «La correttezza di siffatta impostazione discende dalla formulazione testuale dell'art. 629-bis, che non contiene una tipizzazione, né indicazioni esemplificative degli eventi all'origine della situazione fattuale di assenza incolpevole e dal rilievo che l'art. 420-bis, comma 4, cod. proc. pen., laddove prevede la revoca dell'ordinanza che dispone di procedere in assenza a fronte di determinate evenienze, dedotte dall'imputato, al fine di garantire che il processo in assenza sia legittimamente condotto, implica che tutti i meccanismi di controllo abbiano operato con efficacia prima della declaratoria di assenza e che prima ancora siano stati regolarmente compiuti gli accertamenti sulla costituzione delle parti, secondo l'ordine sequenziale di verifiche, stabilito dall'art. 420, comma 2, cod. proc. pen.» … «L'interpretazione letterale dell'art. 629-bis cod. proc. pen. consente di affermare che il rimedio è utilizzabile anche nei casi in cui la declaratoria di assenza sia stata preceduta da notificazioni dell'atto di citazione a giudizio, inficiate da nullità assoluta - non rilevate nel processo di cognizione - che abbiano pregiudicato l'informazione sull'esistenza del processo e sulla fissazione dell'udienza e non abbiano consentito al destinatario di scegliere se parteciparvi o meno». Non sfugge, osserva l'odierno Collegio, che la pronuncia delle Sezioni Unite “LO” è cronologicamente anteriore alla riforma dell’art. 629-bis cod. proc. pen. che nel testo originario non conteneva la dicitura «che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa» ma il nuovo testo, vigente allorquando è stata emessa la sentenza del Tribunale di Lecce, non può che ritenersi rafforzativo delle tutele che il legislatore ha previsto a favore dell’imputato. Non può infatti porsi in dubbio che – ferma restando, come detto, la formalmente regolare citazione in giudizio dell’imputato e quindi la sua effettiva conoscenza del processo – la mancata assistenza processuale dello stesso dovuta all’omessa citazione del difensore di fiducia può avere avuto incidenza diretta – come sottolineato dalla difesa del ricorrente ed anche indicato nella sentenza “LO” - anche sulla scelta di presenziare o meno al dibattimento, di accedere ad eventuali riti alternativi e/o di compiere atti endoprocedimentali di qualsivoglia natura. Non ultimo l’assenza dell’assistenza del difensore di fiducia tempestivamente nominato, ma mai presente nel processo in quanto mai avvisato, può indubbiamente avere esteso i suoi effetti anche sui tempi, modi e scelte relative all’eventuale impugnazione della sentenza. Né si potrà, per contro, sostenere che comunque le scelte dell’imputato di non partecipare al processo e di non impugnare la sentenza consentono di configurare nello stesso una colpa per mancata attivazione, nel senso che il PU, non avendo più notizie 7 degli sviluppi processuali successive alla notificazione del decreti di citazione a giudizio avrebbe dovuto attivarsi per chiedere al proprio difensore di fiducia dell’eventuale evoluzione del processo ciò perché «In tema di rescissione del giudicato, legittima la dichiarazione di assenza l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato, non potendosi desumere la volontà di quest'ultimo di sottrarsi ad essa dalla sua mera "negligenza informativa"» (Sez. 2, n. 33417 del 12/09/2025, Digioia, Rv. 288660-01). In conclusione, ritiene il Collegio, che l’omesso scrupoloso compimento dei controlli preliminari al dibattimento funzionali alla dichiarazione di assenza, sia la loro conduzione in modo non corretto, ben possono dar luogo al verificarsi di situazioni concrete, nelle quali l'imputato, pur regolarmente citato e dichiarato assente, sia stato privato incolpevolmente della possibilità di conoscere la celebrazione del processo, concetto da intendersi nel suo complessivo sviluppo e non certo relegabile alla sola sua “esistenza”. Diversamente opinando, l’imputato, pur in presenza di una nullità assoluta riguardante la regolare celebrazione del processo e indubbiamente incidente sull’esercizio del suo diritto di difesa, rimarrebbe privo di qualsivoglia tutela in quanto non potrebbe intentare, per mancanza dei presupposti, la procedura di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen., né potrebbe, per effetto di quanto stabilito dalle Sezioni Unite “LO”, cercare di ottenere un rimedio intentando un incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen. Anche sul piano dell'interpretazione convenzionalmente orientata la lettura qui proposta appare aderente all'esigenza di apprestare meccanismi efficaci e realmente restitutori di facoltà perdute nella fase dei controlli volti a garantire la posizione dell'imputato non presente al processo ed i suoi diritti fondamentali e rende il rimedio della rescissione del giudicato perfettamente adeguato e funzionale rispetto a tale finalità, senza imporre torsioni interpretative del diverso strumento dell'incidente di esecuzione. Tantomeno l’imputato potrebbe richiedere di essere restituito nel termine per impugnare la sentenza ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen. in quanto, come è noto, «In tema di impugnazioni, la rescissione del giudicato si differenzia dalla restituzione nel termine per impugnare per natura, ambito applicativo, "petitum", ed effetti conseguibili» (In motivazione la Corte, nel delineare le differenze, ha precisato: quanto all'ambito applicativo, che la richiesta di rescissione può essere avanzata in tutti i casi in cui il processo in assenza si sia svolto in carenza dei presupposti previsti dall'art. 420-bis cod. proc. pen., mentre l'istanza di restituzione non può essere azionata nel caso in cui la notifica sia avvenuta a mani dell'imputato o di persona da questo delegata e in quello in cui vi sia stata, da parte dell'imputato, rinunzia espressa a comparire o a far valere il legittimo impedimento eventualmente esistente;
quanto all'oggetto della prova, che, nel primo caso, il richiedente è tenuto a provare che l'assenza è stata dichiarata in carenza dei presupposti previsti dall'art. 420-bis cod. proc. pen., mentre, nel secondo, è tenuto a dimostrare di non aver avuto effettiva conoscenza del processo;
quanto agli effetti, che la rescissione, diversamente dalla restituzione nel termine, comporta la regressione del processo fino al grado e alla fase in cui 8 si è verificata la nullità) (Sez. 5, Ord. n. 10996 del 08/01/2025, Kurasbediani, Rv. 287764- 01). Da ultimo, per ritornare alla questione che aveva dato luogo alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di rescissione del giudicato per ritenuta intempestività della stessa, alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente che il termine a quo non può farsi decorrere, come ha erroneamente ritenuto la Corte di appello richiamando una sentenza di legittimità anteriforma, e fondata su un testo dell’art. 629-bis cod. proc. pen. non più vigente nel 2025, dal momento della conoscenza del procedimento, quanto piuttosto dal momento in cui l’imputato ha avuto conoscenza della sentenza, momento che deve collocarsi al 14 novembre 2025 il che rende tempestiva e fondata la richiesta di rescissione del giudicato avanzata dalla difesa dell'odierno ricorrente. 5. Per le ragioni esposte si impone l’annullamento senza rinvio sia dell’ordinanza impugnata sia della sentenza del Tribunale di Lecce n. 1858 del 16.07.2025 in quanto caratterizzata da una nullità assoluta legata alla mancanza dell’avviso al difensore di fiducia dell’imputato, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Lecce per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e la sentenza del Tribunale di Lecce n. 1858 del 16.07.2025 e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Lecce per nuovo giudizio. Così è deciso, 09/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 9
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Marco Maria ALMA;
preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la partecipazione del procuratore generale e dei difensori, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Alfredo Pompeo Viola, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 30 dicembre 2025, la Corte di appello di Lecce ha dichiarato inammissibile per tardività l’istanza di rescissione del giudicato formulata in data 2 dicembre 2025 nell’interesse di ER PU avverso la sentenza del Tribunale di Lecce in data 16 luglio 2025 (irrevocabile dal 29 ottobre 2025). Penale Sent. Sez. 2 Num. 15380 Anno 2026 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: ALMA MARCO MARIA Data Udienza: 09/04/2026 2. Ricorre per Cassazione avverso il predetto provvedimento il difensore dell'imputato, deducendo, con motivo unico, la violazione dell’art. 629-bis cod. proc. pen. in relazione agli artt. 24 Cost. e 420-bis cod. proc. pen. Ricostruisce, innanzitutto, il difensore del ricorrente la seguente evoluzione delle vicende procedimentali: a) in data 13 novembre 2020 al PU era stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari nel quale gli era stato nominato un difensore di ufficio nella persona dell’avv. Laura Bruno;
b) in quell’occasione il PU eleggeva il proprio domicilio in piazza Santi Medici n. 7, di Sannicola e nominava difensore di fiducia l’avv. Pantaleo Cannoletta;
c) il decreto di citazione diretta a giudizio veniva notificato al difensore di ufficio e non a quello di fiducia precedentemente nominato;
d) alla prima udienza dibattimentale del 5 novembre 2021 il Giudice dava atto della regolarità della notifica (avvenuta a mani del PU) del decreto di citazione diretta a giudizio e dichiarava l’assenza dell’imputato; e) all’esito del dibattimento di primo grado il PU veniva condannato dal Tribunale con sentenza in data 16 luglio 2025; f) il Giudice ai sensi dell’art. 544 cod. proc. pen. riservava il deposito delle motivazioni della sentenza entro 60 giorni (motivazioni che venivano depositate nei termini) e la sentenza diveniva irrevocabile il 13 novembre 2025 (tenuto conto dell’applicazione del comma 1-bis dell’art. 585 cod. proc. pen.); g) il difensore di fiducia (il medesimo oggi ricorrente) non veniva mai notiziato di alcun atto del procedimento;
h) l’imputato ha avuto conoscenza dell’esistenza della condanna solo con la notifica della correzione di errore materiale della sentenza in data 14 novembre 2025 allorquando il termine per presentare l’impugnazione avverso la sentenza del Tribunale era scaduto. Tutto ciò premesso, deduce il difensore del ricorrente che la Corte di appello avrebbe errato nel momento in cui ha ritenuto che la conoscenza del processo sia avvenuta con la notifica allo stesso dell’atto introduttivo del giudizio con decorrenza, pertanto, da quel momento del termine per intentare la procedura di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen., mentre, in realtà, il dies a quo per la decorrenza del termine per la presentazione della richiesta doveva essere collocato nel momento in cui il PU ha avuto conoscenza dell’esistenza di un giudicato di condanna nei suoi confronti, quindi il 14 novembre 2025. Richiama, sul punto, la difesa del ricorrente giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo la quale anche l’imputato dichiarato assente nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 420-bis cod. proc. pen. è legittimato ad allegare l’ignoranza del processo a lui non imputabile, ciò soprattutto in una situazione nella quale l’imputato non è mai stato posto nelle condizioni di poter partecipare al processo attraverso il difensore di fiducia prontamente 2 nominato, con conseguente violazione del diritto di difesa. In altri termini, prosegue la difesa del ricorrente, la mancata comparizione dell’imputato alla prima udienza avrebbe dovuto condurre il giudice ad effettuare accertamenti precisi sugli atti dallo stesso compiuti fino a quel momento come l'eventuale dichiarazione o elezione di domicilio e la nomina di un difensore di fiducia. Se nel corso della prima udienza, in ottemperanza agli adempimenti previsti dall'articolo 420-bis cod. proc. pen. il tribunale avesse esaminato compiutamente gli atti del fascicolo, sarebbero emerse la regolare nomina del difensore di fiducia e l'omessa notifica allo stesso del decreto di citazione a giudizio. Ne conseguirebbe che la mancata partecipazione del PU al procedimento è stata involontaria ed incolpevole in quanto determinata dall’omessa notifica del decreto di citazione al giudizio al difensore di fiducia che avrebbe dovuto rappresentarlo e gli avrebbe precluso l’assunzione di decisioni determinanti per la difesa quali la scelta di riti alternativi, la richiesta di assunzione di prove e, infine, l’impugnazione della sentenza di primo grado. Osserva, ancora, la difesa del ricorrente che la Corte di appello, in via subordinata, avrebbe potuto comunque riqualificare la richiesta di rescissione del giudicato in richiesta di restituzione del termine per impugnare ai sensi dell’art. 175, commi 2.1 e 2-bis, cod. proc. pen., certamente tempestiva, ovvero come incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen. trasmettendo gli atti al Giudice competente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2. Va detto subito che la Corte di appello con l’ordinanza impugnata non ha operato valutazioni di merito della richiesta di rescissione del giudicato ma si è limitata a dichiararla inammissibile con provvedimento de plano dopo avere ritenuto la tardività della stessa. 3. Osserva il Collegio che occorre prendere le mosse dal disposto dell’art. 629-bis cod. proc. pen. che al primo comma, nella parte di interesse, dispone che «… il condannato o la persona sottoposta a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato nei cui confronti si sia proceduto in assenza può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che sia stato dichiarato assente in mancanza dei presupposti previsti dall’articolo 420-bis, e che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa, salvo risulti che abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo prima della pronuncia della sentenza». E’, innanzitutto, di tutta evidenza che l’imputato è stato nel procedimento celebrato innanzi al Tribunale di Lecce correttamente dichiarato assente ricorrendo i presupposti di cui all’art. 420-bis cod. proc. pen. atteso che non è in contestazione il fatto che il relativo decreto di citazione a giudizio è stato regolarmente notificato a mani dello stesso. 3 Pacifico è quindi che il PU ha avuto effettiva conoscenza del processo. La disposizione normativa sopra richiamata deve, poi essere coordinata con il disposto del secondo comma della stessa che testualmente recita «La richiesta è presentata alla corte di appello nel cui distretto ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento, a pena di inammissibilità, personalmente dall’interessato o da un difensore munito di procura speciale, entro trenta giorni dal momento dell’avvenuta conoscenza della sentenza». Al riguardo deve essere ricordato che con l'art. 37, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 il testo dell’art. 629-bis cod. proc. pen. è stato novellato mediante la sostituzione al comma primo della locuzione «mancata conoscenza della celebrazione del processo» con la locuzione «non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza» ed al comma secondo con la sostituzione della parola «sentenza» a quella di «procedimento» in precedenza utilizzata. Occorre quindi domandarsi se le intervenute modifiche del testo normativo abbiano inciso sui presupposti della richiesta e, di conseguenza, anche sulla individuazione del dies a quo dal quale fare decorrere il termine per la presentazione della stessa. Questa Corte ha già di recente avuto modo di intervenire sul punto affermando che «In tema di rescissione del giudicato, il termine di trenta giorni per la presentazione della richiesta decorre dal momento in cui il condannato ha avuto contezza, non già del contenuto della sentenza o degli atti processuali su cui essa si fonda, ma degli estremi del provvedimento che ha definito il giudizio, dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso e della condanna inflitta, anche a seguito della novellazione dell'art. 629-bis cod. proc. pen., mediante la sostituzione della locuzione "sentenza" a quello “procedimento” in precedenza utilizzata, disposta dall'art. 37, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150» (Sez. 2, n. 14510 del 08/01/2025, Esposito, Rv. 287945-01). Tuttavia, nonostante l’intervenuta modifica dell’assetto normativo, a giudizio del Collegio, rimane pur sempre ferma la distinzione tra i presupposti relativi alla possibilità di formulare la richiesta di rescissione del giudicato e la decorrenza del termine per l’inoltro della relativa richiesta. Detta affermazione si fonda sulla constatazione che con riguardo ai presupposti per intentare correttamente la procedura di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen. sono congiuntamente richiesti – si noti l’uso nel testo della congiunzione “e” in luogo della disgiuntiva “o” – la mancanza dei presupposti per la dichiarazione di assenza “e” l’impossibilità di proporre impugnazione della sentenza senza colpa. 4. Occorre, infatti, porsi il problema se e quale incidenza possa avere sull’instaurazione della procedura di rescissione del giudicato la nullità assoluta derivante dall’omessa notifica al difensore del provvedimento di instaurazione del giudizio innanza al Tribunale, trattandosi di situazioni processuali che operano su piani completamente diversi: un conto è la eccepita nullità della sentenza legata alla violazione del diritto di difesa 4 derivante dall’omessa notifica al difensore di fiducia dal decreto di citazione a giudizio e ben altri, come detto, appaiono essere i presupposti richiesti per ottenere la rescissione del giudicato. E’ innanzitutto pacifico che «L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod.proc.pen.» (In motivazione, la Suprema Corte ha, in particolare, evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo) (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598-01). La difesa del ricorrente a sostegno della propria tesi ha richiamato il contenuto della massima espressa nella sentenza delle Sezioni Unite “LO” (Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, dep 2021, Rv. 280931–01) nella quale è dato testualmente leggere «il condannato con sentenza pronunciata in assenza che intenda eccepire nullità assolute ed insanabili, derivanti dall'omessa citazione in giudizio propria e/o del proprio difensore nel procedimento di cognizione, non può adire il giudice dell'esecuzione per richiedere ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen. in relazione ai detti vizi, la declaratoria della illegittimità del titolo di condanna e la sua non esecutività. Può, invece, proporre richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., allegando l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che possa essere derivata dalle indicate nullità». Sebbene dalla lettura della sentenza dalla quale è scaturito il principio sopra indicato emerge che il caso che ha impegnato le Sezioni Unite “LO” era diverso da quello qui in esame - il vulnus del quale era affetta la sentenza era costituito dal fatto che l’atto di citazione a giudizio dell’imputata NT LO era stato notificato mediante la consegna ad un difensore della stessa, ritenuto domiciliatario della destinataria ma in realtà designato in altro procedimento - purtuttavia appare imprescindibile la disamina del ragionamento seguito da questa Suprema Corte nel suo massimo consesso. In quel caso, infatti, la principale questione processuale sottoposta all’esame della Corte era legata al fatto che la difesa dell’imputata aveva proposto istanza al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen. finalizzata a far valere la non esecutività della sentenza pronunciata a carico dell’imputata per effetto della iniziale nullità assoluta che l’aveva caratterizzata. Da qui la questione sottoposta alle Sezioni Unite circa la possibilità di far valere innanzi al giudice dell’esecuzione una nullità assoluta ed insanabile di natura 5 endoprocessuale e la conseguente risposta negativa del Supremo Collegio secondo il quale il sindacato del giudice dell'esecuzione non investe questioni che riguardano la fase di cognizione, compresi vizi procedurali denunciabili unicamente con i mezzi d'impugnazione: quelli ordinari, esperibili sino alla conclusione del processo di cognizione e quelli straordinari attivabili dopo l'irrevocabilità del provvedimento conclusivo del giudizio nei casi previsti dalla legge con l'effetto, se fondati ed accolti, di determinare la riapertura del processo nella fase cognitiva. Nell’esaminare la questione relativa alla possibilità di procedere con le forme dell’incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen. – come detto risolta negativamente - le Sezioni Unite sono quindi giunte ad occuparsi del rimedio di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen. condivisibilmente evidenziando che non è possibile negare l’accesso al rimedio di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen. solo perché la dichiarazione di assenza dell’imputato è stata formalmente quanto correttamente pronunciata, essendo necessario, come scrive la Corte, che al di là della correttezza formale della dichiarazione di assenza nel rispetto dei parametri di cui all’art. 420-bis cod. proc. pen. deve residuare in capo al giudice il potere di verificare che l'assenza è stata o meno effetto della «incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo», da condurre mediante la documentazione prodotta dall'istante con possibilità di un intervento integrativo, esercitabile anche d'ufficio, «per chiarire aspetti ambigui o colmare possibili lacune o verificare la rispondenza della documentazione esibita alla realtà processuale» (Sez. U., Burba, citata;
Sez. 5, n. 31021 del 15/09/2020, Ramadze, Rv. 280137) nonché di verificare gli effetti del rimedio in termini di revoca della sentenza, a significare la sua funzione di strumento per assicurare ex post, dopo la formazione del giudicato, il diritto dell'imputato di partecipare al processo a suo carico e di consentire una rinnovata valutazione in fatto ed in diritto dell'accusa con la piena attivazione delle facoltà difensive, comprensive anche dell'accesso ai procedimenti deflattivi del dibattimento. In sostanza - è sempre dato leggere nella sentenza “LO” - la rescissione del giudicato «costituisce un'impugnazione straordinaria, ammessa in favore di una categoria specifica di legittimati, da presentare entro un termine perentorio e per ragioni specifiche e tassativamente delineate dalla norma processuale, attinenti al diritto dell'imputato di partecipare al processo, con onere di allegazione a carico del proponente e con l'effetto che, se accolto, la relativa decisione rimuove il giudicato e fa ripartire il processo dal primo grado, consentendo di formulare richiesta di ammissione di prove a discarico, di rinnovata acquisizione di prove già assunte e di accesso ai riti alternativi». Le Sezioni Unite hanno quindi recepito il precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'art. 629-bis cod. proc. pen. si pone in stretta correlazione con le previsioni dell'art. 420-bis cod. proc. pen. e offre una forma di tutela all'imputato non presente fisicamente in udienza, mediante la possibilità di proposizione di un mezzo straordinario di impugnazione, che realizza la reazione ripristinatoria del corretto 6 corso del processo per situazioni di mancata partecipazione del soggetto accusato, in dipendenza dell'ignoranza incolpevole della celebrazione del processo stesso, che non siano state intercettate e risolte in precedenza in sede di cognizione. Ignoranza che non deve essere a lui imputabile, né come voluta diserzione delle udienze, né come colposa trascuratezza e negligenza nel seguirne il procedere: «La correttezza di siffatta impostazione discende dalla formulazione testuale dell'art. 629-bis, che non contiene una tipizzazione, né indicazioni esemplificative degli eventi all'origine della situazione fattuale di assenza incolpevole e dal rilievo che l'art. 420-bis, comma 4, cod. proc. pen., laddove prevede la revoca dell'ordinanza che dispone di procedere in assenza a fronte di determinate evenienze, dedotte dall'imputato, al fine di garantire che il processo in assenza sia legittimamente condotto, implica che tutti i meccanismi di controllo abbiano operato con efficacia prima della declaratoria di assenza e che prima ancora siano stati regolarmente compiuti gli accertamenti sulla costituzione delle parti, secondo l'ordine sequenziale di verifiche, stabilito dall'art. 420, comma 2, cod. proc. pen.» … «L'interpretazione letterale dell'art. 629-bis cod. proc. pen. consente di affermare che il rimedio è utilizzabile anche nei casi in cui la declaratoria di assenza sia stata preceduta da notificazioni dell'atto di citazione a giudizio, inficiate da nullità assoluta - non rilevate nel processo di cognizione - che abbiano pregiudicato l'informazione sull'esistenza del processo e sulla fissazione dell'udienza e non abbiano consentito al destinatario di scegliere se parteciparvi o meno». Non sfugge, osserva l'odierno Collegio, che la pronuncia delle Sezioni Unite “LO” è cronologicamente anteriore alla riforma dell’art. 629-bis cod. proc. pen. che nel testo originario non conteneva la dicitura «che non abbia potuto proporre impugnazione della sentenza nei termini senza sua colpa» ma il nuovo testo, vigente allorquando è stata emessa la sentenza del Tribunale di Lecce, non può che ritenersi rafforzativo delle tutele che il legislatore ha previsto a favore dell’imputato. Non può infatti porsi in dubbio che – ferma restando, come detto, la formalmente regolare citazione in giudizio dell’imputato e quindi la sua effettiva conoscenza del processo – la mancata assistenza processuale dello stesso dovuta all’omessa citazione del difensore di fiducia può avere avuto incidenza diretta – come sottolineato dalla difesa del ricorrente ed anche indicato nella sentenza “LO” - anche sulla scelta di presenziare o meno al dibattimento, di accedere ad eventuali riti alternativi e/o di compiere atti endoprocedimentali di qualsivoglia natura. Non ultimo l’assenza dell’assistenza del difensore di fiducia tempestivamente nominato, ma mai presente nel processo in quanto mai avvisato, può indubbiamente avere esteso i suoi effetti anche sui tempi, modi e scelte relative all’eventuale impugnazione della sentenza. Né si potrà, per contro, sostenere che comunque le scelte dell’imputato di non partecipare al processo e di non impugnare la sentenza consentono di configurare nello stesso una colpa per mancata attivazione, nel senso che il PU, non avendo più notizie 7 degli sviluppi processuali successive alla notificazione del decreti di citazione a giudizio avrebbe dovuto attivarsi per chiedere al proprio difensore di fiducia dell’eventuale evoluzione del processo ciò perché «In tema di rescissione del giudicato, legittima la dichiarazione di assenza l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato, non potendosi desumere la volontà di quest'ultimo di sottrarsi ad essa dalla sua mera "negligenza informativa"» (Sez. 2, n. 33417 del 12/09/2025, Digioia, Rv. 288660-01). In conclusione, ritiene il Collegio, che l’omesso scrupoloso compimento dei controlli preliminari al dibattimento funzionali alla dichiarazione di assenza, sia la loro conduzione in modo non corretto, ben possono dar luogo al verificarsi di situazioni concrete, nelle quali l'imputato, pur regolarmente citato e dichiarato assente, sia stato privato incolpevolmente della possibilità di conoscere la celebrazione del processo, concetto da intendersi nel suo complessivo sviluppo e non certo relegabile alla sola sua “esistenza”. Diversamente opinando, l’imputato, pur in presenza di una nullità assoluta riguardante la regolare celebrazione del processo e indubbiamente incidente sull’esercizio del suo diritto di difesa, rimarrebbe privo di qualsivoglia tutela in quanto non potrebbe intentare, per mancanza dei presupposti, la procedura di cui all’art. 629-bis cod. proc. pen., né potrebbe, per effetto di quanto stabilito dalle Sezioni Unite “LO”, cercare di ottenere un rimedio intentando un incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen. Anche sul piano dell'interpretazione convenzionalmente orientata la lettura qui proposta appare aderente all'esigenza di apprestare meccanismi efficaci e realmente restitutori di facoltà perdute nella fase dei controlli volti a garantire la posizione dell'imputato non presente al processo ed i suoi diritti fondamentali e rende il rimedio della rescissione del giudicato perfettamente adeguato e funzionale rispetto a tale finalità, senza imporre torsioni interpretative del diverso strumento dell'incidente di esecuzione. Tantomeno l’imputato potrebbe richiedere di essere restituito nel termine per impugnare la sentenza ai sensi dell’art. 175 cod. proc. pen. in quanto, come è noto, «In tema di impugnazioni, la rescissione del giudicato si differenzia dalla restituzione nel termine per impugnare per natura, ambito applicativo, "petitum", ed effetti conseguibili» (In motivazione la Corte, nel delineare le differenze, ha precisato: quanto all'ambito applicativo, che la richiesta di rescissione può essere avanzata in tutti i casi in cui il processo in assenza si sia svolto in carenza dei presupposti previsti dall'art. 420-bis cod. proc. pen., mentre l'istanza di restituzione non può essere azionata nel caso in cui la notifica sia avvenuta a mani dell'imputato o di persona da questo delegata e in quello in cui vi sia stata, da parte dell'imputato, rinunzia espressa a comparire o a far valere il legittimo impedimento eventualmente esistente;
quanto all'oggetto della prova, che, nel primo caso, il richiedente è tenuto a provare che l'assenza è stata dichiarata in carenza dei presupposti previsti dall'art. 420-bis cod. proc. pen., mentre, nel secondo, è tenuto a dimostrare di non aver avuto effettiva conoscenza del processo;
quanto agli effetti, che la rescissione, diversamente dalla restituzione nel termine, comporta la regressione del processo fino al grado e alla fase in cui 8 si è verificata la nullità) (Sez. 5, Ord. n. 10996 del 08/01/2025, Kurasbediani, Rv. 287764- 01). Da ultimo, per ritornare alla questione che aveva dato luogo alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di rescissione del giudicato per ritenuta intempestività della stessa, alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente che il termine a quo non può farsi decorrere, come ha erroneamente ritenuto la Corte di appello richiamando una sentenza di legittimità anteriforma, e fondata su un testo dell’art. 629-bis cod. proc. pen. non più vigente nel 2025, dal momento della conoscenza del procedimento, quanto piuttosto dal momento in cui l’imputato ha avuto conoscenza della sentenza, momento che deve collocarsi al 14 novembre 2025 il che rende tempestiva e fondata la richiesta di rescissione del giudicato avanzata dalla difesa dell'odierno ricorrente. 5. Per le ragioni esposte si impone l’annullamento senza rinvio sia dell’ordinanza impugnata sia della sentenza del Tribunale di Lecce n. 1858 del 16.07.2025 in quanto caratterizzata da una nullità assoluta legata alla mancanza dell’avviso al difensore di fiducia dell’imputato, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Lecce per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e la sentenza del Tribunale di Lecce n. 1858 del 16.07.2025 e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Lecce per nuovo giudizio. Così è deciso, 09/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 9